Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7888 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7888 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE nei confronti di:
TRIBUNALE DI MILANO
con l’ordinanza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano;
udito il difensore procedimento a trattazione scritta.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di attribuzione nei confronti del Tribunale di Milano in relazione a due istanze avanzate dal pubblico ministero presso il Tribunale di Milano con cui si chiedeva la revoca, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1) e terzo comma, cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con due distinte sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.
In relazione ad entrambe le istanze, il Tribunale di Milano aveva dichiarato la
propria incompetenza, individuando il Tribunale di Nocera Inferiore quale giudice dell’esecuzione competente in ragione della sentenza in data 14 ottobre 2020, definitiva in data 1.9.2022, emessa da quel Tribunale / ber decisione divenuta -irrevocabile per ultima.
Nel sollevare il conflitto, il Tribunale di Nocera ha rilevato che la competenza del giudice dell’esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenuta esecutività di altra sentenza, sicché / nella specie, poiché le istanze di revoca della sospensione condizionale della pena erano state depositate in data 17 maggio 2022, era competente il Tribunale di Milano che aveva pronunciato la sentenza in data 14 dicembre 2021, divenuta irrevocabile il 30.3.2022, non rilevando il successivo passaggio in giudicato di una pronuncia del Tribunale di Nocera.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione.
Considerato in diritto
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull’istanza formulata dal pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza a provvedere del Tribunale di Milano, che per primo l’ha declinata.
Ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., quando l’esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuati° jurisdictionis (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065; Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014 – dep. 12/02/2014, Rv. 259171), e ciò anche laddove tale provvedimento non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale.
Detto principio di carattere generale in ambito esecutivo, prescrive che deve
aversi riguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell’interessato perviene, mediante deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta, nella cancelleria del giudice, senza che abbia rilievo l’anteriore deposito dell nella segreteria del Pubblico ministero che concretamente cura l’esecuzione valendo esso come mera sollecitazione al medesimo ad esprimere il proprio parere sull’istanza (Sez. 1, n. 16960 del 13/03/2018, Rv. 272708).
Applicando tali principi al caso in esame, si rileva che all’epoc presentazione dell’istanza di revoca della sospensione condizionale della pen avanzata dal Pubblico ministero e depositata in cancellaria in data 17 maggi 2022, la sentenza divenuta definitiva per ultima era quella pronunciata d Tribunale di Milano in data 14 dicembre 2021, irrevocabile il 30 marzo 2022, sicché ad essa deve farsi riferimento ai fini della individuazione del giudice competen ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che pertanto deve essere indic nel Tribunale di Milano.
PQM
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.