Giudicato Progressivo: La Cassazione Blocca la Prescrizione nel Giudizio di Rinvio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale della procedura penale: il giudicato progressivo. Questa decisione chiarisce che quando un processo viene rinviato alla Corte d’Appello solo per ricalcolare la pena, la condanna per il reato è già definitiva e non può più essere messa in discussione, nemmeno per intervenuta prescrizione. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. In precedenza, la Corte di Cassazione aveva annullato una prima sentenza di condanna, ma solo limitatamente alla determinazione della pena, rinviando il caso alla Corte d’Appello per una nuova valutazione su questo specifico punto. L’accertamento della responsabilità penale, invece, non era stato oggetto di annullamento.
Nel successivo giudizio di rinvio, la difesa ha sollevato la questione della prescrizione del reato, sostenendo che il tempo necessario per l’estinzione fosse maturato. La Corte d’Appello, tuttavia, non ha affrontato il tema, procedendo alla rideterminazione della pena come indicato dalla Cassazione. Contro questa nuova decisione, l’imputata ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione, lamentando proprio la mancata dichiarazione di prescrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Giudicato Progressivo
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Il motivo centrale della decisione risiede nel consolidato principio del giudicato progressivo. Secondo la Corte, l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato.
Questo significa che la parte della sentenza relativa alla colpevolezza è passata in giudicato, ovvero è diventata irrevocabile. Di conseguenza, il processo si conclude su quel punto e la prescrizione del reato smette di decorrere. Il giudice del rinvio, il cui compito è limitato al ricalcolo della sanzione, non ha più il potere di dichiarare l’estinzione del reato, anche se i termini teorici della prescrizione dovessero maturare dopo la sentenza di annullamento parziale.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su una giurisprudenza costante e consolidata. La Corte ha richiamato precedenti pronunce, tra cui una delle Sezioni Unite, che hanno stabilito come la formazione del giudicato progressivo impedisca al giudice del rinvio di tornare su questioni già decise in via definitiva. La cognizione del giudice del rinvio è strettamente limitata ai punti per i quali è stato disposto l’annullamento.
Nel caso specifico, poiché l’annullamento non riguardava l’affermazione di responsabilità, tale statuizione era diventata intangibile. Pertanto, qualsiasi motivo di ricorso estraneo all’oggetto del rinvio, come la prescrizione maturata successivamente, deve essere considerato inammissibile. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: una volta che la Corte di Cassazione conferma la colpevolezza di un imputato e rinvia il caso solo per la quantificazione della pena, la partita sulla responsabilità è chiusa. Il principio del giudicato progressivo serve a garantire la certezza del diritto e l’efficienza processuale, evitando che questioni già definite possano essere riaperte all’infinito. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, è fondamentale comprendere i limiti del giudizio di rinvio per evitare di proporre ricorsi destinati a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Quando una condanna per un reato diventa definitiva anche se la pena deve essere ancora ricalcolata?
Una condanna diventa definitiva quando la Corte di Cassazione annulla la sentenza di appello solo per la parte relativa alla determinazione della pena. In questo caso, l’accertamento della responsabilità dell’imputato passa in giudicato e non può più essere discusso.
È possibile che un reato si prescriva durante il giudizio di rinvio disposto solo per la rideterminazione della pena?
No. Secondo la Corte, una volta che la condanna è diventata definitiva sul punto della responsabilità, il termine di prescrizione del reato smette di decorrere. Pertanto, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzione del reato per una prescrizione maturata dopo la sentenza di annullamento parziale della Cassazione.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione con motivi non pertinenti all’oggetto del giudizio di rinvio?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Se il giudizio di rinvio è limitato a specifici punti (come il calcolo della pena), i motivi del successivo ricorso in Cassazione devono riguardare esclusivamente tali punti. Qualsiasi altro motivo, come la prescrizione del reato già coperto da giudicato, è considerato estraneo e inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38313 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38313 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR TTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME COGNOME sentenza impugi iata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto è estraneo all’oggetto sella ognizione devoluta alla Corte di appello, quale giudice del rinvio disposto d Ila suntenza di annullamento parziale emessa dalla sezione quinta di questa Corte di egittimità in data 11 settembre 2020, ed è comunque, manifestamente infondato.
La Corte territoriale non si è occupata del tema della prescrizbne cei reati in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in fo -za lel quale l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento d e I reato e della responsabilità dell’imputato, sicché la formazione del giudic ito pi ogressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato pe intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sen . enza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265792 01; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà. Rv. 207640 – 01).
D’altra parte,tannullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassiizione per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputatoilletermina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i ermini di prescrizione (Sez. 5 , n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 – 01)
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità d l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro( essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d lla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favDre d lla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagam mto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della CE ssa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.