Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34998 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi della sig.ra NOME, ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza del 19 gennaio 2024 della Corte di appello di Napoli che, pronunciando in sede esecutiva, ha ribadito la propria competenza a decidere sulle vicende relative alla demolizione dell’immobile abusivamente realizzato dalla loro dante causa e ha sospeso per trenta giorni l’ordine di demolizione.
1.1.Con unico motivo deducono la competenza funzionale del Tribunale di Napoli e lamentano, al riguardo, la violazione dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Dopo aver richiamato, in premessa, le vicende giudiziarie e amministrative connesse alla realizzazione, da parte di NOME COGNOME, dell’unico immobile oggetto di ingiunzione a demolire ed aver ricordato che per la costruzione di detto immobile furono instaurati quattro giudizi di merito, ognuno avente ad oggetto la porzione realizzata anche a seguito della violazione dei sigilli ogni volta apposti, ricordano che la de cuius il 27 aprile 2023 aveva presentato al Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, istanza al fine di ottenere la continuazione tra i reati oggetto delle quattro sentenze di condanna e che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 28 giugno 2023, aveva riconosciuto la continuazione avendo affermato la propria competenza a decidere perché l’ultima sentenza passata in cosa giudicata era quella pronunciata il 3 marzo 1997 dal Pretore di Napoli divenuta irrevocabile il 22 settembre 1998.
Sostengono, quindi, che il criterio in base al quale individuare il giudice dell’esecuzione è solo ed esclusivamente quello stabilito dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., ed esso riguarda anche la competenza a conoscere dell’ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza divenuta irrevocabile per ultima a fronte di più sentenze pronunciate nei confronti della medesima persona e per l’unico immobile abusivo.
Nel caso di specie, il tema relativa alla individuazione dell’unico giudice competente a decidere le questioni esecutive non è mai stato espressamente dedotto e non può essere risolto in base al principio della perpetuati° iurisdictionis indicato dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione.
2.1 ricorsi sono inammissibili.
3.0sserva la Corte:
3.1.stando al testo del provvedimento impugnato risulta che gli odierni ricorrenti, quali eredi di NOME COGNOME, avevano adito la Corte di appello di
Napoli, quale giudice dell’esecuzione, per sollecitarne la declaratoria di incompetenza funzionale e chiedere contestualmente la sospensione dell’ordine di sgombero fino al 23 maggio 2024 onde consentir loro di reperire un alloggio alternativo;
3.2.1a Corte territoriale, ribadita la propria competenza funzionale, ha sospeso l’ordine di sgombero fino al trentesimo giorno successivo alla notifica dell’ordinanza oggi impugnata;
3.3.va in primo luogo ribadito che la competenza funzionale della Corte di appello a conoscere delle (e decidere sulle) questioni esecutive relative all’unico immobile realizzato dalla de cuius, ancorché la sua materiale costruzione sia stata oggetto di ben quattro diverse sentenze di condanna, è stata definitivamente ed espressamente affermata con sentenza Sez. 3, n. 690 del 11/10/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass., nota anche ai ricorrenti, costituendo questione che era stata espressamente dedotta con il terzo motivo;
3.4.il fatto che il Tribunale di Napoli abbia applicato la continuazione ritenendosi (erroneamente) competente a pronunciare sulla relativa richiesta è questione insuscettibile di alterare il quadro sulla cui base questa Corte di cassazione si è già pronunciata;
3.5.non possono pertanto i ricorrenti giovarsi dell’errore del Tribunale di Napoli né, ovviamente, l’ordinanza applicativa della continuazione può essere considerata alla stregua del provvedimento divenuto definitivo per ultimo, dovendosi intendere per tale, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., le sole sentenze o i decreti penali di condanna di cui all’art. 648 cod. proc. pen., non le ordinanze emesse in sede esecutiva che logicamente eseguono (e seguono) le sentenze e i decreti penali di condanna;
3.6.sotto altro profilo, i ricorrenti non hanno un concreto ed attuale interesse alla rimozione di un provvedimento che non è contestualmente impugnato nel merito della decisione presa;
3.7.non si comprende in primo luogo la ragione per la quale essi non si siano direttamente rivolti al giudice da essi ritenuto competente (il Tribunale di Napoli) piuttosto che alla Corte di appello cui hanno chiesto la sospensione dell’ordine di sgombero contestualmente (e contraddittoriamente) misconoscendone la competenza funzionale a decidere;
3.8.in secondo luogo è singolare che essi non abbiano impugnato la decisione di non sospendere lo sgombero fino al 23 maggio 2024 (data ormai prossima), come da loro richiesto, ma solo quella della Corte di appello di ritenersi competente, così che l’eventuale annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata farebbe venir meno anche la sospensiva, con immediata riespansione dell’efficacia esecutiva dello sgombero e mancanza di un concreto e attuale interesse a ricorrere.
3.9.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo ascrivibile a colpa grave dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 5.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 5.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15/05/2024.