Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16854 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a San Cataldo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 17/11/2023 dalla Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 17 novembre 2023 la Corte di appello di Caltanissetta, COGNOME pronunciandosi COGNOME quale COGNOME Giudice COGNOME dell’esecuzione COGNOME sull’istanza presentata da NOME COGNOME, disponeva la sospensione provvisoria dell’ordine di carcerazione emesso il 20 ottobre 2023 nei confronti del condannato per la pena di sei anni e otto mesi di reclusione.
L’ordine di carcerazione veniva emesso dalla Procura AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta a seguito del giudicato parziale formatosi sulla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Caltanissetta, con cui l’imputato era stato condannato per il reato ascrittogli al capo 31, per la quale era stato disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio.
Il giudicato parziale, dunque, si era formato sul solo giudizio di · responsabilità formulato dalla Corte di appello di Caltanissetta per il delitto di cui al capo 31, ascritto a NOME COGNOME ex artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen., che non risultava attinto dall’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione della sentenza di secondo grado pronunciata dalla Corte di cassazione, Sesta Sezione penale, il 19 ottobre 2023, per i residui reati di cui ai capi 53 e 55.
La sospensione dell’ordine di carcerazione veniva disposta dalla Corte di appello di Caltanissetta sull’assunto che, non essendo stata ancora depositata la motivazione della sentenza di legittimità, sopra citata, che aveva disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, limitatamente alla quantificazione . del trattamento sanzionatorio per il delitto di cui al capo 31, non era possibile procedere all’esecuzione parziale della condanna irrogata a COGNOME per tale reato, non potendosi, allo stato, stabilire se la pena doveva essere scontata in carcere e se il condannato avrebbe potuto beneficiare di misure alternative alla detenzione.
Ne discendeva che, in attesa del deposito della motivazione della sentenza di legittimità, non era possibile quantificare la frazione sanzionatoria irrogata all’imputato per il reato di cui al capo 31, che era il solo sul quale si era formato il giudicato parziale, essendo, come detto, stata emessa declaratoria di prescrizione per i residui reati di cui ai capi 53 e 55.
Avvero questa ordinanza il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 624 e 656 cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame, nel sospendere l’ordine di
carcerazione emesso nei confronti di NOME COGNOME, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sul giudizio di responsabilità formulato dalla Corte di appello di Caltanissetta relativamente al reato di cui agli artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen., ascrittogli al capo 31, che non risultava attinto dall’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 53 e 55.
Ne discendeva che correttamente il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta aveva emesso l’ordine di carcerazione per il reato di cui al capo 31, su cui, relativamente al giudizio di responsabilità dell’imputato, si era formato il giudicato parziale per effetto della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sesta Sezione penale, il 19 novembre 2023.
Non si era, pertanto, tenuto conto del fatto che, dopo avere deliberato l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata per i reati di cui ai capi 53 e 55 per intervenuta prescrizione, la Corte di legittimità aveva disposto un nuovo giudizio di appello, esclusivamente finalizzato alla quantificazione della pena per il delitto di cui al capo 31 e non incidente sul giudizio di responsabilità di COGNOME, su cui si era formato il giudicato; il che legittimava l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Caltanissetta il 20 ottobre 2023.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Caltanissetta è fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Caltanissetta il 20 ottobre 2023 nei confronti di NOME COGNOME veniva sospeso dalla Corte di appello di Caltanissetta con l’ordinanza impugnata a seguito del giudicato parziale formatosi sulla sentenza pronunciata dalla stessa Corte, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per i reati ascrittigli ai capo 31, 53 e 55.
Occorre, però, precisare che il giudicato parziale formatosi nei confronti del condannato riguardava il solo giudizio di responsabilità per il delitto di cui al capo 31, che non risultava attinto dall’annullamento senza rinvio della sentenza di appello per intervenuta prescrizione, pronunciato dalla Corte di cassazione, Sesta
Sezione penale, il 19 ottobre 2023, per le residue ipotesi di reato di cui ai capi 53 e 55.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sospensione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Caltanissetta veniva disposta dalla Corte di appello di Caltanissetta sul presupposto che, nelle more del deposito della motivazione della sentenza di legittimità, non si ravvisavano i presupposti per procedere all’esecuzione parziale della condanna irrogata a NOME COGNOME. Non si riteneva, infatti, possibile stabilire, in assenza di una ricognizione della motivazione della sentenza di legittimità, se la pena irrogata a COGNOME, peraltro soggetta a rivalutazione giurisdizionale, poteva essere eseguita in carcere e se, in relazione alla stessa, era concedibile una misura alternativa alla detenzione, che avrebbe impedito l’esecuzione dell’ordine di carcerazione.
In questa cornice, deve rilevarsi che la Corte di appello di Caltanissetta, nel sospendere l’ordine di carcerazione controverso, non faceva corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità consolidata, in ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., spetta agli organi dell’esecuzione l’accertamento relativo ad eventuali questioni sulla eseguibilità e sulla specifica individuazione della pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento, potendo la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’ad 624, comma 2, cod. proc. pen., solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata siano diventate irrevocabili» (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, Gialliusi, Rv. 280261 – 01).
Tutto questo, all’evidenza, presuppone che non vi siano margini di incertezza in ordine alla pena che, in concreto, deve essere eseguita nei confronti del condannato, atteso che quello che, in tali ipotesi, rileva è che non residuino dubbi sulla frazione sanzionatoria che, per effetto del giudicato parziale, deve essere eseguita o comunque può essere eseguita nei confronti del condannato; incertezze che devono essere risolte dagli organi dell’esecuzione penale, non potendo su di esse incidere la Corte di cassazione, che si limita a «dichiarare solo quali parti della sentenza sono diventate irrevocabili» (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi, cit.)
Ne potrebbe essere diversamente, dovendosi evidenziare che, nell’ipotesi di annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, il dispositivo della sentenza impugnata divenuta irrevocabile, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, con la conseguenza che gli organi dell’esecuzione hanno il potere-dovere di individuare, sulla base
della lettura e dell’interpretazione della decisione, le parti passate in giudicato e le frazioni sanzionatorie eseguibili. Basti, in proposito, richiamare il seguente, tuttora insuperato, principio di diritto: «In virtù del principio del giudicat progressivo (art. 624 cod. proc. pen.) le parti della decisione non oggetto di annullamento e non in connessione essenziale con quelle per cui è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano, in quanto definitive, autorità di cosa giudicata, ed è irrilevante l’assenza, nel dispositivo della sentenza di annullamento del dato meramente formale della declaratoria dell’intervenuto passaggio in giudicato della parte non annullata nonché la temporanea ineseguibilità della decisione o l’eventuale ritardo nella sua esecuzione» (Sez. 2, n. 6287 del 15/12/1999, dep. 2000, Piconi, Rv. 217857 – 01).
Ne deriva che quando, come nel caso di specie, la decisione sia divenuta irrevocabile in relazione all’affermazione della responsabilità dell’imputato, la sentenza di condanna deve essere posta in esecuzione e il rinvio parziale operato dalla Corte di cassazione non può incidere, in quanto tale, sull’immediata eseguibilità del giudicato.
Per converso, come ribadito dalle Sezioni Unite, nell’arresto sopra richiamato, nessun «dato normativo consente l’esclusione degli organi dell’esecuzione penale dall’esercizio di una funzione tipicamente rientrante nel genus dell’esecuzione stessa e da affrontare anche sulla base dei criteri di computo stabiliti dal codice di rito in materia ». Senza considerare che «l’esclusione indicata non si concilierebbe con la valorizzazione della fase esecutiva voluta dal legislatore codicistico, che ha visto in essa lo strumento per l’attuazione del principio costituzionale dell’umanizzazione della pena da cui deriva poi quello dell’adeguatezza della medesima con riferimento al fine della possibile rieducazione del condannato » (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, Gialliusi, cit.).
In questa, incontroversa, cornice ermeneutica, la Corte di appello di Caltanissetta non poteva, sic et simpliciter, sospendere l’ordine di carcerazione controverso, ma avrebbe dovuto, sulla base della frazione detentiva astrattamente applicabile a NOME COGNOME, così come quantificata dal Pubblico ministero nell’ordine di carcerazione emesso il 20 ottobre 2023, risolvere le questioni dosimetriche che il titolo esecutivo attivato per il reato di cui al capo 31 poneva, attraverso «l’adozione di provvedimenti suscettibili di essere portati al vaglio del giudice di legittimità » (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi, cit.), verificando se ed eventualmente in quale misura la pena relativa al delitto su cui si era formato il giudicato parziale, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., poteva essere eseguita.
Le argomentazioni esposte dalla Corte di appello di Caltanissetta, invero, non appaiono rispettose dell’art. 624 cod. proc. pen., non tenendo conto della funzione meramente dichiarativa del dispositivo della sentenza di annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione, Sesta Sezione penale, il 19 ottobre 2023.
Ne discende che, pur essendo incontroverso che la sentenza di condanna emessa nei confronti di NOME COGNOME era passata in giudicato, relativamente al solo giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 31, la Corte di appello di Caltanissetta disponeva la sospensione dell’ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero, senza tenere conto della cornice edittale della fattispecie contestata, ex artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen., con la quale non poteva fare a meno di confrontarsi, esercitando il potere-dovere proprio del giudice dell’esecuzione. Soltanto all’esito di un tale confronto analitico, infatti, il Giudice dell’esecuzione avrebbe potuto disporre la sospensione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Caltanissetta, che presupponeva un vaglio dosimetrico della sanzione astrattamente applicabile nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 31 e, sulla scorta di tale vaglio preliminare, la disamina delle misure alternative alla detenzione di cui il condannato, eventualmente, avrebbe potuto beneficiare.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso il 4 aprile 2024.