Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44273 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44273 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 1-R449~DI COSENZA nel procedimento a carico di:
NOME nato a COSENZA il 10/03/1994
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di COSENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/santita le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ricorre avverso l’ordinanza emessa in data 13/06/2024, con la quale il Tribunale di Cosenza, nella veste di giudice dell’esecuzione, ha revocato il provvedimento di cumulo n. 34/24 SIEP emesso nei confronti di NOME NOME il 1.3.2024, limitatamente alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di mult inflitta con la sentenza n. 236/2023 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Cosenza i data 1.6.2023.
1.1. Lamenta il ricorrente, col primo motivo, che il giudice dell’esecuzione no era stato investito da specifica richiesta in tal senso dell’interessato, att l’incidente di esecuzione era rubricato in modo generico come “questioni sul tito esecutivo”.
Il giudice in ogni caso avrebbe revocato l’ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero sul presupposto erroneo che vi sarebbe stato solo un giudicato parziale, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., nella sentenza n. 329/2 26.9.2023 di patteggiamento di anni 5 mesi 4 di reclusione e 26.000,00 euro di multa, mentre in realtà l’intera sentenza era passata in giudicato con declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
1.2. Col secondo motivo, deduce la violazione del giudicato ex art. 648 cod. pen., perché la sentenza di patteggiamento n. 329/2023 del 6.9.2023 avrebbe riconosciuto la continuazione con un reato estraneo a detto giudizio, sul quale no si era ancora formato il giudicato.
1.3. Col terzo motivo il ricorrente deduce l’illogicità e la contraddittorietà motivazione nella parte dell’ordinanza in cui, disponendo la revoca del cumulo del 1.3.2024, limitatamente alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione e la multa 20.000,00 euro di cui alla sentenza 236/2023, ha disapplicato in fase esecutiva vincolo della continuazione riconosciuto dal Gip di Cosenza, mentre affermando l’esecutività della pena di anni 1 di reclusione ed euro 6000 di multa, per il ancora sub iudice, ha di fatto tenuto conto in fase esecutiva del vincolo della continuazione e delle conseguenze che ne erano derivate sul punto della quantificazione della pena.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento degli altri motivi.
Il giudice ha revocato in parte l’ordine di carcerazione emesso dal pubblic ministero, ritenendo erroneamente che vi sarebbe stato, ai sensi dell’art. 624 c proc. pen., solo un giudicato parziale (limitato alla pena di un anno di reclusi e 6000 euro di multa in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1 T.U. st giudicato con la sentenza emessa nel proc. n. 540/23 RGNR e 451/23 RG GIP), atteso che la ulteriore pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per l’altro reato all’art. 73 T.U. stup. (unito in continuazione col primo reato) di cui alla sent di condanna n. 329/23 emessa dal Gup del Tribunale di Cosenza (già confermata dalla Corte di appello di Catanzaro il 24.1.2024 con rito abbreviato nel process proc. 3229/22 RGNR e 2595 RG GIP), non fosse ancora passata in giudicato, stante la pendenza in cassazione del relativo ricorso (pag. 1 dell’ordinanza impugnata).
Al contrario, in data 6.2.2024 la Corte di cassazione aveva dichiarat inammissibile il ricorso di Arena, sicché anche la sentenza della Corte di appello Catanzaro del 24.1.2024 era passata in giudicato prima del 13.6.2024, data della decisione del giudice dell’esecuzione, con la conseguenza che l’ordine d carcerazione emesso dal pubblico ministero sull’intera pena di anni 5 e mesi 4 d reclusione e 26.000 euro di multa era pienamente legittimo e non poteva essere revocato nemmeno in parte.
A seguito dell’accoglimento del ricorso, la Corte deve annullare senza rinvi l’impugnata ordinanza e la cancelleria deve comunicare tale decisione al Procuratore della Repubblica di Cosenza, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza. Così deciso il 22/10/2024.