Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 13/05/2024 del TRIBUNALE di Santa ‘htaria Capua Vétere udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la qualificazione del ricorso come opposizione e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
RITENUTO IN FATTO
Il decreto impugnato è stato depositato il 13 maggio 2024 dal Giudice delegato del Collegio della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ordinato la restituzione al proposto NOME COGNOME della somma di euro 41.578,31, quale importo dovuto al predetto per i frutti generati dagli immobili nella titolarità formale di RAGIONE_SOCIALE (società confiscata al proposto), ritenuti in realtà di proprietà di COGNOME e a quest’ultim
restituiti in quanto reputati acquistati prima dell’inizio della manifestazione della sua pericolosità sociale.
Tale somma – si legge nel provvedimento anzidetto – è stata determinata sula scorta delle indicazioni dell’Amministratore giudiziario, detraendo dai frutti generati dagli immobili predetti:
le somme che COGNOME doveva alla procedura quali costi direttamente riferiti agli immobili stessi,
quelli «generali di gestione, incidenti in misura complessiva sulla RAGIONE_SOCIALE e proporzionalmente (in misura del 55,94%) sul compendio oggetto di restituzione»,
l’importo dovuto dal proposto alla procedura per i canoni di locazione di un immobile confiscato sito nel Comune di Pescocostanzo di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, immobile mai rilasciato da COGNOME nonostante lo sfratto esecutivo disposto dal Tribunale di Sulmona.
Il provvedimento del Giudice delegato oggi al vaglio del Collegio costituisce l’ultimo capitolo di un’annosa vicenda giudiziaria che ha visto vari snodi, che possono essere così brevemente riassunti.
NOME COGNOME – moglie di COGNOME, che è poi intervenuto nel corso dell’iter giudiziario – aveva richiesto la restituzione dei canoni di locazione concernenti gli immobili restituiti al coniuge di cui si è detto.
Una prima ordinanza reiettiva in toto della richiesta, emessa dal Giudice delegato della sezione misure di prevenzione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, era stata annullata da questa Corte con sentenza dell’Il marzo 2021, in quanto la ?rima Sezione penale aveva ritenuto il difetto di competenza funzionale in capo al decidente, spettando la decisione sulla restituzione al Tribunale quale Giudice dell’esecuzione ) siccome autorità che aveva disposto la restituzione degli immobili.
A seguito di questo primo annullamento, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva emesso ordinanza con la quale aveva respinto la richiesta di restituzione dei canoni in quanto aveva ritenuto che, poiché gli immobili erano formalmente intestati alla società e costituivano assets societari, solo quando essi erano stati restituiti a COGNOME dal Tribunale della prevenzione era sorto in capo a lui il diritto di proprietà e quello – conseguente – di percepire i canoni, donde nessuna pretesa il proposto poteva vantare sui frutti maturati prima, che appartenevano alla RAGIONE_SOCIALE
Questa Quinta Sezione, con sentenza del 25 maggio 2022, aveva annullato il provvedimento predetto, ritenendo contraddittoria la motivazione allorché aveva ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE fosse una società schermo di COGNOME e che gli immobili gli appartenessero, salvo poi negargli la restituzione dei frutti civili che
normalmente spetta a chi ottiene la restituzione di beni intanto amministrati per conto di chi spetta dagli organi della procedura.
Il 6 marzo 2023, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, quale Giudice del rinvio, aveva nuovamente negato la restituzione dei frutti.
Anche tale ulteriore provvedimento era stato annullato con sentenza della erima Sezione penale del 20 ottobre 2023, che lo aveva ritenuto apertamente violativo del vincolo di rinvio derivante dalla decisione della Olinta Sezione penale.
Si giunge, così, al provvedimento del Tribunale di S. Maria Capua Vetere dell’8 gennaio 2024 che, in ossequio al vicolo di rinvio derivante dalla decisione di questa Sezione del 25 maggio 2022, ha disposto la restituzione dei frutti degli immobili a COGNOME, incaricando il Giudice delegato della procedura «per le determinazioni consequenziali relative alla verifica dell’esistenza di tali frutti, a loro esatto ammontare, al netto degli eventuali costi di gestione, diversi dai compensi spettanti all’amministratore giudiziario».
Contro il provvedimento del Giudice delegato ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo dei propri difensori, che hanno lamentato omessa motivazione e violazione degli artt. 7, comma 1, 24, 40 e segg., 35, comma 5, d.lgs 159 del 2011, 42 Cost. e 1 Prot. addizionale CEDU, nonché dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Dopo aver riepilogato la pluriennale vicenda giudiziaria nei termini già sopra precisati, il ricorrente lamenta che il Giudice delegato non avrebbe svolto un compito di mero ausilio del Tribunale, ma avrebbe assunto una propria «autonoma e complessa decisione svolta all’esito di valutazioni discrezionali», esulante dai compiti stabiliti dagli articoli 40 e segg. d.lgs 150 del 2022, ma rientrante in quelli del Tribunale della prevenzione quale Giudice dell’esecuzione.
Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe viziato perché il Giudice delegato avrebbe recepito acriticamente i calcoli effettuati dall’amministratore giudiziario, riconoscendo a quest’ultimo una competenza che il d.lgs 159 del 2011 non gli attribuisce e non effettuando alcuna verifica circa la condivisibilità dei conteggi.
Venendo, poi, al concreto decisum del Giudice delegato, il ricorrente lamenta che nel calcolo:
non sarebbero state considerate le cauzioni dei canoni di locazione da restituire e gli interessi legali maturati dalla data della restituzione ad oggi;
sarebbero stati erroneamente considerati anche gli oneri generali di gestione della RAGIONE_SOCIALE, benché tale società gestisse anche beni
diversi da quelli restituiti e benché «nulla è dato sapere» dell’amministrazione della società;
sarebbe stato erroneamente considerato un debito che COGNOME aveva per la locazione di un immobile nel Comune di Pescocostanzo, trascurando che il proposto non è un creditore, ma il titolare di un diritto di proprietà originario che comporta il diritto ad ottenere la restituzione de 3 beni e dei loro frutti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.
Per meglio illustrare le ragioni dell’annullamento, è utile ricordare precisamente l’oggetto del provvedimento del Tribunale di S. Maria Capua Vetere dell’8 gennaio 2024 e quello del decreto impugnato, perché è intorno a questo aspetto che ruotano le ragioni della decisione odierna (rimandando invece al ritenuto in fatto per la ricostruzione dell’iter che ha preceduto le ultime due decisioni).
Il Tribunale della prevenzione di S. Maria Capua Vetere, dopo il secondo annullamento con rinvio di questa Corte, con il decreto dell’8 gennaio 2024 aveva disposto la restituzione dei frutti degli immobili costituenti il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, immobili già esclusi dalla confisca e restituiti a COGNOME dalla motivazione del decreto risulta che la verifica circa l’esistenza dei frutti e la determinazione del loro «esatto ammontare, al netto degli eventuali costi di gestione, diversi dai compensi spettanti all’amministratore giudiziario» erano state contestualmente affidate dal Tribunale al Giudice delegato.
Il Giudice delegato ha assolto al mandato ricevuto e, facendo tesoro delle indicazioni dell’Amministratore giudiziario, con il decreto impugnato ha disposto la restituzione a COGNOME della somma di euro 41.578,31, rappresentando che all’importo complessivo dei frutti generati dagli immobili, pari ad euro 202.217,34, andavano sottratti:
i costi di gestione direttamente riferibili agli immobili e quelli di gestione «incidenti in misura complessiva sulla RAGIONE_SOCIALE e proporzionalmente (in misura del 55,94 %) sul compendio oggetto di restituzione», per un importo complessivo che, sottratto al monte canoni di cui sopra, dava luogo ad una differenza di euro 102,523,24;
i canoni di locazione di un immobile confiscato alla RAGIONE_SOCIALE, che COGNOME, benché destinatario di sfratto esecutivo, non aveva mai rilasciato, pari a complessivi euro 66.945,23.
Ciò posto, le ragioni dell’annullamento risiedono nell’incompetenza funzionale del Giudice che ha emesso il provvedimento e nella violazione del vincolo di rinvio imposto dalla sentenza della ‘Prima-Sezione penale del’11 marzo 2021.
2.1. Partendo da quest’ultimo vizio, il Collegio ricorda che la erima sezione aveva annullato un primo provvedimento reiettivo quanto all’an della restituzione dei frutti siccome emesso dal Giudice delegato e non dal Tribunale. La sentenza rescindente aveva ritenuto, nella sostanza, che il provvedimento impugnato fosse affetto da incompetenza funzionale dell’organo emittente, ragionando nel senso che «La questione posta dalla domanda non è riconducibile all’esercizio delle attribuzioni demandate al giudice delegato dagli artt. 40 e ss., d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati. Essa, infatti, si riferisce all’individuazione del contenuto e della portata esecutiva del provvedimento di revoca del sequestro emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e all’estensione dei conseguenti effetti della restituzione, a fronte della contestuale decisione di confisca nei confronti della società intestataria dei medesimi beni. La domanda, alla stregua di tale corretta lettura, afferiva a un incidente di esecuzione, la cui risoluzione nella materia del procedimento di prevenzione rimane sempre attribuita allo stesso Giudice, nella specie il Tribunale, che ha emesso il provvedimento, non operando in tale materia, in mancanza di espresso richiamo della normativa di “settore”, ogni diverso criterio di attribuzione della competenza stabilito con riguardo al giudice dell’esecuzione dall’art. 665 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018, 8., Rv. 40765)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, ancorché il decreto oggi avversato attenga non più all’an della restituzione, – su cui si è pronunziato favorevolmente il Tribunale di S. Maria Capua Vetere 1’8 gennaio 2024 dopo il secondo annullamento da parte di questa sezione – ma al quantum, tale decisione si iscrive comunque nell’ambito della definizione dei contorni dell’ablazione e della restituzione, attenendo anch’essa al «contenuto» e alla «portata esecutiva del provvedimento di revoca del sequestro emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e all’estensione dei conseguenti effetti della restituzione», di cui aveva scritto la ?rima 5>ezione. Tanto attribuisce perdurante rilevanza vincolante al principio sancito dal primo annullamento con rinvio circa la competenza del Tribunale quale Giudice dell’esecuzione, donde deve ritenersi violato il disposto di cui all’art. 627, comma
3 cod, proc. pen. e per ciò solo il provvedimento impugnato deve essere annullato.
2.2. Il Collegio ritiene tuttavia di aggiungere che alla medesima conclusione si giungerebbe comunque considerando il ruolo del Giudice delegato nell’ambito del procedimento di prevenzione, con riflessioni che finiscono per saldarsi a quelle che hanno fondato la decisione della frima Izione penale. Nel disegno complessivo del legislatore del d.lgs 159 del 2011, infatti, al Giudice delegato sono attribuite competenze specifiche e, in particolare, attribuzioni attinenti alla direzione e al controllo sulla gestione dei beni sequestrati, ai rapporti con l’amministratore giudiziario, fino alla soluzione del contenzioso legato ad attività non autorizzate di quest’ultimo (art 40, comma 4), oltre che poteri di impulso rispetto al Tribunale, nonché al più l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 21, comma 2 e 40, comma 2 d.lgs 159; di contro al Giudice delegato non è mai attribuito il potere di definire i contorni dell’ablazione, potere che, nel concreto, è stato esercitato dall’estensore nel provvedimento impugnato. Come già ritenuto dalla prima Sezione penale, infatti, la decisione sulla restituzione dei frutti attiene strettamente alla perimetrazione dell’ambito della confisca che, laddove si tratti di beni fruttiferi, riguarda anche i frutti civili generati dal momento del sequestro, frutti che vanno invece restituiti insieme al bene qualora quest’ultimo non venga confiscato. Decidere quanto restituire, mediante una serie di valutazioni discrezionali (sia pure ancorate ai calcoli dell’amministratore giudiziario) – che peraltro hanno condotto ad un’importante decurtazione rispetto al monte canoni accumulati – significa dilatare l’ambito della misura ablatoria ed incidere sui diritti spettanti all’avente diritto alla restituzione, sconfinando così nel prerogative esclusive del Tribunale della prevenzione.
Non può darsi seguito, invece, alla richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di qualificare il ricorso per cassazione come opposizione e di trasmettere gli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha fatto leva sulla giurisprudenza secondo cui, avverso i provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi, in assenza di una specifica disciplina delle impugnazioni esperibili, è consentita l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021; COGNOME, Rv. 281369 – 01; Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, COGNOME, Rv. 273039 – 01; Sez. 5, n. 11426 del 23/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266156), ritenendo quindi che l’impugnazione andasse trasmessa al Tribunale quale Giudice competente su quest’ultima.
Il Collegio ritiene che questa impostazione non sia condivisibile perché la giurisprudenza evocata riguarda i soli casi in cui il provvedimento del Giudice
delegato sia stato emesso nell’ambito delle competenze che la legge gli riconosce e mira ad assicurare all’interessato, con l’opposizione al Tribunale, un doppio grado di merito. Il caso sub iudice, invece, si differenzia da quelli – per così dire – fisiologici esaminati dalle sentenze sul tema giacché in questo caso, per le ragioni sopra esposte, difetta in radice la competenza dell’organo emittente e, quindi, sussiste un’incompetenza di carattere funzionale che deve essere rilevata onde consentire che la decisione di prima istanza sia affidata all’unica autorità competente, vale a dire il Tribunale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per quanto di ulteriore competenza.
Così deciso il 30/9/2024.