Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22518 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, giudice dell’esecuzione competente;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 26 ottobre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME avente ad oggetto la rettifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona il 17.05.2023, nonché del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 31.10.2022 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, provvedimento quest’ultimo in ordine al quale era intervenuta l’ordinanza dichiarativa della propria incompetenza emesso dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 3 maggio 2023.
Il tema trattato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha riguardato l’eseguibilità della condanna emessa a carico di COGNOME con la sentenza resa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 27.02.2014, irrevocabile il 20.04.2015, per la parte di pena inerente ai reati commessi in data 11.07.2011, per i quali in origine non era stato richiesto il mandato di arresto europeo, ma era intervenuto poi il provvedimento del Tribunale centrale di Madrid del 26.07.2021, che aveva concesso la corrispondente estensione.
Il giudice dell’esecuzione ha segnalato che i provvedimenti successivi hanno sortito il rigetto dell’appello avverso l’estensione del 26.07.2021 e, affrontati gl ulteriori nodi prospettati dall’istante, ha concluso che, anche all’esito dell’ultim provvedimento di cumulo del 17.05.2023, non si individuano errori nella determinazione della pena in esecuzione.
Avverso il provvedimento suindicato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento sulla scorta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancata rilevazione da parte del giudice dell’esecuzione della sua incompetenza a provvedere, trattandosi di incidente radicato innanzi alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.
La difesa rileva che, già nel corso dell’udienza camerale del 17.10.2023, aveva eccepito l’irritualità del procedimento innanzi al Giudice per le indagini preliminari di Verona, poiché questo incidente di esecuzione era stato instaurato con istanza del 9.12.2022 innanzi alla suddetta Corte di appello, competente al momento della presentazione della domanda, a nulla valendo le contrarie osservazioni svolte dalla medesima Corte nell’ordinanza dichiarativa della sua incompetenza, dal momento che, per stabilire il giudic:e dell’esecuzione
competente ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., occorre fare riferimento al momento di proposizione della domanda.
2.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione del principio di specialità e la manifesta illogicità della motivazione.
La difesa segnala che, di fatto, il giudice dell’esecuzione ha, in maniera improvvisata, dato per scontato che i calcoli relativi alla pena compiuti dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, fossero corretti, non cimentandosi però nella corrispondente verifica.
È seguita l’analisi, da parte della difesa, della vicenda processuale nel suo articolato corso.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Lecce, nella Sezione distaccata di Taranto, annullando il provvedimento impugnato e trasmettendo gli atti al giudice competente; ciò, in ragione dell’applicazione del principio della perpetuatio iurisdictiorgs, essendosi già radicato il procedimento esecutivo in quella sede.
La difesa di COGNOME, con una prima memoria (a firma dell’AVV_NOTAIO) ha presentato motivi nuovi, ribadendo le due questioni poste con il ricorso.
È stata depositata, poi, ulteriore memoria nell’interesse del ricorrente (a firma dell’AVV_NOTAIO) con cui è stata specificamente approfondita la questione di incompetenza del giudice dell’esecuzione che ha reso il provvedimento impugnato, dedotta con l’atto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso si rivela fondato e va, pertanto, accolto, con necessario assorbimento del secondo.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, giudice dell’esecuzione, non ha dedicato alcun riferimento alla verifica della sua competenza.
E, però, la consultazione degli atti processuali, legittimata dalla natura della censura, riferita a vizio processuale, conduce alla conclusione che l’affermazione implicita della sussistenza della competenza sottesa al provvedimento impugnato non può essere condivisa.
La vicenda esecutiva in esame di connota per la sua unitarietà e ha visto i seguenti momenti qualificanti.
La questione posta da NOME COGNOME con l’istanza del 9 dicembre 2022, già era afferente alla – prospettata dal condannato come illegittima – estensione della richiesta di estradizione con gli effetti determinati dal provvedimento del Tribunale Centrale di Madrid e, nell’ambito del più vasto contenzioso dedotto, anche rispetto alla decisione avente ad oggetto tale istanza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, si era dichiarata incompetente, con l’ordinanza del 3 maggio 2023, indicando come giudice dell’esecuzione competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verone.
A seguito di tale dichiarazione di incompetenza COGNOME aveva riproposto innanzi a quest’ultimo giudice dell’esecuzione le sue doglianze, in particolare la dedotta non eseguibilità dell’ordine di esecuzione per la parte determinata dal provvedimento di estensione della richiesta di estradizione.
Inoltre, la difesa, anche innanzi a questo giudice dell’esecuzione ulteriormente investito, il quale aveva riunito diversi procedimenti in corso relativi alla posizione esecutiva di COGNOME, aveva in ogni caso ribadito la questione di competenza.
Va, dunque, dato atto che il ricorrente ha riproposto in modo corretto la questione di competenza innanzi al giudice dell’esecuzione che la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva indicato come giudice competente, dal momento che la parte istante non avrebbe potuto impugnare la declaratoria di incompetenza.
Si osserva, al riguardo, che la regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza (di cui all’art. 568, comma 2, cod. proc. pen.) vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell’ordinanza, nel procedimento di esecuzione (Sez. 1, n. 5979 del 21/09/2016, dep. 2017, Belluzzo, Rv. 269312 – 01; Sez. 1, n. 23525 del 04/04/2013, COGNOME, Rv. 256284 – 01).
Di conseguenza, avendo poi – il giudice dell’esecuzione indicato come competente – ritenuto in modo implicito ma univoco la propria competenza, per cui ha emesso il provvedimento in sede esecutiva, a questo punto si è radicato l’interesse della parte a far valere con l’impugnazione la dedotta carenza di competenza in capo a quel giudice.
La prospettazione svolta dal ricorrente sul tema della competenza con il primo motivo è fondata.
Il presupposto su cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva fondato il provvedimento di diniego della propria competenza in executivis non si è rivelato corretto.
Essa aveva, infatti, considerato che l’ultima decisione di condanna che aveva conseguito, quanto alla posizione di COGNOME, l’autorità di cosa giudicata era quella pronunciata dalla Corte di appello di Venezia il 25.11.2019, indicata come irrevocabile il 20.10.2021, di conferma della sentenza resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona il 20.12.2016.
Invece, la data dell’irrevocabilità di quella decisione riferita al 20.10.2021 non esce confermata dall’analisi degli atti.
Infatti, era seguito il procedimento ex art. 625 -bis cod. proc. pen., in virtù dell’impugnazione da parte di COGNOME dell’ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 7, n. 4513 del 20.10.2021, che aveva determinato la definitività della suddetta decisione: e la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 45477 del 09/09/2022, aveva accolto questa impugnazione, avendo rilevato l’errore di fatto alla base della decisione di legittimità pregressa, consistito nell’ave ritenuto il ricorso di natura personale, dichiarandolo inammissibile per tale ragione, senza rilevare che esso era stato presentato da difensore abilitato; per l’effetto, la Corte di cassazione aveva revocato l’ordinanza impugnata disponendo l’ulteriore trattazione relativa al processo incardinato con il ricorso per cassazione proposto da COGNOME, così restando esclusa fino a quel momento l’irrevocabilità della sentenza impugnata.
Tale processo è stato poi definito con la pronuncia della sentenza resa da Sez. 1, 19068 del 13/01/2023 con cui il ricorso di COGNOME è stato rigettato.
Pertanto, l’irrevocabilità della sentenza emessa in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona è effettivamente maturata soltanto il 13 gennaio 2023: e, a questa data, il procedimento esecutivo innanzi alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, era già in corso.
Conseguente è, quindi, la constatazione che, al momento della proposizione della domanda del 9.12.2022 di rideterminazione della pena per accertamento di quella effettivamente eseguibile, l’ultima sentenza irrevocabile era ancora quella di condanna di COGNOME alla pena di anni due di reclusione, emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 6.11.2017, irrevocabile il 30.05.2018, resa in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Taranto.
Posto ciò, secondo l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Il momento a cui va ancorata la rilevazione dell’indicato criterio è quello della proposizione della domanda.
Al riguardo, va richiamato e riaffermato il principio di diritto secondo cui la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull”stanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 – 01; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648 – 01).
Circa l’interpretazione di questo principio regolatore della competenza in executivis, si ritiene di dover ribadire l’orientamento secondo cui, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche nell’ipotesi in cui la questione attenga a un unico e diverso titolo esecutivo, in quanto la citata norma ha inteso privilegiare un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quello cronologico, senza distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi, criterio necessariamente unitario, per ragioni di economicità e di razionalità del sistema, in modo che l’esecuzione penale nei confronti di un determinato soggetto faccia capo a un unico giudice, individuato con nettezza sulla base di esso (v. sull’argomento Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Confl. comp. in proc. Ricciardi, Rv. 282011 – 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 264679 – 01); ciò, con la specificazione che tale competenza, che si radica in capo al giudice dell’esecuzione dell’ultimo provvedimento irrevocabile al momento della presentazione della domanda, resta ferma ancorché il provvedimento determinativo della competenza non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale e che essa non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. De Luca, Rv. 281065 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Sulla scorta dei dati emersi e in relazione ai principi esposti, deve concludersi che la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con il provvedimento del 3 maggio 2023, prima, e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con il provvedimento qui impugnato, poi, hanno ritenuto in modo erroneo la competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona a provvedere sull’istanza, laddove la competenza
funzionale si era radicata in capo alla suddetta Corte territoriale, la qua omesso di delibare nel merito l’istanza.
Essa doveva e deve, pertanto, provvedere sulla stessa e su quelle a medesima connesse, senza che nemmeno l’emissione dei successivi provvedimenti di esecuzione potesse e possa determinare il mutamento della sua competenza.
Stanti questi rilievi, l’ordinanza impugnata, viziata decisivam dall’incompetenza funzionale del giudice che l’ha emessa, va annullata sen rinvio, con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione c:ompetente, v dire alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.
Il secondo motivo resta assorbito, in quanto ogni questione di meri relativa al tema posto dal condannato andrà esaminata dal giudice individua come competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli a alla competente Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.
Così deciso il 5 marzo 2024