Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23952 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trapani, quale giudice dell’esecuzione ritenutosi competente in virtù della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 07/7/2022 divenuta irrevocabile il 27/7/2022, rigettava il riconoscimento della continuazione tra le pene comminate al Seidy con due sentenze del Tribunale di Milano per difetto dei ‘requisiti richiesti.
L’interessato ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, il difensore dell’imputato denuncia la violazione dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alla competenza del giudice dell’esecuzione, poiché l’istanza originaria era stata incardinata presso il Tribunale di Milano il quale, in considerazione dell’esistenza di una successiva sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 07/7/2022 divenuta irrevocabile il 27/7/2022, aveva trasmesso gli atti a questo ultimo Tribunale. Sostiene il difensore che, poiché nel frattempo era intervenuta una decisione della Corte d’appello di Palermo con cui era stato rescisso il giudicato della sentenza del Tribunale di Trapani su cui era stata individuata la competenza del giudice dell’esecuzione – nonostante tale sopravvenienza fosse stata da lui comunicata via Pec al Tribunale di Trapani – tale circostanza non era stata oggetto di esame nel provvedimento impugNOME.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, pertanto meritevole di un rigetto.
1.2. COGNOME Come COGNOME già COGNOME affermato COGNOME da COGNOME questa COGNOME Corte COGNOME con Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Tribunale di Enna, Rv. 272491 – 01, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, tutti pronunciati nei confronti di una stessa persona da diversi organi giurisdizionali, secondo il comma 4 dell’art. 665 cod. proc. pen., l’unico giudice competente va individuato in quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La giurisprudenza di legittimità si è nel tempo consolidata sul principio per cui il giudice così individuato è competente a decidere indipendentemente dal fatto se detto ultimo provvedimento sia stato già oggetto di cumulo a norma dell’art. 663 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39331 del 08/10/2008, Altic, Rv. 241150; Sez. 1, n. 364 del
21/11/2007, dep. 2008, confl. comp. in proc. Gianfelice, Rv. 238771), o se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta o ineseguibile (Sez. 1, n. 21178 del 04/04/2003, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 225195; Sez. 1, n. 462 del 31/10/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 222804; Sez. 1, n. 12991 del 12/01/2001, COGNOME, Rv. 218510), anche se la questione da trattare non riguardi l’uno o l’altro ma attenga esclusivamente a uno o più titoli antecedenti (Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 269760; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 261459; Sez. 1, n. 45175 del 10/10/2014, confl. comp. in proc. Trevisi, Rv. 261136; Sez. 1, n. 17545 del 20/04/2012, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 252887; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 251684). La ratio di fondo di tale scelta è quella della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo a un unico giudice l’esercizio delle attribuzioni in materia. Invero, occorre riferirsi al principio della “perpetuati° jurisdictionis” che prescrive che la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648; a tal fine è titolo valido l’ultimo provvedimento anche quando è costituito da una sentenza di proscioglimento, come in Sez. 1, n. 48337 del 06/11/2014, P.G. in proc. C., Rv. 261203). Detto principio, di generale applicazione in tema di esecuzione penale, impone che debba aversi riguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell’interessato perviene, mediante deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta, nella cancelleria del giudice, senza che abbia rilievo l’anteriore deposito dell’atto nella segreteria del Pubblico ministero che concretamente cura l’esecuzione, valendo esso come mera sollecitazione al medesimo a esprimere il proprio parere sull’istanza (Sez. 1, n. 16960 del 13/03/2018, confl. comp. in proc. F., Rv. 272708). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, quindi, al momento della presentazione dell’istanza del combiNOME disposto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., come accertato dal Tribunale di Milano che ha conseguentemente provveduto a trasmettere gli atti, il giudice competente era il Tribunale di Trapani. L’ordinanza di rescissione emessa il 12/7/2023 da parte della Corte d’appello di Palermo, inviata via Pec al Tribunale di Trapani e allegata al ricorso, rappresenta un fatto sopravvenuto – come correttamente evidenziato dal Procuratore generale – che
risulta ininfluente rispetto all’esigenza, di cui all’art. 665, comma 4, co pen., di vincolare la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a parametro di tipo oggettivo (quale quello cronologico), rispetto a una sente che, sino al momento della rescissione, era in grado di produrre effetti giur rilevanti per l’esecuzione.
Il fatto che g tale circostanza, di cui non si contesta l’anteriorità cronolog rispetto al deposito dell’istanza presentata ai sensi del combiNOME disposto agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., non sia stata ogge considerazione esplicita nel provvedimento impugNOME non muta i termini e l risoluzione della questione sollevata in ricorso.
Dalle considerazioni ora esposte deriva il rigetto del ricorso con la cond del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 14/02/2024