Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46309 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46309 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale di Urbino nei confronti di:
Tribunale di Rimini
con l’ordinanza del 06/08/2024 del Tribunale di Urbino
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per la competenza de Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rirnini
RITENUTO IN FATTO
A seguito dellldecisiontemessa il 6 agosto 2024 dal Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell’esecuzione, e di quella dell’Il dicembre 2023 Tribunale di Rimini, sempre in funzione di giudice dell’esecuzione, è sort conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. 2/202 S.I.G.E. Trib. Urbino e con il n. 354/2023 S.I.G.E. Trib. Rimini.
2.· NOME COGNOME ha proposto al Tribunale di Rimini, quale giudice dell’esecuzione, istanza di sostituzione della pena detentiva breve ai s dell’art. 95 D.Lgs n. 150 del 2022.
Il Tribunale di Rinnini, rilevato che dal certificato generale del casel giudiziale acquisito in atti risulta divenuta esecutiva per ultima la sen
pronunciata dal Tribunale di Urbino in data 12 novembre 2019, confermata il 24 maggio 2022 dalla Corte di appello di Ancona e divenuta irrevocabile 1’8 ottobre 2022, ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Urbino.
Il Tribunale di Urbino, considerato che la sentenza del Tribunale di Rimini è stata confermata dalla Corte di appello di Bologna in data 14 marzo 2019 e che tale sentenza è divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2023, ha rilevato il conflitto di competenza con il Tribunale di Rimini. Ciò sul presupposto che la sentenza pronunciata da tale Tribunale è divenuta esecutiva in data successiva a quella della irrevocabilità della sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona e comunque antecedente alla data di presentazione dell’istanza.
In data 10 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini
CONSIDERATO IN DIRITTO
La competenza va attribuita al Tribunale di Rimini.
Innanzi tutto, va ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell’esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Con specifico riferimento alla fase dell’esecuzione, in relazione al contrasto emerso, si deve muovere dal principio (per vero, non contestato in nessuno dei provvedimenti indicati) secondo cui la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 277733 – 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259171 – 01).
E’, al riguardo, utile anche la specificazione secondo cui, per il rilievo della competenza e della relativa perpetuatio, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento al suddetto momento e non quella, eventualmente
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difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 281065 – 01; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 280683 – 01).
4. L’art. 665 cod. proc. ì2m stabilisce che il giudice competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è quello che lo ha deliberato.
Qualora l’esecuzione concerna una pluralità provvedimenti emessi da giudici diversi il quarto comma attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
La richiesta inerisce alla posizione soggettiva pacificamente raggiunta e a una pluralità di provvedimenti da eseguire, per modo che giova ulteriormente precisare come – dal momento che la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibili, deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice – questi sia funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all’esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza risulti compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta.
La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l’individuazione del giudice competente in ordine alle questioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, Casu, Rv. 213945 -01).
Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto – principio già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, ord., n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 269760 – 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 264679 – 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 261459 – 01) e da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie – è, quindi, quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la sentenza eseguibile divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo.
Sul tema, in coerenza con le notazioni che precedono, deve infatti rimarcarsi che l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il
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caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (Sez. 1, n. 30254 del 8/6/2022, Liguori, n.m.; Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Corte Appello di Napoli, Rv. 282011 – 01; Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491 – 01).
Nel caso di specie risulta pacificamente che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella emessa Tribunale di Rimini che, pertanto, è il giudice dell’esecuzione competente a pronunciarsi in merito all’istanza proposta, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Rimini, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 29 ottobre 2024
Il Preside e