Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3410 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3410 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
NOME nato a NAPOLI il 30/06/1957
avverso l’ordinanza del 07/06/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, la difesa di NOME COGNOME chiedeva l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod, proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze di condanna: a) sentenza emessa cia! Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Napoli il 28 febbraio 2011, riformata dalla Corte di appello di Napoli, solo con riferimento alla misura della pena, con sentenza del 14 febbraio 2013, divenuta irrevocabile il 18 novembre 2014; b) sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli 1 7 novembre 2013, riformata dalla Corte di appello di Napoli, solo con riferimento alla misura della pena, con sentenza del 10 ottobre 2016, divenuta irrevocabile il 12 giugno 2018.
Con ordinanza emessa il 7 giugno 2024, il menzionato giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza ; riconoscendo il vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze sopra richiamate e rideterminando la pena complessiva in venti anni di reclusione.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod, proc. gen., ia violazione dei ‘art. 665, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che, in base alla norma citata, giudice competente a conoscere dell’istanza di riconoscimento del reato continuato presentata nell’interesse di NOME COGNOME è la Corte di appello di Napoli, e non il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Infatti, !a sentenza passata in giudicato per ultima è stata quella emessa daila Corte di appello di Napoli divenuta irrevocabile il 12 giugno 2018,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, volto ad ottenere l’annullamento della citata ordinanza per pretesa incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ; non è fondato.
1.1. L’art. 665 cod. proc. pen. stabilisce: ai comma 1, che, salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato; al comma 2, che, quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello; al comma 4, che, se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso ii provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
1.2. Nel caso concreto ora in esame, dagli atti emerge che ciascuna delle citate sentenze di appello riformò soltanto in relazione alla misura della pena la rispettiva sentenza dì primo grado, ciascuna emessa dai Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, in applicazione delle norme richiamate e in base alle risultanze del Casellario giudiziale, era competente quale giudice dell’esecuzione.
Nella situazione esposta, l’ordinanza qui impugnata risulta immune dal vizio lamentato dal ricorrente. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 2 ottobre 2024.