Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44277 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44277 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Galatina il 23/12/1988
avverso l’ordinanza del 01/07/2024 del Tribunale di Roma
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto con la sentenza n. 2362/24 del 26 ottobre 2023 dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 10 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata ex art. 95 D.Lgs 150 del 2022 da NOME COGNOME di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
NOME COGNOME con sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 22 dicembre 2022 all’esito di un processo celebrato con le forme del rito abbreviato, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
In data 3 aprile 2024 l’imputato ha manifestato l’intenzione di rinunciare all’impugnazione. La sentenza è divenuta irrevocabile il 5 maggio 2023.
Il condannato, con istanza presentata al giudice dell’esecuzione 1’8 maggio 2023, ha chiesto l’applicazione della riduzione di cui all’art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen. e la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis L. 689 del 1981.
è
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26 maggio 2023 -applicata la riduzione di un sesto prevista in caso di mancata impugnazione delle sentenze emesse in primo grado a seguito di giudizio celebrato con il rito abbreviato- ha rigettato nel resto la richiesta ritenendo che al caso di specie, nel quale il procedimento non era pendente avanti la Corte di cassazione il 30 dicembre 2022 (data in cui è entrata in vigore la c.d. Riforma Cartabia), non sia applicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 95 D.Lgs 150 del 2022.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato e la Corte di cassazione, con sentenza del 26 ottobre 2023, ritenuto che «il condannato aveva il diritto di avanzare istanza al giudice dell’esecuzione di sostituzione della pena detentiva», ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, all’esito del giudizio di rinvio, come anticipato nel punto 1, ha dichiarato inammissibile l’istanza facendo riferimento a due diverse ragioni:
che nel caso di specie non è applicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 95 D.Lgs 150 del 2022 in quanto alla data del 30 dicembre 2022 il procedimento non era pendente avanti alla Corte di cassazione, né, d’altro canto, è stata proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
che la richiesta dell’applicazione del lavoro sostitutivo presuppone il “consenso dell’imputato” e dagli atti, considerato che l’istanza è stata presentata dal difensore che non era munito di procura speciale, questo non risulta.
Avverso il provvedimento ha proposto .ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
4.1. Vizio di motivazione in relazione all’asserita mancanza del consento dell’imputato e della procura speciale. Nel primo motivo la difesa rileva che dagli atti, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, risulta che il difensore era munito di procura speciale e comunque, considerato il comportamento complessivamente dall’interessato, che si è attivato personalmente per ottenere la documentazione necessaria e che era presente alle udienze tenute avanti la giudice dell’esecuzione, il “consenso” all’applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo era evidente.
4.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 27 cost. e 95 L. 150 del 2022. Nel secondo articolato motivo la difesa rileva che una corretta interpretazione della disciplina transitoria impone di ritenere che questa sia applicabile al caso di specie in cui, allorché la Riforma c.d. COGNOME è entrata in vigore, il processo era di fatto ancora pendente in primo grado (la sentenza è
divenuta irrevocabile solo il 5 maggio 2023 per la mancata presentazione dell’appello) e l’impugnazione non è stata proposta in quanto in tale caso l’imputato non avrebbe potuto godere della riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen.
4.3. Nel terzo motivo la difesa, rilevando che ogni diversa interpretazione sarebbe irragionevole, chiede, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 D.Lgs 150 del 2022 in relazione agli artt. 3 e 27 cost.
In data 20 settembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME evidenziato che la sentenza è divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 150 del 2022, chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilità della domanda per la carenza di consenso alla richiesta di sostituzione della pena detentiva e quanto alla mancata applicazione dell’art. 95 D.Lgs 150 del 2022, sollecitando questa Corte, in subordine, a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1. Nel caso di specie -nel quale peraltro i rilievi della difesa quanto all’esistenza in atti della procura speciale e alla possibilità di desumere anche in concreto l’esistenza del consenso dell’interessato risultano fondatil’inammissibilità della richiesta di applicazione del lavoro sostitutivo non avrebbe comunque potuto essere dichiarata nel giudizio di rinvio.
L’art. 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, stabilisce che nel giudizio di rinvio non possono essere rilevate “nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari” (da ultimo Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, Lacatus, Rv. 285159 – 01).
2.2. La questione circa l’applicabilità o meno dell’art. 95 D.Lgs 150 del 2022 era stata decisa dalla Corte di cassazione che ha annullato l’ordinanza stabilendo espressamente che «il condannato aveva il diritto di avanzare istanza al giudice dell’esecuzione di sostituzione della pena detentiva».
Il giudice di rinvio, pertanto, in assenza di nuovi elementi di fatto, era tenuto ad attenersi al principio di diritto così stabilito e nel caso di specie, pure
volendo prescindere da ulteriori considerazioni di carattere generale, non era consentita una diversa conclusione in ordine all’applicabilità o meno dell’art. 95 D.Lgs 150 del 2022.
L’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., infatti, prevede che il giudice di rinvio si debba uniformare alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa e il successivo art. 628, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che l’inosservanza di tale disposizione è una specifica ipotesi di impugnazione della sentenza pronunciata dal giudice di rinvio (tra le tante Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Min. giustizia, Rv. 283440 – 01; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 464 del 22/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280213 01 che ha specificato che «in caso di annullamento con rinvio disposto da una Sezione semplice della Corte di cassazione, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto dalla stessa enunciato anche qualora questo contrasti con un principio in precedenza espresso dalle Sezioni Unite sulla medesima questione oggetto di decisione senza che, nel giudizio rescindente, sia stata promossa la rimessione obbligatoria del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in difetto della previsione di alcuna specifica sanzione per l’eventuale violazione dell’obbligo di rimessione obbligatoria, il principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento, in quanto immodificabile e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno»).
Le violazioni rilevate impongono l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Roma, attenendosi ai principi esposti e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso il 22 ottobre 2024
Il Consig re estensore
Il Presidente