Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4653 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4653 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 09/05/2025 della CORTE di APPELLO – SEZIONE MINORENNI di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla competente Sezione della Corte di Appello di Venezia per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, Sezione minorenni – decidendo a seguito di annullamento con rinvio, disposto da questa Corte in data 01/04/2025, relativamente a precedente ordinanza di inammissibilità dell’appello – ha dichiarato nuovamente inammissibile, per mancanza del deposito dell’atto previsto dall’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen., il gravame proposto da XXXXXXXXXXi, avverso la sentenza del 26/10/2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Venezia, che aveva condannato l’imputato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 630 cod. pen.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXi, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo nove motivi, che vengono di seguito enunciati, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod, proc. pen., in relazione agli artt. 620 e 627 comma 3 cod. proc. pen. La Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio la prima sentenza, rimettendo gli atti alla Corte di appello esclusivamente per la celebrazione del giudizio; tale decisione, dunque, aveva un effetto vincolante per i Giudici del rinvio, mentre la Corte di appello di Venezia ha ritenuto di esser legittimata a riesaminare completamente la questione attinente al rispetto della disciplina dettata dall’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod, proc. pen., in relazione all’art. 111 Cost. L’ordinanza impugnata ha disatteso la decisione di annullamento ed ha adottato una nuova decisione, che va ad incidere sul medesimo punto già definito in sede di legittimità.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod, proc. pen., in relazione all’art. 685 cod. proc. pen. Irrilevante Ł il fatto che la sentenza rescindente non abbia enunciato un principio di diritto, atteso che la Corte ha comunque creato un giudicato, impedendo così la nuova valutazione del decisum .
2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod, proc. pen., in relazione all’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen. La Corte di appello ritiene che la difesa abbia allegato un atto non veritiero, quanto al collocamento in Comunità del ricorrente; in realtà, al momento della redazione del gravame, il soggetto si trovava collocato in affidamento al servizio sociale, ospite di una struttura a ciò deputata.
2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 35 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Al procedimento riguardante i minorenni non si applica l’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen., per cui deve ritenersi valida ed efficace l’elezione di domicilio fatta in primo grado dinanzi al Tribunale, senza necessità di riproposizione della stessa nell’atto di appello. Il ricorrente, nel caso di specie, aveva fatto una espressa elezione di domicilio, tanto che – quanto alla notifica della decisione di inammissibilità – Ł stato trovato proprio nel domicilio che aveva dichiarato.
2.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen. L’onere imposto all’appellante – a pena di inammissibilità – di allegare all’atto di impugnazione una elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen., non si sostanzia nella necessità di una nuova elezione di domicilio. Nel caso di specie, l’imputato era presente alla lettura della sentenza ed ha sempre preso parte al procedimento, nel corso del quale non ha mai variato l’originaria elezione di domicilio.
2.7. Con il settimo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen., richiamandosi l’informazione provvisoria del 24/10/2024, relativa alla decisione assunta – sullo specifico tema – dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. La difesa non condivide l’assunto contenuto in tale informazione provvisoria. L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, che ha ad oggetto l’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen., nella parte in cui prevede una sanzione di inammissibilità e il corrispettivo art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., laddove non esclude il comma 1ter dell’art. 581 cod. proc. pen., consentirebbe l’esame dell’impugnazione, nei suoi motivi di merito, ad opera della Corte di appello.
2.8. Con l’ottavo motivo, viene posta questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen., nonchØ dell’art. 89 comma 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., nella parte in cui non viene escluso il comma 1ter dell’art. 581 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost. Si eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., nella parte in cui impone di allegare una dichiarazione di domicilio sll’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, per contrasto con l’art. 3 Cost., dato che si finisce, in tal modo, per introdurre un onere gravante sulla parte privata.
2.9. Con il nono motivo, viene posta questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen. e dell’art. 89 comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2022, in riferimento all’art. 3 Cost. La questione di illegittimità costituzionale mira ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell’art. 81 comma 1ter cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la sanzione di inammissibilità.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla competente Sezione della Corte di Appello di
Venezia per l’ulteriore corso. La sentenza rescindente della sesta Sezione della Corte di Cassazione (n. 5278 del 2025), ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente e, consequenzialmente, ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione alla Corte d’appello per il giudizio. Il giudice di rinvio non può ritenersi ancora investito della valutazione relativa all’ammissibilità del gravame, già operata dalla Cassazione e non ulteriormente rivalutabile dalla corte territoriale, alla quale erano stati restituiti gli atti per il giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Si può integrare la sintesi contenuta in parte espositiva, fissando piø compiutamente i passaggi salienti della vicenda processuale oggi sottoposta al vaglio di questa Corte; eccoli dunque richiamati per punti:
il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Venezia ha condannato l’odierno ricorrente, con sentenza del 26/10/2023, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, per il reato di cui all’art. 630 cod. pen.;
la Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 09/02/2024, ha dichiarato inammissibile il relativo appello, per mancanza della elezione o dichiarazione di domicilio, ex art. 581 comma 1ter cod. proc. pen., norma ritenuta applicabile anche al processo minorile;
la sesta Sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio tale ordinanza, con sentenza del 01/04/2025 ed ha trasmesso gli atti alla Corte territoriale per nuovo giudizio, sul presupposto che il ricorrente, all’epoca della proposizione del gravame, si trovasse sottoposto alla misura custodiale del collocamento in comunità (trattasi di Sez. 6, n. 15278 del 01/04/2025, N., Rv. 288079 – 01);
la Corte di appello di Venezia, con il provvedimento ora impugnato, ha affermato come tale decisione di annullamento sia stata il frutto della deduzione, ad opera del ricorrente, di un dato processuale non veritiero, per esser cessata la suddetta misura cautelare già il 27/09/2022, ossia in data antecedente, rispetto alla decisione di primo grado, per cui, muovendo da tale assunto, la Corte territoriale ha nuovamente dichiarato inammissibile il gravame, sempre in ragione del mancato deposito dell’atto previsto dall’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen.
I primi tre motivi in cui si articola l’atto di impugnazione presentano una comune scaturigine e ben si prestano, dunque, a una agevole trattazione unitaria; seppur secondo diverse angolazioni e prospettive, viene dedotta, in pratica, la medesima doglianza. La fondatezza di tali censure, poi, esplica un effetto di assorbimento sui residui motivi, esimendo questo Collegio dall’esame degli essi.
3.1. Giova ricordare come il concetto di “definitività del giudizio”, che si forma a seguito delle determinazioni del giudice di legittimità, rappresenti un principio immanente all’ordinamento processuale e costituisca, parimenti, il cardine del principio di intangibilità della sentenza. Da tale regola di carattere generale discende – quale necessario corollario logico – la impossibilità di configurare il protrarsi, all’indomani della decisione che costituisce l’esito del giudizio di legittimità, di una situazione di contrasto, tra il giudice di merito e quello di cassazione.
La problematica, dunque, inerisce alla possibilità che – una volta che la Cassazione abbia deciso una data questione, orientandosi in una determinata direzione e annullando una decisione assunta in sede di merito – quella medesima questione possa essere ancora affrontata dal giudice del rinvio. Occorre interrogarsi, in altri termini, circa la coerenza con il sistema processualpenalistico della soluzione che reputasse consentito, al giudice del rinvio,
ignorare la statuizione sussunta nella sentenza rescindente e, consequenzialmente, rieditare la medesima decisione già cassata, così giungendo a contestare in radice il presupposto in fatto assunto dalla stessa Cassazione.
3.2. Si premette, quindi, che gli errori di fatto in cui incorra la Corte di Cassazione sono rilevanti esclusivamente nei limiti di cui all’art. 625bis cod. proc. pen. e a favore del condannato; si sottolinea, inoltre, come l’orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità – e condiviso da questo Collegio – quanto alla tematica sopra esposta, non lasci residuare perplessità alcuna (si veda Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Ranzi, Rv. 272641 01, a mente della quale: ‹‹Il giudice del rinvio Ł tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell’annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si Ł formato il giudicato implicito interno››).
Sostanzialmente, l’intervento di una statuizione di annullamento per violazione di norme di diritto implica, ipso facto , che la decisione della Corte di cassazione esplichi un effetto vincolante, per il giudice del merito, quanto al principio di diritto affermato e con riferimento ai relativi presupposti di fatto. Nel giudizio rescissorio, allora, ci si deve sia attenere alla regula iuris enunciata nella decisione rescindente, sia uniformare alle premesse di tenore logico e giuridico, che sono poste a fondamento della sentenza di annullamento. Non Ł consentito, altresì, dilatare il perimetro della propria analisi, sino a profili critici che – seppur non oggetto di immediata valutazione, in sede rescindente – rappresentino il presupposto stesso della relativa decisione, stante la ormai avvenuta formazione di un giudicato implicito interno.
3.3. Nell’ambito della concreta vicenda per la quale Ł processo, pertanto, la Corte di appello – nel procedere al giudizio rescissorio, dopo la decisione di annullamento senza rinvio, che era stata adottata per le sopra esposte ragioni – aveva ormai perso ogni possibilità di procedere a un riesame dello specifico tema attinente alla ammissibilità del gravame. Il compito demandato alla Corte territoriale si sostanziava invece, in via esclusiva, nel procedere al relativo giudizio nel merito; ciò in quanto la decisione di annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti, aveva comportato l’attribuzione del connotato della definitività alla decisione assunta, in punto di ammissibilità del gravame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento deve essere impugnato e gli atti trasmessi, per il giudizio, alla Corte di appello di Venezia – Sezione per i Minorenni. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Venezia – Sezione per i minorenni per il giudizio.
Così Ł deciso, 07/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.