Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37192 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nei confronti di:
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con l’ordinanza del 19/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Bologna.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
RITENUTO IN FATTO
A seguito delle decisioni emesse dal Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, il 9/2/2024 19/4/2024, e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, funzione di giudice dell’esecuzione, il 19/3/2024, è sorto conflitto negati competenza nel procedimento iscritto con il n. 315/2024 (69/2024) S.I.G.E. Trib Bologna e con il n. 193/2024 S.I.G.E. Trib. Roma
Il difensore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha presentato istanza al Giudice per le indagini preliminar Tribunale di Bologna, in qualità di giudice dell’esecuzione, con la quale ha chi lo svincolo delle somme eccedenti l’importo della confisca per equivalen
disposta nei confronti di COGNOME NOME con la sentenza pronunciata dal dal stesso giudice il 20/12/2018, irrevocabile il 16/1/2019.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, c ordinanza del 9/2/2024, rilevato che dal certificato in atti risultava c confronti di NOME COGNOME era stata emessa una sentenza di condanna da Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 12/9/201 irrevocabile il 30/9/2019, ha dichiarato la propria incompetenza e dispo trasmettersi gli atti al Gip del Tribunale di Roma in quanto la sentenza da qu emessa è divenuta irrevocabile per ultima.
Il Giudice per le indagini del Tribunale di Roma, con ordinanza in dat 19/3/2024, ritenuto che la richiesta formulata dalla difesa si rif esclusivamente a questioni inerenti la statuizione in merito al risarcimento danno previsto dalla sola sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Bologna ritenuto che debba applicarsi la disposizione di cui all’art. 665, comma 1, proc. pen., ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto che il fasci fosse restituito al Gip del Tribunale di Bologna.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, c ordinanza del 19/4/2024, evidenziato che il criterio di competenza di cui all 665, comma 4, cod. proc. pen. si applica anche alle questioni relative alla restituzione di beni oggetto di confisca avanzate da un terzo estraneo e questa ipotesi è assimilabile al caso di specie e non riguarda provvedime relativi all’esecuzione di pene, ha sollevato conflitto di competenza e ha rim la decisione a questa Corte, disponendo la trasmissione degli atti.
In data 7 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con l quali il AVV_NOTAIO COGNOME, ha chiesto che sia dichiarata competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La competenza va attribuita al Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Roma.
Innanzi tutto, va ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poiché l’ind esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal ri formalmente manifestato dai due giudici dell’esecuzione sopra indicati,
conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Con specifico riferimento alla fase dell’esecuzione, in relazione al contrasto emerso, si deve muovere dal principio (per vero, non contestato in nessuno dei provvedimenti indicati) secondo cui la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 – 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171 – 01).
E’, al riguardo, utile anche la specificazione secondo cui, per il rilievo della competenza e della relativa perpetuati°, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento al suddetto momento e non quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 281065 – 01; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 280683 – 01).
L’art. 665 cod. proc. stabilisce che il giudice competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è quello che lo ha deliberato.
Qualora l’esecuzione concerna una pluralità provvedimenti emessi da giudici diversi il quarto comma attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
La richiesta inerisce alla posizione soggettiva pacificamente raggiunta e a una pluralità di provvedimenti da eseguire, per modo che giova ulteriormente precisare come – dal momento che la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibili, deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice – questi sia funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all’esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza risulti compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta.
La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertant che, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l’individuazione del giudice competente in ordine alle questioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza
di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, Casu, Rv. 213945 -01).
Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto – principio già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, ord., n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 269760 – 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 264679 – 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv..261459 – 01) e da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie – è, quindi, quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la sentenza eseguibile divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo.
Sul tema, in coerenza con le notazioni che precedono, deve infatti rimarcarsi che l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità d essi (Sez. 1, n. 30254 del 8/6/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Corte Appello di Napoli, Rv. 282011 – 01; Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491 – 01).
Nel caso di specie risulta pacificamente che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che, pertanto, è il giudice dell’esecuzione competente a pronunciarsi in merito all’istanza proposta, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma Ufficio del giudice per le indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 24 giugno 2024
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