Giudicato Parziale: La Cassazione chiarisce l’inammissibilità del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il giudicato parziale. Questa decisione sottolinea l’importanza strategica della formulazione dei motivi di appello, poiché la scelta di non impugnare uno specifico capo di imputazione ne determina la definitività, precludendo ogni futura discussione in merito. Analizziamo insieme questo caso per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di appello che aveva condannato un imputato per un reato (capo A) e lo aveva assolto per un altro (capo C). La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione, ma le proprie doglianze si concentravano esclusivamente sull’assoluzione per il capo C, senza muovere alcuna contestazione riguardo alla condanna per il capo A.
La Suprema Corte, in una prima fase, aveva accolto il ricorso, annullando la sentenza e rinviando il caso alla Corte d’Appello per una nuova valutazione limitata al solo capo C. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha riesaminato il materiale probatorio e ha confermato l’assoluzione per il capo C. Tuttavia, ha anche specificato che sulla condanna per il capo A si era ormai formato il cosiddetto giudicato parziale, poiché quella parte della sentenza non era mai stata oggetto di impugnazione.
Contro questa nuova decisione, la difesa ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione, sostenendo un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte e il Principio del Giudicato Parziale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il nuovo ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un ragionamento logico e proceduralmente ineccepibile. Il ricorso è stato ritenuto infondato perché la Corte d’Appello si era attenuta scrupolosamente al mandato ricevuto dalla Cassazione, che le imponeva di rivalutare unicamente la posizione dell’imputato rispetto al capo C.
Il punto cruciale della decisione risiede proprio nel concetto di giudicato parziale. La Suprema Corte ha evidenziato come la prima sentenza di appello, non essendo stata impugnata per quanto riguarda la condanna relativa al capo A, fosse diventata definitiva su quel punto. Di conseguenza, ogni successiva discussione su quel capo d’imputazione era preclusa.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare: il ricorso è stato giudicato inammissibile perché tentava di rimettere in discussione una questione ormai definita e cristallizzata. La Corte d’Appello non solo ha agito correttamente nel confermare l’assoluzione per il capo C, ma ha anche correttamente ribadito che sul capo A si era formato un giudicato intangibile. L’appello della difesa, evocando genericamente un vizio di motivazione, non poteva superare questo ostacolo procedurale insormontabile. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia offre un importante monito per la pratica legale: la stesura di un atto di appello richiede la massima attenzione e precisione. Omettere di impugnare un capo specifico della sentenza equivale a una sua accettazione, facendolo passare in giudicato. Il principio del giudicato parziale serve a garantire la certezza del diritto e a prevenire che i processi si protraggano all’infinito su questioni già definite. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che ogni aspetto di una sentenza sfavorevole deve essere contestato esplicitamente e tempestivamente, pena la perdita definitiva del diritto di farlo in futuro.
Cosa si intende per giudicato parziale in questo caso?
Significa che la condanna per uno dei capi di imputazione è diventata definitiva e non più contestabile perché l’imputato non l’aveva impugnata nel suo primo ricorso, concentrandosi solo su un altro capo della sentenza.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il secondo ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’Appello si era limitata a riesaminare il solo punto indicato dalla Cassazione in un precedente annullamento. Il ricorrente, invece, tentava di riaprire la discussione su un capo di imputazione su cui si era già formato un giudicato parziale, rendendo il suo ricorso privo di fondamento.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43566 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione evocando la formula di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile: la sentenza impugnata ha giudicato in sede di rinvio dall’annullamento pronunciato dalla RAGIONE_SOCIALE.C. che, accogliendo il ricorso dell’imputato, aveva mandato al giudice della fase rescissoria di rivalutare la conferma della assoluzione dell’imputato dal delitto di cui al capo C), solo ed esclusivamente in relazione al quale la difesa aveva formulato le proprie doglianze; la Corte d’appello di Perugia, dopo aver rivisitato, alla luce dei rilievi formulati dalla sentenz rescindente, il compendio istruttorio acquisito, ha confermato la assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto ribadendo, invece, come sul capo a) si fosse formato il giudicato parziale già a séguito del passaggio in giudicato della prima sentenza di appello che non era stata impugnata su tale capo di imputazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Prestl ente