Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23878 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23878 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MONREALE il 27/07/1948
avverso l’ordinanza del 16/12/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che COGNOME ha chiesto, con l’istanza disattesa dalla Corte di assise di appello di Palermo, la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella di trenta anni di reclusione, questione che, tuttavia, risulta essere già esaminata dal giudice dell’esecuzione che, in due distinte occasioni, la ha rigettata, con provvedimento medio tempore divenuto definitivo (cfr., da ultimo, l’ordinanza della Settima sezione della Corte di cassazione n. 29829 del 12 giugno 2019);
che, a fronte dell’indicato giudicato esecutivo – che, stando a consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, determina un effetto preclusivo esteso alle sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche a quelle questioni meramente deducibili, ovvero proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, COGNOME, Rv. 279786 – 01) – il ricorrente individua, quali elementi di novità idonei a giustificare la riproposizione del tema, il successivo riconoscimento della continuazione tra il reato de quo agitur ed altra, meno grave, fattispecie criminosa e l’adozione, da parte di diversa Corte di assise di appello, di pronuncia di diverso tenore nei confronti di condannato versante, a suo dire, in posizione analoga;
che la prospettazione del ricorrente appare manifestamente infondata atteso, da un canto, che l’inserimento del delitto in oggetto all’interno di un disegno criminoso comprendente anche altri reati è, nella prospettiva considerata, elemento neutro e, dall’altro, che l’emersione, nella giurisprudenza di merito, di diverso – e, invero, isolato – orientamento applicativo costituisce, in linea di principio, fisiologica espressione della discrezionalità giudiziale e non vale a scardinare il vincolo connesso all’irrevocabilità della decisione adottata a fronte della richiesta dell’odierno ricorrente;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso il 20/03/2025.