Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9008 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIOCOGNOME, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 2 marzo 2023, confermava l’ordinanza con la quale era stata applicata nei confronti di COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla partecipazione ad articolazione della associazione ‘ndranghetista operante in in particolare a Limbiadi e Nicotera ed a tentata estorsione aggravata; la Sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 7 giugno 2023 annullava la predetta ordinanza, accogliendo il motivo di ricorso con il quale era stato eccepito il parziale e ritardato rilascio delle intercettazioni; il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del rinvio, confermava la precedente decisione.
1.1 Avverso quest’ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, osservando come nella ipotesi quale quella in esame, in cui viene riscontrata una violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. comma 1, lett. c), l’inosservanza di quella norma processuale stabilita a pena di nullità, dando luogo alla invalidità anche degli atti successivi, pone l’esigenza di integrare gli atti del fascicolo trasmesso al giudice del riesame (quale giudice del rinvio); una volta quindi riconosciuta la nullità del provvedimento per omesso deposito dei RIT, il giudice del rinvio non poteva integrare la motivazione precedente, ma doveva pronunciarsi sulle conseguenze giuridiche derivanti dall’omesso deposito dei RIT, visto che il Pubblico Ministero non aveva provveduto al relativo deposito, e non poteva nuovamente porre a fondamento della decisione le RIT solo parzialmente depositate.
Il giudice di rinvio -prosegue il difensore- avrebbe dovuto procedere alla integrazione probatoria richiesta dalla parte, in quanto solo con il deposito dei RIT sarebbe stata sanata la nullità che era stata riconosciuta come sussistente da questa Corte; una volta che tale necessaria integrazione non era avvenuta, appariva evidente che non poteva essere la diversa motivazione posta dal Tribunale a fondamento del giudizio di rigetto, pronunciata sugli stessi presupposti su cui si fondava quella precedentemente annullata; per ovviare all’omesso deposito dei nastri, l’ordinanza impugnata si era occupata di un tema (legittimità della domanda difensiva ed individuazione specifica delle intercettazioni) abbondantemente superato, visto che la questione era completamente diversa, riguardando l’onere del Pubblico Ministero di mettere completamente a disposizione della difesa, prima dell’udienza di riesame, tutti gli atti presentati con la richiesta di misura cautelare e quindi, nel caso specifico, tutti i files delle registrazioni delle conversazioni intercettate ritenuti utili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 La Sesta sezione di questa Corte aveva annullato la precedente ordinanza in quanto il tribunale non aveva argomentato la conclusione secondo la quale il ritardato e parziale rilascio delle intercettazioni non aveva prodotto un pregiudizio ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e l’ordinanza era illogica in quanto avrebbe dovuto valutare se nelle intercettazioni non rilasciate tempestivamente vi fossero elementi a favore della difesa.
Essendo indiscutibile, pertanto, che l’annullamento della Suprema Corte sia stato disposto per vizio di motivazione, come precisato in motivazione da Sez.2, 37407 del 06/11/2020, PM/Tamburrino Rv. 280660, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza/ordinanza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413; si veda altresì sul punto, Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, COGNOME, Rv. 261760, in forza della quale i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come nel caso in esame. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato; nella seconda, invece, “l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine” (corsivo dell’estensore) imponendo – si ribadisce un nuovo ed esaustivo esame del materiale probatorio, con l’unico limite negativo già sopra richiamato). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va precisato, inoltre che la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che, qualora l’annullamento con rinvio avvenga – sempre per vizio di motivazione – mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non possa ritenersi limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la
decisione (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628); con l’ulteriore corollario in forza del quale, in tali casi, il giudice di merito non è vincolato né condizionato dalle possibili valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando a lui solo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali tutte e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME, Rv. 264861). Ne consegue che, non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità ovvero alla valutazione positiva della gravità indiziaria, in sede cautelare – sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, COGNOME, Rv. 271696; Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864)
Pertanto, il Tribunale poteva procedere ad un completo riesame della questione e, sulla base dello stesso, rigettare il ricorso per i motivi esposti nelle pagine 3 e 4 della ordinanza, relativi alla genericità della richiesta (motivi su cui non vi sono specifiche censure in ricorso) senza incorrere in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privatkche lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/01/2024