Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26994 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26994 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel procedimento a carico di NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2022 del G.i.p. del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
t
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Lecce – adito, ai dell’art. 670, comma 1, cod. proc. pen., da NOME COGNOME, in relazione alla sent di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Ancona in data 23 giugno 2016 – accertava l’inesistenza del titolo esecutivo, per essere stata la sentenz integralmente riformata in appello, con contestuale declaratoria di non dov procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Lecce, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva deciso nonostante la tardi del gravame dinanzi ad essa proposto. La sentenza di primo grado sarebbe sta ormai in giudicato e il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto prescinder tale dato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza di primo grado, impugnata oltre il termine di legge, passa giudicato formale, ma la decisione di appello, la quale, senza rilevare la tar pronunci nel merito sulla medesima res iudicanda, non è giuridicamente inesistente.
Essa è piuttosto affetta da violazione della legge processuale, denuncia dalla parte che vi ha interesse mediante il ricorso per cassazione. Ove quest’u non venga proposto, gli effetti della pronuncia di appello divengono a loro v intangibili. Il regolamento dettato da tale pronuncia, in ragione della devolutivo-sostitutiva propria del mezzo di gravame, tiene luogo di que antecedente, assumendo valore incontrovertibile e risolvendo ex tunc il giudicato anteriormente formatosi.
Si è, dunque, al di fuori del fenomeno regolato dell’art. 669 cod. proc. e in particolare, per quanto propriamente riguarda il caso di specie, al d dell’ipotesi di cui al comma 8 di tale disposizione codicistica, che discip contrasto tra il giudicato di condanna e quello di proscioglimento (dando, in di prescrizione sopravvenuta, prevalenza al primo).
L’art. 669 cod. proc. è infatti norma che mira a risolvere i problemi nas dalla coesistenza di giudicati, in presenza di una loro patologica duplicazione;
4
questo profilo, la norma, al pari di quelle sui conflitti positivi di compe dell’art. 649 cod. proc. pen., costituisce espressione del generale principio ne bis in idem, teso a scongiurare che per lo stesso fatto-reato si svolgano p procedimenti e si emettano, all’esito, autonomi provvedimenti (Sez. 1, n. 278 del 01/03/2013, COGNOME, Rv. 255701-01; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, de 2005, COGNOME, Rv. 230760-01; Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, COGNOME, Rv. 212864-01).
Le previsioni dell’art. 669 cod. proc. pen. sono, dunque, destinate ad oper rispetto a decisioni giudiziali contrastanti, a patto che queste interveng definizione di procedimenti penali distinti, autonomamente instaurati l’ dall’altro.
Nel rapporto di natura verticale, che si instaura tra decisioni che interven in gradi successivi del medesimo procedimento, la decisione dì grado superiore una volta passata in giudicata, è invece destinata fisiologicamente e in ogni a prevalere.
4. Il ricorso deve essere, per queste ragioni, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 29/03/2023