Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44396 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44396 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Caserta DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 06/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 6 marzo 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale Giudice dell’esecuzione, pronunciandosi sull’annullamento con rinvio disposto il 25 maggio 2022 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale (Sez. 5, n. 33950-22 del 25/05/2022, COGNOME, non mass.), rigettava l’istanza di restituzione delle somme relative alle cauzioni e alle locazioni dei beni immobili restituiti al prevenuto con il decreto di dissequestro dei beni deliberato il 20 febbraio 2020 dallo stesso Tribunale.
Il rigetto dell’istanza di COGNOME si fondava sull’assunto che le somme relative ai canoni di locazione e alle cauzioni, quali ricavi della società RAGIONE_SOCIALE, il cui patrimonio immobiliare era stato sottoposto a confisca ed era stato successivamente restituito agli aventi diritto, non dovevano essere restituite, non seguendo le sorti dei cespiti principali, rispetto ai quali si era verificata la caducazione dell’originaria misura ablatoria.
Avverso questo decreto NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del decreto impugnato.
Si deduce, innanzitutto, che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel respingere l’istanza di restituzione presentata dal ricorrente, eludeva i principi affermati dalla Corte di legittimità con la sentenza di annullamento con rinvio del 25 maggio 2022, alla luce dei quali che i canoni di locazione e delle cauzioni, costituenti ricavi del patrimonio immobiliare della società RAGIONE_SOCIALE – i cui beni, dapprima, erano stati sottopost4 a confisca e, successivamente, erano stati restituiti agli aventi diritto – dovevano restituiti, seguendo le sorti del bene principale.
Si evidenziava, al contempo, che, laddove fossero insorte delle controversie sulla titolarità delle somme controverse, la competenza a risolvere tali questioni giuridiche non dovevàlxL essere attribuite L al giudice dell’esecuzione, ma al giudice civile, per effetto del combinato disposto degli artt. 676, comma 2, e 236, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che, con la sentenza emessa il 25 maggio 2022, in conseguenza del quale veniva adottato il provvedimento impugnato, la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, aveva annullato il decreto adottato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale Giudice dell’esecuzione, il 27 novembre 2021. Con tale pronuncia il Giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di restituzione delle somme relative alle cauzioni e alle locazioni dei beni immobili restituiti a NOME COGNOME, costituenti il patrimonio della società RAGIONE_SOCIALE, con il decreto di dissequestro dei beni deliberato il 20 febbraio 2020.
A sostegno del provvedimento di annullamento con rinvio, la Corte di legittimità (Sez. 5, n. 33950-22 del 25/05/2022, COGNOME, cit.), aveva richiamato preliminarmente l’orientamento giurisprudenziale, al quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non si era conformato, secondo cui la «restituzione, anche parziale, dei beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, deve essere disposta ed eseguita considerando la consistenza attuale degli stessi, comprensiva degli eventuali incrementi di natura economica derivanti dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione diverse da quelle relative al pagamento dei compensi e dei rimborsi in favore dell’amministratore giudiziario e del coadiutore da lui nominato» (Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi, Rv. 260644 – 01).
La Suprema Corte, al contempo, in linea con la giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi, cit.), forniva al Giudice del rinvio le indicazioni ermeneutiche necessarie a superare le incongruenze argomentative censurate dalla difesa del ricorrente, evidenziando che, in sede di rinvio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avrebbe dovuto: «a) superare la contraddizione motivazionale rilevata, conseguente all’orientamento di legittimità richiamato , in ordine alla circostanza che i frutti seguono la sorte del bene che li produce, salva ogni verifica e approfondimento in punto di fatto in ordine ai tempi e ai modi di acquisto degli immobili, che questa Corte non può né deve esaminare in ragione della natura del giudizio di legittimità; b) qualora il Tribunale riscontrasse la sussistenza di una controversia sulla proprietà delle ‘cose sequestrate’, spetterà rimetterne la risoluzione al giudice civile ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma secondo, e 263, comma terzo, cod. proc. pen. , che trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti a quest’ultimo, purché in tale ipotesi, il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia» (Sez. 5, n. 33950 del 22/05/2022, COGNOME, cit.).
3. In questa cornice, il Giudice del rinvio non poteva mettere in discussione il principio, ribadito dalla Corte di legittimità (Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi, cit.), secondo, cui nelle misur ablatorie i frutti economici seguono sempre la sorte del bene che li produce, ma avrebbe dovuto soltanto verificare l’esistenza di tali frutti e il loro esatto ammontare, al netto degli eventuali costi di gestione, diversi dai compensi spettanti all’amministratore giudiziario e al suo coadiutore.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, invece, non rispettava le indicazioni ermeneutiche, pur inequivocabili, ricevute e, lungi dall’approfondire i punti di fatto demandatigli dalla Suprema Corte, che rappresentavano il perimetro del suo intervento decisionale, riteneva di disapplicare il principio di diritto sopra indicato, secondo cui i frutti seguono la sorte del bene che li produce, giustificando la sua decisione sulla base di una differente ricostruzione giuridica degli accadimenti processuali, ritenuta più aderente alla fattispecie esaminata. Venivano, in questo modo, assunte delle determinazioni processuali che si pongono in termini di oggettiva incompatibilità con le indicazioni ermeneutiche poste a fondamento dell’annullamento con rinvio del decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27 novembre 2021, pronunciato il 25 maggio 2022.
A ben vedere, la scelta motivazionale compiuta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel caso in esame si evince in termini inequivocabili dal passaggio del provvedimento impugnato, esplicitato a pagina 5, in cui si richiama «la non applicabilità del principio invocato sia dalla difesa della COGNOME e dello stesso COGNOME in qualità di soci di RAGIONE_SOCIALE e coniugi in regime di comunione dei beni, e richiamato dalla stessa Suprema Corte in sede di annullamento con rinvio della originaria ordinanza di rigetto».
Ne discende che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato violava la disposizione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il «giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa», omettendo di confrontarsi con i principi di diritto che gli erano stati forniti e riproponendo le argomentazioni che erano state censurate in sede di legittimità.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pertanto, eludeva la decisione di legittimità (Sez. 5, n. 33950 del 22/05/2022, COGNOME, cit.), richiamando considerazioni giuridiche, la cui astratta plausibilità non rileva ai presenti fini, contrastanti con i principi di diritto affermati in sede di annullamento con rinvio, ai quali, viceversa, avrebbe dovuto conformarsi.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si son enunciati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso il 20 ottobre 2023.