Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto trasmettersi gli atti al giudice dell’esecuzione competente;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH La Corte di appello di Bologna dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla istanza di rimessione in termini formulata dal difensore di Bon NOME COGNOME in relazione alla sentenza emessa dalla medesima Corte di appello in data 25 settembre 2020, disponendo la trasmissione degli at questa Corte.
1.1 Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione trasmetteva il pro parere, osservando che il ricorrente aveva proposto istanza di sospensione d esecuzione e declaratoria di non esecutività del titolo ai sensi dell’art. 670 1 cod. proc. pen., deducendo l’omessa notifica di qualsiasi atto introdutti procedimento n. 10016/2017 R.G.N.R., avendo appreso della condanna solo dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti; aveva perciò chiesto che venis accertata la non esecutività della sentenza contumaciale n. 7866/2019 della Co di appello e di essere restituito nel termine per impugnare; osserva quindi c un consolidato indirizzo giurisprudenziale spetta al giudice dell’esecuzio competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per prop impugnazione che sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di n esecutività della sentenza per invalidità della notificazione e quindi per ines del titolo esecutivo; la Corte di appello inoltre avrebbe dovuto procedere ai dell’art. 670 comma 3 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti non vert in situazione di mera restituzione nel termine, bensì di incidente di esecu volto alla verifica dell’esistenza del titolo esecutivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve essere dichiaratra la competenza della Corte di appello di Bologna qu giudice dell’esecuzione.
1.1 E’ jus receptum, invero, nella giurisprudenza di legittimità, che l previsione di cui all’art. 670 cod. proc. pen. – che disciplina la compete giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del esecutivo – si distingue dall’istituto della remissione in termini, ex art. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo ese e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato. (Sez. 4, n. 3976 26/10/2011 Rv. 251927). E’ stato, inoltre, chiarito che, in tema di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen., competente a decidere, in generale, è il giudice che sarebbe competente a decidere sull’impugnazion qualora, tuttavia, l’istanza di rinnessione in termini sia proposta al dell’esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all’accertamento de validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rimessione,
670, comma terzo, cod. proc. pen., è del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 14 del 25/01/2001, Rv. 219099; conf. Sez. 1, n. 7900 del 31/01/2007, Rv. 236245) solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternat all’accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientr l’istanza nella competenza del giudice dell’impugnazione (Sez. 2, n. 29114 d 23/05/2019, Rv. 277017: “in tema di restituzione nel termine per proporr impugnazione, la competenza a provvedere spetta al giudice dell’esecuzione sol allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all’accertame della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l’istanza competenza del giudice dell’impugnazione”).
Poiché il ricorrente aveva chiesto che venisse accertata l’invalidità del esecutivo e, conseguentemente, la restituzione in termini per impugnare sentenza emessa dalla Corte di appello, la competenza era quindi della stes quale giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone tramettersi gli atti alla C
di appello di Bologna in qualità di giudice dell’esecuzione. Così deciso il 15/05/2024