Giudicato Progressivo: Quando l’Appello in Cassazione Diventa Inammissibile
Il principio del giudicato progressivo è un pilastro fondamentale della procedura penale, essenziale per garantire la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questo principio limiti l’ambito di un nuovo ricorso dopo un annullamento con rinvio, sancendo l’inammissibilità dei motivi che esulano dai punti specifici da riesaminare. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello, emessa in qualità di giudice del rinvio. In precedenza, la stessa Corte di Cassazione aveva annullato una prima sentenza, ma solo limitatamente a un aspetto specifico: la valutazione della recidiva. La Corte d’Appello, nel nuovo giudizio, aveva quindi corretto il vizio di motivazione indicato, conformandosi alle direttive della Suprema Corte.
Tuttavia, l’imputato ha proposto un nuovo ricorso per Cassazione, sollevando non solo questioni relative alla recidiva, ma anche altri motivi riguardanti la misura della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la sua stessa responsabilità penale.
La Decisione della Corte e l’Applicazione del Giudicato Progressivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su una netta distinzione tra il punto annullato e rinviato (la recidiva) e tutti gli altri aspetti della sentenza originaria. Secondo i giudici, i motivi relativi alla pena, alle attenuanti e alla responsabilità erano coperti dal cosiddetto giudicato progressivo.
Questo significa che, non essendo stati oggetto dell’annullamento da parte della Cassazione nella precedente fase, tali punti della decisione erano diventati definitivi e non più contestabili. Il compito del giudice del rinvio era unicamente quello di riesaminare la questione della recidiva, e ogni altro tema era ormai estraneo al suo potere decisionale (il “devoluto”).
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni dell’inammissibilità. In primo luogo, ha evidenziato come la Corte d’Appello, in sede di rinvio, avesse adempiuto correttamente al suo compito, fornendo una motivazione “puntuale e lineare” sulla recidiva e sanando il vizio originario.
In secondo luogo, ha ribadito che gli altri motivi proposti dal ricorrente erano inammissibili perché toccavano aspetti della condanna ormai cristallizzati. Tali punti, essendo autonomi rispetto alla questione della recidiva, non erano stati messi in discussione dalla precedente sentenza di annullamento. Tentare di riaprire la discussione su di essi in questa fase del processo costituiva una violazione dei limiti imposti dall’articolo 627 del codice di procedura penale.
Inoltre, la Corte ha notato che alcune di queste doglianze, come quella sulle attenuanti generiche, non erano state nemmeno validamente proposte nel precedente gravame di merito o erano state formulate in modo talmente generico da risultare già di per sé inammissibili.
Le Conclusioni
La decisione in commento rafforza un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la necessità di porre dei limiti precisi alle impugnazioni per evitare che i processi si protraggano all’infinito. Il giudicato progressivo impedisce che si possano rimettere in discussione capitoli della sentenza già divenuti irrevocabili.
Per gli operatori del diritto, questa ordinanza è un monito sull’importanza di strutturare i ricorsi in modo mirato, concentrandosi esclusivamente sui vizi per cui è stato disposto l’annullamento. Per i cittadini, rappresenta una garanzia che, una volta che una parte di una sentenza è stata confermata, essa acquista stabilità, contribuendo alla certezza e alla ragionevole durata del processo.
Cosa si intende per giudicato progressivo?
Il giudicato progressivo è il principio per cui, quando una sentenza di un grado superiore (come la Cassazione) annulla solo una parte di una decisione precedente, tutte le altre parti non annullate diventano definitive e non possono più essere messe in discussione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti dall’imputato (relativi a pena e responsabilità) riguardavano punti della sentenza già coperti da giudicato progressivo e quindi definitivi. L’unico punto ancora aperto, la recidiva, era stato correttamente deciso dalla Corte d’Appello in sede di rinvio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto quello inerente alla recidiva risulta smentito motivazione adottata dalla Corte di appello che, quale giudice del rinvio, con argomentazione puntuale e lineare, ha colmato, in coerenza ai tratti costitutivi dell’istituto, il vizio di m in origine riscontrato da questa Corte di legittimità con la sentenza rescindente mentregli a motivi riguardano temi ( nella congerie di considerazioni spese con il secondo motivo s rinvengono cenni alla misura della pena e al riconoscimento delle generiche ma anche al giudizio di responsabilità) coperti dal giudicato progressivo formatosi in esito alla detta sentenz legittimità e comunque estranei al devoluto conseguente al giudice del rinvio, perché legati punti della decisione collegati ma autonomi rispetto all’unico momento di giudizio rimesso al Corte territoriale ex art 627 cpp, temi che dunque / non potevano ritenersi non trattati dalla citata sentenza di annullamento perché assorbiti nella valutazione resa sulla recidiva e che peraltr nel gravame di merito (a firma dell’AVV_NOTAIO) non risultavano devoluti ( il manc riconoscimento delle generiche) o lo risultavano in termini di evidente inammissibilità per genericità del relativo assunto;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.