Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24534 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/08/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME/COGNOME le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre avverso l’ordinanza emessa in data 1 agosto 2023 dal Tribunale di Roma che, quale giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza con la quale COGNOME NOME aveva chiesto l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati della sentenza del Tribunale di Roma del 20 aprile 2017, definitiva il 25 giugno 2017, della sentenza del Tribunale di Roma dell’Il settembre 2018, definitiva il 2 luglio 2019, della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma del 22 novembre 2021, definitiva il 15 novembre 2022, e della sentenza della Corte di appello di Roma del 28 settembre 2022, definitiva il 13 dicembre 2022.
Il giudice dell’esecuzione, ritenendo sussistenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso solo tra i reati oggetto delle sopra citate sentenze del Tribunale di Roma del 20 aprile 2017 e dell’Il settembre 2018, ha rideterminato la pena finale per i relativi reati in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all’art. 570 cod. proc. pen., perché giudice dell’esecuzione competente a decidere sull’istanza doveva ritenersi la Corte di appello di Roma, che il 28 settembre 2022 aveva emesso l’ultima sentenza divenuta definitiva 11 13 dicembre 2022, avendo il giudice dell’appello riformato la sentenza di primo grado in senso sostanziale.
Dalla lettura della citata sentenza di condanna, infatti, si evinceva che la Corte di appello aveva escluso una circostanza aggravante e aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione formulata dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giwge
che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo – anche se la questione dedotta o l’incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, NOME, Rv. 259600).
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 cod. proc. pen.
Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda. Pertanto, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 264679).
L’indicato principio di diritto deve essere raccordato con la previsione normativa di cui all’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che – prevedendo che «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado» – determina la competenza del giudice dell’esecuzione sulla base dell’avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado e spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore.
Si evidenzia, infine, come sussista la competenza della Corte di appello in sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, come, ad esempio, per effetto dell’applicazione od esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti (Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994, Zaganelli, Rv. 199920).
1.2. Nel caso si specie, come rilevato dal ricorrente, la Corte di appello di Roma, con la sentenza del 28 settembre 2022, definitiva il 13 dicembre 2022, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma 1’11 marzo 2022, aveva escluso
la circostanza aggravante speciale del reato di minaccia di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., rideterminando di conseguenza la pena.
La competenza a provvedere in sede esecutiva, pertanto, non apparteneva al Tribunale di Roma, bensì alla Corte di appello di Roma, che, precedentemente all’adozione del provvedimento impugnato, aveva pronunziato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, anche con riferimento all’epoca di costituzione del rapporto esecutivo.
Sussiste, pertanto, la violazione delle regole in tema di competenza funzionale, costituendo una nullità di carattere generale, assoluta, rilevabile d’ufficio, che impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie COGNOME, Rv. 240775).
All’annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 29/02/2024