Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22612 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG 5, s,’Av(, , (.4» , 0 tot (‘-() Yc;fe,t3A0 ott( )tc
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 17 novembre 2023 la Corte di Appello di Caltanissetta ha respinto la domanda introdotta da COGNOME NOME, tesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell’ordine di esecuzione del giudicato parziale (provvedimento emesso dalla Procura Generale di Caltanissetta in data 20 ottobre 2023).
1.1 Nel rievocare il contenuto della decisione, va premesso che :
questa Corte di Cassazione, sezione sesta, ha emesso in data 19 ottobre 2023 dispositivo di sentenza sul ricorso proposto – tra gli NOME – da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 20 luglio 2022;
nel dispositivo di detta decisione vi è espresso riferimento alla irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità di COGNOME NOME (ed NOME) per i reati per i quali è stata confermata la condanna (così testualmente si legge nel dispositivo del 19 ottobre 2023);
la Procura Generale territoriale ha ritenuto di poter porre in esecuzion sentenza emessa dalla Corte di Appello il 20 luglio 2022 in riferimento ai capi n.9 e n.10, pacificamente oggetto del giudicato parziale in punto di responsabilità, con computo della pena pari ad anni sei e mesi sette di reclusione.
1.2 Ciò posto, secondo la difesa del COGNOME – in sede di prima istanza – il provvedimento emesso dalla Procura Generale sarebbe illegittimo non essendo «definita» la porzione di pena eseguibile in riferimento ai capi n.9 e n.10 ed avendo la Corte di Cassazione, in altro punto del dispositivo, rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta «anche per la determinazione della pena» n confronti, tra gli NOME, di COGNOME NOME.
1.3 Secondo il giudice della esecuzione – in estrema sintesi – la pena inflitta in sede di merito per il capo n.9 (corruzione) è pari ad anni sei di reclusione ed alla luce dei contenuti del dispositivo della sentenza detta pena appare ‘certa’ e come tale suscettibile di essere posta in esecuzione.
Poteva dunque iniziare il rapporto esecutivo anche sulla base dei contenuti mero dispositivo della decisione emessa da questa Corte di Cassazione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo dei difensori di fiducia – COGNOME COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione della disciplina processuale in tema di eseguibilità del giudicato parziale.
2.1 La difesa, nell’atto di ricorso, non contesta l’affermazione per cui il giudicato parziale concerne la affermazione di responsabilità per i capi n.9 e n.10 ma afferma che la relativa pena non è certa e, dunque, non è suscettibile di esecuzione in riferimento a quanto di recente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione (nella sentenza Gialluisi).
2.2 Viene ricordato che secondo la decisione delle Sezioni Unite del 2021 in ca di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio.
Ora, così non sarebbe in riferimento alla decisione emessa dalla Corte di Cassazione, sesta sezione, in data 19 ottobre 2023.
Ciò perché, in estrema sintesi : a) nella parte del dispositivo della cassazione in cui si menziona il giudicato parziale non vi è indicazione espressa della pena eseguibile ma solo del definitivo giudizio sulla responsabilità; b) in riferimento all determinazione della pena vi era un motivo specifico di ricorso, correlato al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e dal dispositivo vi è motivo di ritenere che tale doglianza sia stata accolta, posto che si rinvia ‘anche per la determinazione della pena’.
Dunque il giudice della esecuzione non avrebbe, in realtà applicato i principi di diritto espressi nella nota decisione Sez. U Gialluisi, non essendovi certezza alcuna sulla entità della pena già eseguibile.
2.3 I contenuti del ricorso sono stati ribaditi con memoria del 20 febbraio 2024.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 E’ necessario partire da un dato pacifico, rappresentato dalla esistenza di un giudicato parziale nei confronti di COGNOME NOME, in riferimento ai reati oggetto di contestazione ai capi n.9 e n.10.
Ciò tuttavia – come ben evidenziato, in astratto, dalla difesa – non comporta necessariamente la eseguibilità di tale ‘parte’ della sentenza (nel modo e secondo il trattamento sanzioNOMErio risultante dalla decisione di merito impugnata con il ricorso per cassazione), dovendosi tener conto dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n.3423 del 2021 Gialluisi.
Il principio di fondo espresso in detta decisione è che per potersi dire eseguibile un giudicato parziale deve essere – in esso – riconoscibile un titolo esecutivo ‘completo’, almeno su un capo, con trattamento sanzioNOMErio «certo e determiNOME».
Non può dirsi, per converso, eseguibile un giudicato parziale nel cui ambito vi siano ancora questioni aperte in tema di individuazione del trattamento sanzioNOMErio, rimesse al giudice del rinvio (e ciò anche se la pena minima sia algebricamente determinabile con previsione dell’esito del giudizio di rinvio più favorevole per il ricorrente).
3.2 Non vi è dubbio, tuttavia, che la riconoscibilità del titolo esecutivo ‘parziale’ sulla base dei principi di diritto espressi in detto arresto, non dipende dal fatto che la Corte di Cassazione nel dispositivo della sentenza abbia indicato in modo espresso (ai sensi dell’art.624 cod.proc.pen.) anche l’entità della pena eseguibile, ben potendo la Corte limitarsi ad indicare l’autorità di cosa giudicata parziale, in virtù dell’intervenuto rigetto (o inammissibilità) dei motivi di ricorso relativi ad u o più capi della sentenza impugnata (come precisato dalle stesse Sezioni Unite nella citata sentenza Gialluisi).
E’ evidente, dunque che una indicazione espressa della pena eseguibile sarebbe auspicabile (per esigenze di chiarezza) ma non può dirsi necessaria, ben potendo la pena ‘certa’ essere determinata mediante una mera operazione di raffronto tra il dispositivo della sentenza della cassazione e gli esiti dei giudizi di merito.
3.3 Ora, nel caso in esame, dalla lettura del dispositivo della sentenza emessa da questa Corte di Cassazione in data 19 ottobre 2023 si deduce con sufficiente chiarezza che la pena correlata ai capi n.9 e n.10 è certa.
Ciò perché la stessa sequenza delle statuizioni decisòrie porta a ritenere che:
una serie di capi riguardanti COGNOME (ed NOME) sono st annullati senza rinvio per intervenuta prescrizione, previa riqualificaz in fattispecie di minore gravità;
tra questi vi è però un annullamento senza rinvio parziale (capo 16), il comporta che talune condotte ricomprese nel capo sono state ritenute non prescritte;
al contempo vi è una statuizione di annullamento con rinvio in riferiment alla confisca disposta nei confronti di NOME COGNOME;
i ricorsi degli imputati sono stati rigettati nel resto;
da ciò si deduce che lì dove si compie riferimento alla rideterminazione del pena nei confronti del COGNOME ciò non deriva affatto dall’avvenuto accoglimento di un motivo di ricorso sul trattament sanzioNOMErio ma deriva dall’annullamento senza rinvio – parziale – dei fa di cui al capo 16, aspetto che rende necessaria una rideterminazione del pena per detto capo.
3.4 Da quanto detto si deduce agevolmente che la pena relativa ai fatti ogget di giudizio ai capi n.9 e n.10 è quella determinata in sede di merito, essendovi punti aperti in sede di rinvio su detti capi, con rigetto del pro ricorso.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il 7 marzo 2024