Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22463 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22463 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a Locri il 16/11/1975, avverso l’ordinanza del 13/02/2025 del Tribunale di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME del foro di Barcellona Pozzo di Gotto, difensore di fiducia di
NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13 febbraio 2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 20/12/2024, con la quale Ł stata rigettata l’istanza di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione, misura applicata in relazione ai capi 9 e 10 della rubrica.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge, art. 42, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 303, comma 1, lett. a), e 438, comma 5, cod. proc. pen., in ordine alla presunzione di inefficacia degli atti emessi dal giudice astenuto in assenza di espressa declaratoria di salvaguardia da parte del giudice dell’astensione; motivo 2 dell’appello cautelare, motivazione inesistente o apparente del provvedimento di rigetto.
In sintesi, deduce la difesa che, a fronte della regola interpretativa di cui all’art. 42, comma 2, cod. proc. pen., della inefficacia degli atti compiuti dal giudice che si astiene, salva la diversa espressa dichiarazione del provvedimento che accoglie l’astensione, tra gli atti di cui era stata dichiarata l’efficacia non vi era l’ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato emessa dal giudice astenutosi, con la conseguenza che l’ordinanza ammissiva del rito doveva ritenersi decaduta e con essa il profilo cautelare di fase che da essa origina. Aggiunge che il nuovo G.U.P. designato in sostituzione aveva confermato il rito abbreviato all’udienza del 06/12/2024, e ciò presuppone che l’originario provvedimento di ammissione del rito era decaduto o comunque risultava inefficace; ed in ogni caso Ł la stessa scelta del rito, da cui deriva l’ordinanza ammissiva, ad originare da una richiesta dell’imputato, che nel caso di specie non Ł intervenuta, con la conseguenza che la
conferma del rito abbreviato integrava un atto nuovo che non poteva avere giuridica esistenza in mancanza di richiesta di parte.
Peraltro, osserva la difesa, essendo l’originaria istanza di abbreviato condizionata ad una integrazione probatoria il provvedimento di rigetto aveva carattere valutativo e decisorio, mentre rivestiva carattere propulsivo solo l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato non condizionato successivamente richiesto dal ricorrente.
Sostiene, inoltre, la difesa che la motivazione dell’ordinanza impugnata era inesistente o apparente nella parte in cui riteneva che la dichiarazione di efficacia dell’ordinanza di sospensione dei termini delle misure cautelari implicava che anche l’ordinanza ammissiva del rito mantenesse efficacia, intercorrendo un rapporto di presupposizione tra loro, dal momento che la regola normativa presupponeva una espressa dichiarazione di efficacia, vigendo altrimenti la presunzione di inefficacia sancita dall’art. 42, comma 2, cod. proc. pen.
2.2 Con il secondo motivo, lamenta ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge, art. 42, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 303, comma 1, lett. a), e 438, comma 5, cod. proc. pen., in ordine alla presunzione di inefficacia degli atti in assenza di espressa declaratoria di salvaguardia da parte del presidente e del giudice dell’astensione; secondo motivo dell’appello cautelare, motivazione inesistente o apparente del provvedimento di rigetto.
Lamenta la difesa che il provvedimento che il G.U.P. designato in sostituzione del giudice astenutosi ha emesso all’udienza del 06/12/2024, dichiarando di reiterare l’ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, Ł stato adottato de plano, senza instaurare previamente alcuna forma di contraddittorio sul punto, e soprattutto senza la richiesta di parte che Ł atto propedeutico ed indispensabile.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge, art. 42, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla mancata valutazione da parte del GUP designato (a seguito di accoglimento dell’istanza di astensione) della richiesta declaratoria di illegittimità della dichiarazione di efficacia dell’ordinanza di sospensione dei termini custodiali emessa dal GUP astenutosi; motivo 1 dell’appello cautelare, carenza e manifesta illogicità della motivazione.
Deduce la difesa che l’ordinanza di sospensione dei termini delle misure cautelari era stata adottata il 21/11/2023, mentre il 20/11/2023 era già stata inoltrata dall’Ufficio di Procura la richiesta dell’ordinanza cautelare, emessa il 13/12/2023 e che determinerà la ragione della ricusazione. Aggiunge la difesa che l’ordinanza di sospensione, pur non essendo un atto a contenuto probatorio, nØ avendo carattere puramente propulsivo, ha valenza decisoria sulla quale incide, in ordine alla imparzialità del decidente, la circostanza che il GUP avesse a sua disposizione gli atti che avrebbe utilizzato per l’emissione dell’ordinanza custodiale del 13/12/2023 che giustificavano la richiesta ricusazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perchØ incentrati sulla questione della perdurante efficacia e della valenza pregiudicante dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato da parte del giudice astenutosi e della valenza dell’ordinanza confermativa e reiterativa di ammissione del giudice designato in sostituzione, sono infondati.
1.1 Deve essere ricordato che le Sezioni Unite n. 23122 del 27/01/2011 (Rv. 249734, ricorrente COGNOME hanno affermato il principio secondo cui la violazione del divieto, ex art. 42, comma 1, c.p.p., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento comporta, rispettivamente, la nullità, ex art. 178, lett. a), c.p.p., degli atti a contenuto decisorio ciononostante adottati e l’inefficacia di ogni altra attività processuale, diversa dalla definizione della regiudicanda (come gli atti propulsivi o i negozi processuali o le prove malamente acquisite).
Le Sezioni Unite n. 37202 del 16/7/2020 (Rv. 280116, ricorrente COGNOME nell’occuparsi del giudizio incidentale che il giudice della ricusazione Ł tenuto a compiere ai sensi dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen., riguardo agli atti compiuti dal giudice ricusato ed alla possibilità che gli stessi conservino efficacia anche nel nuovo giudizio da celebrarsi innanzi al giudice “immacolato”, hanno sottolineato come tale giudizio sia «volto a stabilire, caso per caso, il grado di “compromissione” del giudice» ed Ł in questa prospettiva che deve essere «effettuata la valutazione sulla sorte degli atti che quel giudice ha compiuto nel corso del procedimento».
La sentenza COGNOME ha altresì puntualizzato che la diversa natura del procedimento di astensione, pur totalmente assimilato dal legislatore al modello della ricusazione per quel che attiene alla produzione degli effetti processuali conseguenti all’accoglimento della relativa dichiarazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen., ne giustifica, a fronte della attuale disciplina del codice di rito, il peculiare meccanismo di recupero postumo dinanzi al giudice chiamato alla rinnovazione degli atti precedentemente compiuti, secondo le indicazioni al riguardo dettate nella sentenza COGNOME (Sez. U, n. 13626 del 16/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249299).
La formale inoppugnabilità del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione e dichiara l’efficacia degli atti del giudice astenutosi Ł, quindi, bilanciata dal potere del giudice subentrante di dichiarare eventualmente, nel contraddittorio delle parti, l’inutilizzabilità di alcuni atti compiuti dal giudice precedente (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272195).
In linea con l’esposto indirizzo, Ł stato affermato che, in tema di astensione, gli atti compiuti dal giudice in seguito astenutosi, compresa l’ordinanza di ammissione dell’imputato al giudizio abbreviato, dei quali non sia stata dichiarata l’efficacia dal provvedimento di autorizzazione all’astensione ai sensi dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen., possono essere oggetto di verifica quanto alla conservazione degli effetti da parte del giudice che Ł stato designato in sostituzione di quello astenutosi (Sez. 1, n. 45011 del 05/11/2021, Tace, Rv. 282316, fattispecie in cui il giudice nominato in sostituzione verificava la perdurante validità ed efficacia dell’ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato condizionato emessa dal giudice astenuto, in assenza di determinazioni assunte nel provvedimento di autorizzazione all’astensione).
L’ordinanza che opera la verifica selettiva degli atti deve essere letta, anche per la struttura che caratterizza lo schema della ordinanza (a differenza della sentenza, che deve rispettare i requisiti minimi indicati all’art. 546 cod. proc. pen.), attraverso la lente chiarificatrice della motivazione, che esplica ineludibilmente una funzione di orientamento per la comprensione del dispositivo, pur non potendo sostituirsi ad esso (Sez. 1, n. 670 del 02/02/1994, Rv. 197120).
1.2 Nel caso in esame risulta a) che il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, nell’accogliere l’istanza di astensione del giudice dell’udienza preliminare, ha fatto salvi gli effetti dell’ordinanza di sospensione dei termini di durata delle misure cautelari adottata in data 21/11/2023 dal giudice astenutosi; b) all’udienza del 6 dicembre 2024 il giudice dell’udienza preliminare designato in sostituzione del giudice astenutosi, oltre a richiamare il provvedimento presidenziale dichiarativo della perdurante efficacia della ordinanza di sospensione dei termini di fase, ha dichiarato di confermare e reiterare l’ammissione al rito abbreviato, rinviando ad altra udienza per la trattazione del giudizio.
1.3 Tanto premesso, sulla base degli esposti principi, appare immune da censure l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui la salvaguardia della efficacia della ordinanza di sospensione necessariamente implica la conservazione dell’efficacia della ordinanza ammissiva del rito abbreviato, dal momento che l’ordinanza di sospensione Ł stata adottata, ai sensi dell’art. 304 cod. proc. pen., sul presupposto dell’avvenuto mutamento del rito (da udienza preliminare a giudizio abbreviato). Del resto, il giudice designato in sostituzione del giudice astenutosi, deputato anch’egli al vaglio degli atti emessi dal precedente giudice, oltre a richiamare la salvaguardia della efficacia dell’ordinanza di sospensione dei termini cautelari disposta dal provvedimento presidenziale, ha confermato e reiterato l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, senza che le parti, presenti, abbiano formulato osservazioni in proposito.
Per completezza, deve comunque escludersi che l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, emessa dal giudice dell’udienza preliminare astenutosi, possa contenere valutazioni ‘pregiudicanti’, trattandosi di provvedimento emesso in data 22/09/2023, in epoca temporalmente antecedente alla ordinanza di custodia cautelare del 13/12/2023 che ha rappresentato lo specifico provvedimento posto a base della procedura di ricusazione, nel corso della quale sono state pronunciate due sentenze di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, sicchŁ, al momento dell’emissione dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, nessuna compromissione dell’imparzialità del giudice dell’udienza preliminare era dato apprezzare.
1.4 In tema, Ł stato peraltro affermato che il principio affermato da Sezioni Unite Gerbino, che ha stabilito che il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell’udienza preliminare in pendenza della decisione sull’istanza di ricusazione Ł affetto da nullità assoluta in caso di accoglimento di quest’ultima, riguarda un atto che ha tipico carattere decisorio e la sua valenza non può estendersi anche ad affermare la nullità assoluta del provvedimento di ammissione del rito abbreviato semplice o di quello di rigetto del rito abbreviato condizionato (provvedimenti che sono stati adottati dal giudice astenutosi), essendo detti atti privi di carattere definitorio di una fase e di decisione sulla regiudicanda.
Invero, il G.U.P., una volta che Ł investito della richiesta di rito abbreviato secco o condizionato, non può emettere sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. bensì deve procedere allo svolgimento del rito contratto ed emettere, eventualmente, all’esito dello stesso, sentenza di proscioglimento ex art. 442 cod. proc. pen.: nella fase di ammissione del rito abbreviato o di rigetto del rito abbreviato condizionato il G.U.P. non Ł chiamato ad effettuare una valutazione analoga a quella del decreto che dispone il giudizio (Sez. 2, n. 2581 del 21/11/2023, dep. 2024, Lo Porto, n.m.; nello stesso senso Sez. 5, n. 44120 del 09/05/2019, Rv. 277848, ed anche Sez. 5, n. 44121 del 09/05/2019, Clemente, n.m., Sez. 5 n. 44123 del 09/05/2019, Tagliavia, n.m., che hanno sottolineato l’irrilevanza della decisione assunta sulle richieste di rito abbreviato condizionato e secco: « l’odierno ricorrente – alla richiesta di rito abbreviato condizionato disattesa dal giudice ricusato – fece poi seguire una istanza ex art. 438, comma 1, cod. proc. pen., sulla cui ammissione, ai sensi del successivo comma 4, nØ il primo giudice nØ quello subentrato potevano avere margini di discrezionalità »; sempre in tema Sez. 3, n. 35205 del 16/07/2019, Mandalà, n.m., secondo le quali « l’inefficacia degli atti Ł solo quella che colpisce gli atti a contenuto probatorio. Certamente non ha tale natura l’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato c.d. “secco”, all’esito della modifica legislativa della legge 479 del 1999, che, eliminando 11 giudizio di decidibilità “allo stato degli atti”, lo ha reso un diritto per l’imputato ad essere giudicato, a semplice richiesta, con tale rito speciale, sicchŁ alcuna decisione/delibazione il giudice dell’udienza preliminare deve compiere »).
1.5 NØ Ł possibile sostenere, come fa la difesa, che il provvedimento adottato dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, designato in sostituzione del giudice astenutosi, con il quale Ł stata confermata e reiterata l’ordinanza ammissiva del rito, abbia per ciò solo comportato la decadenza e l’inefficacia del provvedimento ammissivo originario, sia perchØ detto provvedimento Ł stato espressamente confermato e reiterato, sia perchŁ l’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può successivamente essere revocata, salvo che nell’ipotesi espressamente disciplinata dall’art. 441-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035; Sez. 6, n. 20803 del 29/03/2017, Hotova, Rv. 269892; Sez. 6, n. 22908 del 07/06/2017, Medina, Rv. 270563; Sez. 6, n. 22480 del 08/05/2013, Pm in proc. COGNOME, Rv. 256645; sul tema sono intervenute anche le Sezioni Unite con la sentenza n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253212), ipotesi nella specie non ravvisabile.
Il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
2.1 Innanzitutto, il provvedimento che ha accolto l’istanza di astensione ha espressamente salvaguardato, ai sensi dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen., l’efficacia dell’ordinanza di sospensione dei termini di durata delle misure cautelari adottata in data 21/11/2023.
2.2 In secondo luogo, in disparte i motivi posti a diretto fondamento dell’astensione (ovverosia
l’aver emesso sentenza nei confronti dei coimputati), anche l’ordinanza di sospensione Ł stata emessa dal giudice dell’udienza preliminare astenutosi in epoca temporalmente antecedente alla ordinanza di custodia cautelare del 13/12/2023, con la conseguenza che, anche sotto quel profilo, deve escludersi che, in quel momento, fosse prospettabile una compromissione dell’imparzialità del giudice.
Per altro verso, similmente all’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, Ł stato affermato che, in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l’ordinanza che sospende i termini di durata massima di fase adottata dal giudice in pendenza della decisione definitiva sull’istanza di ricusazione, successivamente accolta, non Ł affetta da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non trattandosi di atto decisorio che definisce la “regiudicanda” (Sez. 5, n. 46643 del 10/09/2021, Clemente, Rv. 282727), sicchŁ può unicamente porsi una questione di efficacia del provvedimento, che Ł stata espressamente salvaguardata nell’ordinanza con cui Ł stata accolta l’astensione.
Del resto, Ł stato anche affermato in proposito che proprio la presenza di una disciplina autonoma dell’impugnazione dell’ordinanza adottata ex art. 304 cod. proc. pen., diversamente dal regime delle altre ordinanze adottate nel corso del dibattimento – impugnabili non autonomamente, bensì unicamente insieme alla sentenza che costituisce l’esito della fase processuale -, ne sottolinea la natura non decisoria, ossia di provvedimento meramente ordinatorio che non incide sul merito delle questioni oggetto del giudizio e, come tale, ontologicamente eccentrico rispetto a quelli a cui si riferisce la conservazione di efficacia e, quindi, estraneo alla portata applicativa dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen.; solo in tal senso, infatti, può giustificarsi un regime autonomo in ordine all’impugnazione dell’ordinanza ex art. 304 cod. proc. pen., che, incidendo su profili di carattere ordinatorio, viene disciplinata autonomamente quanto all’aspetto del regime delle impugnazioni rispetto alle altre ordinanze il cui carattere decisorio non può che incidere sull’andamento processuale sotto il profilo sostanziale e, come tali, vanno impugnate congiuntamente alla sentenza che definisce la fase processuale in cui le ordinanze stesse risultano adottate (Sez. 5, n. 34811 del 15/06/2016, Lo Giudice, Rv. 267742; nello stesso senso, Sez. 3, n. 35205 del 16/07/2019, Mandalà, n.m.).
In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., a sostenere le spese del procedimento.
Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 28/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME