Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49348 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI MONZA
nei confronti di:
TRIBUNALE DI MILANO
con l’ordinanza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Monza;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 21 febbraio 2023 il Tribunale di Milano, adito quale giudi dell’esecuzione, ha declinato la propria competenza a provvedere su una istanza presentata da RAGIONE_SOCIALE – terzo creditore ipotecario di un bene che è stato sottoposto a confisca statuizione contenuta nella sentenza di condanna emessa a carico di NOME COGNOME – in cui si chiedeva di dichiarare l’inopponibilità al creditore istante del provvedimento di confisca bene immobile situato a Bregnano, individuato in catasto al foglio 12, particella 6241, sub e 710.
In particolare, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione compet fosse da individuare nel Tribunale di Monza, perché la sentenza del 10 febbraio 2017, irrevocabi il 9 novembre 2018, che aveva condannato NOME, e con cui era stata disposta la confisca, era stata emessa da tale Tribunale.
Con ordinanza del 4 maggio 2023 il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che, dopo la sentenza in esame, NOME COGNOME era stato raggiunto da ulteriore sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano 15 settembre 2021, irrevocabile il 8 aprile 2022, e che, quindi, ex art. 665, comma cod. proc. pen., il giudice competente doveva essere individuato nel giudice che aveva emesso la decisione divenuta irrevocabile per ultima, ovvero il Tribunale di Milano.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Monza.
Considerato in diritto
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente d prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Co dalle norme successive dello stesso codice.
Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Milano.
La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata, infatti, in un caso del tutto ana con la sentenza Sez. 1, Sentenza n. 17545 del 20/04/2012, confl comp in proc. Gasparrini, Rv. 252887, in cui ha affermato che “la competenza in fase esecutiva a decidere sulla richiesta restituzione di beni oggetto di confisca, avanzata dal terzo estraneo, spetta al giudice che pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nei confronti dell’imputato, an se la questione proposta non riguarda la decisione da lui emessa”.
Si tratta di uno dei tanti corollari di un principio di carattere generale più volte a dalla giurisprudenza della Corte (v., tra le altre, Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Salah 228253: in presenza di più sentenze o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudic diversi, la competenza spetta, per tutti, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabi ultima, anche se la questione proposta riguardi decisione emessa da altro giudice”; conform Sez. 1, Sentenza n. 40390 del 17/09/2004, confl. comp. in proc. Caputo, Rv. 230640; Sez. 1, Sentenza n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, confl. comp. in proc. Casorio, Rv. 251686), cui è stata data applicazione anche in altre tipologie di questioni devolute all’es del giudice dell’esecuzione (v., ad esempio, in materia di continuazion Sez. 1, Sentenza n. 2141 del 20/12/2011, dep. 2012 , Rv. 251684, confl. comp. in proc. Pasquale.: in tema d’esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta de
riconoscimento della continuazione in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile p ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa, conforme Sez. 1, Sentenza n. 15856 del 11/02/2014, p.m. in proc. Jadid, Rv. 259600; in materia d indulto, Sez. 1, n. 2151/12 del 20/12/2011, dep. 2012, Casorio, Rv. 251686, secondo cui “i tema d’esecuzione, il giudice competente a provvedere sull’applicazione dell’indulto in favore un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anc:he se la questione no riguarda la sentenza da lui emessa”, conforme Sez. 1, Ordinanza n. 10475 del 23/01/2017, confl. comp. in proc. Carnpaniello, Rv. 269760).
Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza Tribunale di Milano, cui dovranno essere trasmessi gli atti.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della sentenza è immediatament comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è noti alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispon trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 6 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il presidente