Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43553 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43553 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Battipaglia il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 24/4/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che nei confronti di NOME COGNOME è stata pronunciata sentenza assolutoria in primo grado, appellata dalla sola parte civile, l’odierna ricorrente ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria il rilascio di certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con riferimento all’accertamento penale, restando impregiudicata la prosecuzione del giudizio in appello per i soli effetti civili.
Con il decreto impugnato, il Tribunale rigettava la richiesta, ritenendo che il passaggio in giudicato, anche in relazione agli effetti penali, fosse differita a momento della definizione del giudizio di appello.
Ritenuto che tale provvedimento è insuscettibile di impugnazione con ricorso in cassazione, stante il principio di tipicità RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, salvo restando che l’intervenuta formazione del giudicato parziale sulla responsabilità penale doveva essere attestata dalla cancelleria, non essendo, invece, previsto un apposito provvedimento del giudice che ha emesso la sentenza di primo grado non impugnata ai fini della responsabilità penale.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Non deve procedersi, invece, alla condanna al pagamento di alcuna somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, dovendosi ritenere che la motivazione addotta dal Tribunale nel provvedimento impugnato esclude profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il Consigliere estensore