Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34840 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34840 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nei confronti di
NOME COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo;
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE, nella quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/02/2025, la Corte di appello di Palermo accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME NOME e condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del predetto RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 191.014,20.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, argomentando che la Corte di appello, vincolata quale giudice di rinvio ai rilievi contenuti nella sentenza d annullamento, non aveva adempiuto al supplemento valutativo e motivazionale, demandatogli dai giudici di legittimità, in merito alla pluriennale inerzia difensiva del COGNOME NOME, pur a fronte RAGIONE_SOCIALEe accuse di omicidio mosse nei suoi confronti da più soggetti.
Con il secondo motivo deduce erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 624 cod.proc.pen., argomentando che l’ordinanza emessa in data 11.7.2023 dalla Corte di appello di Palermo, poi annullata dalla Corte di cassazione, aveva quantificato l’indennizzo spettante al COGNOME riducendolo nella misura del 20% avendo riconosciuto un coefficiente di colpa lieve nel comportamento RAGIONE_SOCIALE‘istante e su tale punto l’istante aveva prestato acquiescenza.
Il PG ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso chiedendo l’annullamento GLYPH senza GLYPH rinvio GLYPH RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza GLYPH impugnata GLYPH limitatamente all’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo; il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che, come è noto, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Invero, nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l’obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e tali punti nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, pur in presenza
di una modifica RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme che devono essere applicate da parte RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità.
Nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione – come nella specie- il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante autonoma vantazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie relative al punto annullato anche se è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.
In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez.4, 21 giugno 2005, Poggi, Rv 232019), il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio RAGIONE_SOCIALEa pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore RAGIONE_SOCIALEe relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti.
E si è affermato che il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione può – salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno – rivisitare il fatto pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.5,n.41085 del 03/07/2009, Rv.245389); e si è precisato che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne faccian richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cu sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l’assunzione RAGIONE_SOCIALEe prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, così come previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l’art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.5, n.52208 del 30/09/2014, Rv.262116).
Nella specie, la Corte territoriale, con pieni poteri cognitivi, ha integrato l motivazione nel senso indicato dalla Cassazione, che aveva indicato quale aspetto da valutare compiutamente la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al
riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo in relazione ai fatti storici allegati dalla part resistente a supporto RAGIONE_SOCIALEa relativa eccezione.
La Corte territoriale, approfondendo tali aspetti, ha evidenziato che i fatti dedotti (contatti del COGNOME con NOME COGNOME, già processato per il reato di associazione mafiosa), non avevano avuto alcun rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa gravità del quadro indiziario (costituito dalla convergenza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese autonomamente a distanza di tempo dalla compagna del COGNOME e dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME), non essendo stati menzionati nella richiesta cautelare né considerati rilevante dal Tribunale del riesame che confermava l’ordinanza cautelare; i fatti in questione, pertanto, non avevano avuto alcuna incidenza causale rispetto all’adozione del provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
La motivazione è congrua e logica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorrente, peraltro, propone sostanzialmente una lettura alternativa del materiale probatorio, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
L’indennizzo liquidato da 4 7giudice RAGIONE_SOCIALEa fase rescindente è superiore a quello liquidato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa fase rescissoria, in assenza di ricorso sul punto da parte del condannato; su tale punto, pertanto, si è formato il giudicato e l’ordinanza impugnata non poteva rivisitare tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione; l’entità RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo va, quindi, rideterminata come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’entità RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo che ridetermina in euro 150.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 08/07/2025