Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1614 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GREGORIO MAGNO il 05/08/1970
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di SALERNO in difesa di NOME che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 30628 dell 1 8 gennaio 2018 che aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 29.9.2017 limitatamente alle condotte fino al mese di ottobre 2008 (in relazione al reato di cui all’art. 2 comma 1 bis, legge n. 638 del 1983) perché estinte per prescrizione con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per la rideterminazione della pena (annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte poste in essere nell’anno 2010 perché il fatto non é previsto dalla legge come reato), la Corte d’appello di Napoli con sentenza in data 23.1.2023, in riforma della sentenza resa in data 8 ottobre 2015 dal Tribunale di Salerno, ha condannato COGNOME NOME alla pena di mesi tre, giorni dodici di reclusione ed Euro 640,00 di nnulta.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 624 cod.proc.pen. e dell’art. 157 cod.pen..
Assume che la Corte d’appello, considerato che nelle more era maturata la prescrizione per tutti i reati residui che erano in continuazione con quelli oggetto dell’annullamento, avrebbe dovuto dichiararli estinti per prescrizione.
Con il secondo motivo deduce il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. assumendo che la Corte d’appello non si é adeguatamente pronunciata sulla richiesta declaratoria di estinzione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono manifestamente infondati.
Va premesso che in tema di annullamento parziale, da parte della Cassazione, della sentenza impugnata, il principio della formazione progressiva del giudicato – desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell’art.624, comma 1, cod.proc.pen. – che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza, concernenti l’esistenza del reato e la responsabilità dell’imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude l’operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato.
Invero, l’art.129 cod.proc.pen., che pur prevede l’efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, non può superare la “barriera del giudicato”, essendosi ormai concluso in maniera definitiva l'”iter” processuale per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato.
Ne consegue che, qualora venga rimessa dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. 6, n. 5578 del 02/04/1998, Rv. 210612 ).
Ed invero è pacifico che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e/o alla determinazione della pena o alla sospensione condizionale della stessa, il giudicato formatosi sull’accertamento dei reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento (cfr. ex multis Sez. 2, n. 8039 del 9/2/2010, COGNOME, Rv. 246806).
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21.9.2023