Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37877 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CANTU’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2024 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 marzo 2024, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, richiamato l’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a NOME COGNOME con sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Como il 12 febbraio 2014, divenuta irrevocabile il 16 marzo 2014.
Nella suddetta ordinanza del 4 marzo 2024 si notava che, con provvedimento precedente, del 30 settembre 2020, una istanza analoga era stata rigettata, ma sulla base di un presupposto erroneo riguardante le date delle commissioni dei reati che avevano fondato la richiesta di revoca del beneficio.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l’annullamento della citata ordinanza del 4 marzo 2024. Il ricorrente formula due motivi, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. e deducendo violazioni di legge sia in relazione all’art. 130 cod. pen., sia in relazione agli artt. 666, comma 2, e 649 cod. proc. pen. Afferma che il giudice dell’esecuzione non poteva emettere il provvedimento impugNOME, perché lo stesso ufficio, su analoga richiesta del Pubblico Ministero, aveva già precedentemente provveduto con provvedimento di rigetto che non era stato impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di procedimento di esecuzione, l’omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un novum suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l’impugnazione, in difetto della quale si configura un’ipotesi di acquiescenza alla decisione (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Rv. 271453 – 01). È stato chiarito, inoltre, che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiari (pur erroneamente) condonata la pena è impugnabile a norma degli artt. 672, comma primo, e 667 cod. proc. pen., sicché, in difetto di gravame, la
decisione assume – in forza del generale principio del ne bis in idem, operante, in quanto compatibile, anche nel procedimento esecutivo – carattere di definitività e deve, quindi, ritenersi successivamente irrevocabile da parte del giudice dell’esecuzione, cui la stessa questione sia riproposta (Sez. 1, n. 40127 del 14/04/2011, Rv. 251541 – 01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza qui impugnata è stata emessa in violazione di legge, perché il giudice dell’esecuzione, dopo che era stata emessa dallo stesso ufficio, con provvedimento del 30 settembre 2020, una decisione di rigetto di una richiesta del Pubblico Ministero volta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso a NOME COGNOME, non poteva pronunciarsi sulla stessa questione in mancanza di un fatto nuovo giuridicamente rilevante.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, 31 maggio 2024.