Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29581 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29581 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad Andria il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 19/04/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trani, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la istanza di rideterminazione della pena avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento a quella fissata dalla Corte di appello di Bari, con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. in data 17 febbraio 2022.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha osservato che la richiesta era inammissibile per violazione del principio del ‘ne bis in idem’ trattandosi sostanzialmente della riproposizione della medesima richiesta già valutata e decisa dalla Corte territoriale.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. pr pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria ed osserva che egli non aveva formulato una nuova richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva, ma soltanto la rideterminazione della pena rispetto a quanto stabilito dalla Corte di appello di Bari che – nel fissare il trattamento sanzionatorio a seguito di accoglimento della richiesta ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 del codice di rito era incorsa in un errore di calcolo non avendo preso in considerazione una precedente ordinanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva emessa dal Tribunale di Trani il giorno 6 marzo 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Come noto il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì ‘rebus sic stantibus’, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anterior (Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Rv. 246959 – 01). In sostanza, la preclusione del cd. ‘giudicato esecutivo’ opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni
proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Rv. 279786 01).
Ciò posto va evidenziato che, nel caso di specie, costituisce circostanza assorbente il fatto che l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari il giorno 17 febbraio 2022 non aveva affrontato la questione della erroneità della determinazione della entità della pena sulla base della precedente ordinanza del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 6 marzo 2015 (ordinanze entrambe allegate alla domanda, poi respinta con il provvedimento oggetto della presente impugnazione).
Ne consegue che il giudice dell’esecuzione ha errato nel ritenere la istanza del condannato preclusa dal giudicato formatosi sulla sopra indicata ordinanza della Corte di appello di Bari, poiché la nuova richiesta era ammissibile perché si fondava su una questione non dedotta in precedenza.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio che – in piena autonomia decisionale – tenga conto dei rilievi di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.