Giudicato Progressivo e Prescrizione: la Cassazione Chiarisce i Limiti del Giudizio di Rinvio
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul principio del giudicato progressivo e sui suoi effetti nel giudizio di rinvio, in particolare riguardo alla possibilità di dichiarare la prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta divenuto definitivo l’accertamento della responsabilità penale, il giudice del rinvio, investito unicamente della rideterminazione della pena, non può più dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna. In un primo momento, la Corte di Cassazione era intervenuta annullando la decisione di merito, ma solo limitatamente a un aspetto specifico: la determinazione della pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva. Di conseguenza, il caso era stato rinviato alla Corte d’Appello per una nuova valutazione esclusivamente su questo punto.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha provveduto a rideterminare la sanzione pecuniaria come richiesto. Tuttavia, l’imputata ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, sollevando un’unica questione: l’intervenuta prescrizione del reato, che sarebbe maturata in un momento successivo alla prima sentenza di annullamento parziale della Cassazione.
Il Principio del Giudicato Progressivo in Ambito Penale
Il cuore della decisione ruota attorno al concetto di giudicato progressivo. Questo principio stabilisce che quando una sentenza viene impugnata solo per alcuni capi o punti, le parti della decisione che non sono state oggetto di impugnazione passano in giudicato, diventando cioè definitive e non più modificabili.
Nel caso specifico, l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione era ‘parziale’, poiché riguardava solo il trattamento sanzionatorio. Ciò ha comportato che l’accertamento del reato e della colpevolezza dell’imputata fosse già diventato definitivo e irrevocabile. Il processo proseguiva unicamente per la quantificazione della pena pecuniaria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno affermato che la formazione del giudicato progressivo sulla responsabilità dell’imputata impedisce al giudice del rinvio di rilevare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate dopo la sentenza di annullamento parziale.
La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, che mira a garantire la stabilità e la certezza delle decisioni giudiziarie, evitando che questioni già definite possano essere rimesse in discussione.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha spiegato che l’annullamento con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato. La conseguenza logica e giuridica è che il giudizio di rinvio ha un perimetro di cognizione limitato e non può estendersi a questioni ormai coperte dal giudicato.
Richiamando precedenti pronunce conformi, la Corte ha ribadito che ‘la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale’. Qualsiasi motivo di ricorso che tenti di rimettere in discussione l’accertamento di colpevolezza, anche indirettamente tramite l’eccezione di prescrizione, deve essere considerato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza rafforza un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale. In pratica, se la Cassazione annulla una condanna solo per ricalcolare la pena, l’imputato è da considerarsi definitivamente colpevole. Il successivo decorso del tempo non potrà più salvarlo dalla condanna attraverso la prescrizione. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche, poiché delinea chiaramente i confini del giudizio di rinvio e consolida la certezza del diritto, impedendo che i processi possano protrarsi indefinitamente su questioni già risolte in via definitiva.
Quando una sentenza penale diventa parzialmente definitiva?
Una sentenza penale diventa parzialmente definitiva quando la Corte di Cassazione la annulla solo su specifici punti. Le parti della sentenza non toccate dall’annullamento, come l’accertamento della responsabilità dell’imputato, diventano irrevocabili in virtù del principio del giudicato progressivo.
È possibile dichiarare la prescrizione del reato nel giudizio di rinvio?
No, non è possibile se la prescrizione è maturata dopo la sentenza di annullamento parziale della Corte di Cassazione. Secondo la Corte, la definitività dell’accertamento di colpevolezza impedisce al giudice del rinvio, il cui compito è limitato ai punti annullati, di dichiarare estinto il reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel proporre l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6314 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VINAROVO( BULGARIA) il 27/06/1960
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME et k ‘ GLYPH et,e yi fvf.A4(
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; lette le conclusioni depositate nell’interesse della ricorrente; rilevato che:
si verte in tema di sentenza pronunciata in sede di rinvio della Corte di cassazione (giusta sentenza dell’11/11/2022) che ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva;
a seguito della predetta sentenza, la Corte di appello di Lecce ha rideterminato la pena pecuniaria;
l’unico motivo di ricorso ha ad oggetto la prescrizione del reato ascritto all’imputata successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di cassazione;
ritenuto che deve darsi seguito all’orientamento per cui «l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale» (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265792; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, COGNOME e altro, Rv. 246616; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242494);
considerato che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dek tricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2024