Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3696 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3696 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2023 del GIP TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, a mezzo dei difensori di fiducia AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per l indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, in funzione di giud dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento di confisca restituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo, nel procedimento penale nei riguardi di NOME COGNOME, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. del 1990, concluso con sentenza di applicazione di pena su richiesta delle par pronunciata in data 19 marzo 20213, irrevocabile il 28 giugno 2013.
Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza i ricorrenti, con unico atto, deducono due motivi d’impugnazione, qui enunciati ai sensi dell’art. 173 dell disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo eccepiscono la nullità del provvedimento impugnato, per essere stato omesso l’avviso agli interessati della trattazione dell’udienza d ottobre 2022.
Secondo la tesi dei ricorrenti, il Giudice dell’esecuzione avrebbe supera l’eccezione di nullità sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità inconfer perché inerente alla procedura della fase preliminare de plano, laddove invece la loro censura si appuntava sul mancato avviso dell’udienza camerale all’esit della quale è stata emessa l’ordinanza del 12 ottobre 2022.
2.1. Con il secondo motivo, dopo avere ricostruito lo snodarsi de provvedimenti che avevano interessato la procedura di sequestro preventivo e di confisca (che nel ricorso definiscono “anomalo”), si dolgono del fatto che – avu riguardo all’oggetto della richiesta di confisca formulata da parte del Pubbl ministero e al tenore della precedente ordinanza del Giudice per le indagi preliminari, in data 11 dicembre 2015, di confisca parziale dei beni – la nu domanda di confisca avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile, per intervenuto giudicato esecutivo.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitori scritta depositata il 28 giugno 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dev’essere complessivamente rigettato.
2. Non è superfluo, in via preliminare, evidenziare che con sentenza in data 19 marzo 2013, irrevocabile dal 28 giugno 2013, il Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Salerno applicava a NOME COGNOME, ai sensi dell’ar 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il delitto di cui all d.P.R. n. 309 del 90.
Poiché la sentenza nulla disponeva in ordine alla destinazione dei beni i sequestro, il condannato – unitamente ai familiari terzi interessati, tr NOME COGNOME e NOME – ne domandava la restituzione al medesimo Giudice, in funzione di giudice dell’esecuzione.
Questi, con provvedimento assunto il 14 marzo 2014, disponeva in senso conforme esclusivamente con riguardo a una parte dei beni in sequestro, trasmettendo, per i rimanenti beni, gli atti al Pubblico ministero che, a sua v ne chiedeva la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992.
Con successiva ordinanza dell’Il dicembre 2015 il Giudice ordinava, pertanto, la confisca di alcuni conti correnti bancari e deposito titoli.
A seguito di nuova istanza della difesa di COGNOME e dei terzi interessati, segnalavano la presenza di altri beni né restituiti, né confiscati, verifi l’effettiva esistenza sulla scorta di accertamenti all’uopo delegati alla Guard Finanza, il Giudice dell’esecuzione, su specifica richiesta avanzata dalla Proc di Salerno il 10 giugno 2022, provvedeva sulle ulteriori confische e restituzioni con ordinanza del 12 ottobre 2022.
Avverso tale provvedimento il ricorso per cassazione erroneamente proposto era, da questa Corte, qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti Giudice per le indagini preliminari competente che, con il provvedimento in preambolo, confermava l’ordinanza opposta.
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché reiterativo di analoga censura prospettata con l’opposizione e adeguatamente vagliata da giudice dell’esecuzione (foglio 4 deljordinanza impugnata), oltre c manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il dato normativo.
Diversamente da quanto lamentato dai ricorrenti, infatti, come chiarit anche nel provvedimento impugnato, nessun avviso era dovuto alle parti con riferimento all’adozione del provvedimento del 12 ottobre 2022, poiché, ai sens del combinato disposto di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il Giudice dell’esecuzione provvede sull’istanza di restituzione d cose sequestrate senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico ministero e notificata all’interessato. Avverso detta ordinanza il rimedio esperibi
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l’opposizione dinanzi al Giudice dell’esecuzione che, in questo caso, procede sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.
Ciò che esattamente è stato fatto nel caso che ci occupa.
Privo di pregio è altresì il secondo motivo di ricorso, inerente all’ass sussistenza di una preclusione derivante da precedente giudicato.
4.1. È canone pacifico nell’interpretazione di questa Corte che il princi generale dell’ordinamento, esplicitato dall’art. 649 cod. proc. pen. per il giu di cognizione, sia riferibile anche all’esecuzione penale, settore in cui limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. a tenore della quale è preclus sanzionata con l’inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni gi esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso.
L’effetto preclusivo del giudicato, nel settore della giurisdizione esecut non giunge però a impedire la valida riproposizione della richiesta quando sian allegati, a suo corredo, fatti nuovi. La novità delle circostanze di fatto o ragioni di diritto è ravvisabile quando le deduzioni riguardino f cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudic nell’ambito della precedente decisione.
In altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle s questioni “dedotte ed effettivamente decise” (Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010 Nicolini, Rv. 248319), a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o di diritto fossero o oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusio debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente “il dedotto” e non anche “il deducibile”, ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o n valutate nemmeno implicitamente nella decisione.
4.2. Di tali condivisi principi, sicuramente valevoli anche per il caso disamina, è stata fatta corretta interpretazione ed esatta applicazione da p del Giudice dell’esecuzione.
La decisione impugnata ha svolto congrue argomentazioni a sostegno della ritenuta efficacia preclusiva del giudicato, avendo proceduto a una puntual verifica dell’ordinanza emessa nel dicembre 2015 ed evidenziato come, a fronte di una ampia richiesta del Pubblico ministero, fosse stata disposta la confisca solo relazione ai conti correnti senza, tuttavia, nulla statuire in ordine agli alt
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sequestrati. Ha – con motivazione non manifestamente illogica – del pari escluso che alcuna decisione o valutazione in merito alla confiscabilità degli stessi fo stata precedentemente operata e, sotto tale precipuo profilo, ha ritenuto n configurabile un rigetto implicito, invece invocato dalla difesa, rimarcando com l’ammissibilità della domanda scaturisse dall’avvenuta allegazione di fatti nuov consistenti in aggiornati accertamenti patrimoniali prodotti dal Pubbli ministero, mai valutati dal giudice dell’esecuzione.
Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagament delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. pro pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente