Giudice dell’Esecuzione: La Cassazione Chiarisce la Competenza Unica
L’identificazione del corretto giudice dell’esecuzione è un passaggio cruciale nella fase esecutiva del processo penale, specialmente quando un soggetto ha accumulato più condanne nel tempo. Con l’ordinanza n. 46914/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la competenza a decidere su tutte le questioni esecutive spetta a un unico giudice, quello che ha emesso l’ultima sentenza divenuta irrevocabile. Questa pronuncia offre spunti importanti sulla gestione unitaria della posizione del condannato e sulla necessità di formulare ricorsi specifici e dettagliati.
Il Caso: Revoca della Sospensione Condizionale e Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a un individuo. Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Incompetenza del giudice: Si contestava la competenza del Tribunale di Napoli Nord a decidere sulla revoca, sostenendo che l’autorità corretta fosse un’altra.
2. Erroneo rigetto della richiesta di indulto: Si lamentava che il giudice avesse ingiustamente respinto la richiesta di applicare un provvedimento di indulto alla pena per cui era stata revocata la sospensione.
La difesa del ricorrente si basava, quindi, su un vizio procedurale e su un errore di valutazione nel merito.
La Competenza del Giudice dell’Esecuzione: un Principio Consolidato
La Suprema Corte, nell’analizzare il primo motivo di ricorso, lo ha ritenuto infondato, richiamando un principio giurisprudenziale pacifico e consolidato. La Corte afferma che, in tema di esecuzione, la posizione di un soggetto con più sentenze di condanna deve essere gestita in modo unitario. Questo significa che un solo giudice deve avere la competenza funzionale per decidere su qualsiasi questione attinente all’esecuzione di una qualunque delle sentenze.
Il criterio per individuare questo unico giudice è chiaro: è competente il giudice che ha emesso l’ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Tale competenza si estende a tutte le condanne precedenti, anche se la pena relativa a queste fosse già stata espiata o estinta. Nel caso di specie, non era in discussione che l’ultima sentenza irrevocabile fosse stata emessa proprio dal Tribunale di Napoli Nord, rendendolo pienamente competente a decidere.
La Richiesta di Indulto: Quando un Motivo è Troppo Generico
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo al rigetto della richiesta di indulto, la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile per la sua genericità. Il ricorrente si era limitato a riprodurre una massima giurisprudenziale senza collegarla in modo specifico alla propria situazione fattuale.
In pratica, non erano state fornite le ragioni concrete per cui quella massima dovesse applicarsi al caso, né erano stati indicati gli elementi di fatto che avrebbero dovuto portare il giudice a considerare la condotta del condannato come esaurita in tempo utile per beneficiare dell’indulto. Un ricorso, per essere ammissibile, deve andare oltre la mera citazione di principi di diritto e calarli nella realtà specifica del caso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda su due pilastri logico-giuridici. In primo luogo, il principio dell’unicità del giudice dell’esecuzione non è una mera formalità, ma risponde all’esigenza di coerenza e di gestione centralizzata della posizione esecutiva del condannato, evitando decisioni frammentarie o contraddittorie. Individuare la competenza nel giudice dell’ultima sentenza irrevocabile fornisce un criterio certo e oggettivo.
In secondo luogo, la Corte sottolinea un requisito fondamentale di ogni impugnazione: la specificità dei motivi. Non è sufficiente contestare una decisione in termini astratti; è necessario spiegare perché, nei fatti, quella decisione sia errata, fornendo al giudice dell’impugnazione tutti gli elementi per una valutazione completa. La mancanza di questa specificità rende il ricorso inammissibile, impedendo un esame nel merito.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, data l’assenza di elementi che potessero scusare la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La pronuncia ribadisce due lezioni importanti: da un lato, conferma la regola chiara e invalicabile sulla competenza del giudice dell’esecuzione in presenza di più condanne; dall’altro, serve come monito sulla necessità di redigere ricorsi dettagliati e fondati su argomentazioni concrete, pena la loro irricevibilità.
Chi è il giudice competente a decidere sulla revoca della sospensione condizionale della pena se una persona ha più condanne?
È competente il giudice che ha emesso l’ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Questo giudice ha competenza su tutte le questioni esecutive relative a qualsiasi sentenza emessa nei confronti della stessa persona, garantendo una gestione unitaria.
Perché il ricorso riguardante l’applicazione dell’indulto è stato considerato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico. Il ricorrente si è limitato a citare un principio di diritto senza fornire le ragioni specifiche e gli elementi di fatto per cui tale principio avrebbe dovuto essere applicato al suo caso concreto.
Cosa significa che la competenza del giudice dell’esecuzione è ‘unitaria’?
Significa che, per un soggetto con più condanne, un unico giudice è responsabile di tutte le decisioni relative alla fase di esecuzione delle pene. Questo evita decisioni contrastanti e assicura una visione d’insieme della posizione giuridica del condannato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46914 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 18/09/1977
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME
letti i motivi del ricorso con i quali è stata eccepita violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla competenza del giudice dell’esecuzione adito dal pubblico ministero (primo motivo) e l’erroneità del provvedimento nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di applicazione dell’indulto relativamente alla pena della quale è stata disposta la sospensione revocata (secondo motivo);
rilevato che:
in punto di competenza, rileva il principio consolidato affermato da questa Corte secondo cui «in tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, ad un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente alla esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, anche se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. Conseguentemente, competente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è sempre il giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima e, nel caso in cui i provvedimenti siano stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente, in ogni caso, quest’ultimo» (Sez. 5, Sentenza n. 5037 del 20/10/1999, COGNOME, Rv. 215042);
si tratta di principio pacifico affermato con riferimento a tutte le questioni devolute alla cognizione del giudice dell’esecuzione che è, dunque, unico e deve essere individuato in quello che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, a prescindere dal fatto che la questione riguardi una singola sentenza tra quelle emesse a carico dell’interessato;
nel caso di specie non è contestato che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è stata emessa dal Tribunale di Napoli Nord adito quale giudice dell’esecuzione;
il motivo di ricorso relativo al rigetto della richiesta di applicazione dell’indulto è generico e si risolve, in pratica, nella riproduzione di una massima della giurisprudenza di questa Corte senza l’indicazione delle ragioni per cui la stessa debba rilevare nella fattispecie e quali siano gli elementi in base ai quali, in fatto, la condotta per la quale il ricorrente ha riportato condanna dovrebbe ritenersi esaurita in tempo utile ai fini dell’applicazione del provvedimento di indulto;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024