Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31421 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31421 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
nel procedimento a carico di:
Annorese NOME NOME ad Andria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del Tribunale di Trani
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trani, con ordinanza del 20/12/2023, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta da COGNOME NOME, applicato l’istituto della continuazione tra i fatti accertati dalle sentenze emesse dal Tribunale di Trani il 23/7/2018, irrevocabile 1’11/12/2020, e dalla Corte di Appello di Bari il 13/4/2022, irrevocabile il 12/7/2023, ha rideternniNOME la pena complessiva in anni due e mesi tre di reclusione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione dell’art. 665, comnna 4, cod. proc. peri, quanto all’errata individuazione del giudice funzionalmente competente nel Tribunale di Trani
I
piuttosto che nella Corte di appello di Bari, autorità che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima riformando in termini sostanziali la sentenza di primo grado.
In data 18 aprile 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso l’organo dell’accusa ricorrente deduce la violazione di legge in quanto l’ordinanza sarebbe stata emessa dal giudice funzionalmente incompetente.
La doglianza è fondata.
2.1. Ai sensi dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. il giudice competente a conoscere dell’esecuzione è quello che lo ha deliberato.
Nel caso in cui vi sia stato appello, l’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., prevede che la competenza sia comunque del giudice di primo grado quando il provvedimento è stato confermato, ovvero riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle statuizioni civili.
Se l’esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., attribuisce la competenza al giudice che, sempre facendo riferimento ai criteri di cui ai commi 1 e 2 della stessa norma, ha emesso il provvedimento che è divenuto irrevocabile per ultimo.
La competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione, in ogni caso, si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuati° jurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Trib. Sez. Portoferraio, Rv. 277733 – 01).
2.2. Nel caso di specie la competenza funzionale è della Corte di Appello di Bari e, pertanto, il provvedimento impugNOME è nullo.
Dagli atti, infatti, risulta che l’istanza è stata proposta il 23 ottobre 2023.
Data in cui la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, divenuta irrevocabile in data 12 luglio 2023, imponeva di radicare la competenza presso tale ufficio in quanto la Corte, qualificando un fatto come aggravante, si era pronunciata in ordine alla continuazione, cioè in merito a un’ipotesi di riforma che
non riguarda uno dei casi per cui la competenza a conoscere dell’esecuzione è attribuita al giudice di primo grado.
La rilevata nullità impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME e di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bari per l’ulteriore corso. Così deciso il 3/5/2024