Il Giudicato di Cognizione e i Suoi Limiti Invalicabili
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un caposaldo del nostro sistema processuale: l’intangibilità del giudicato di cognizione. Questa pronuncia chiarisce che, una volta che una sentenza ha accertato in via definitiva l’insussistenza del vincolo della continuazione tra due o più reati, tale valutazione non può essere rimessa in discussione nella successiva fase esecutiva. Approfondiamo i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato, avverso un’ordinanza della Corte d’Appello. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, che il giudice dell’esecuzione riconoscesse il vincolo della continuazione tra diversi reati per i quali era stato condannato. Tuttavia, la questione era già stata affrontata e risolta negativamente nel corso del processo di merito, conclusosi con una sentenza definitiva. La Corte d’Appello, in sede di esecuzione, aveva respinto la richiesta, spingendo il condannato a rivolgersi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e il Principio del Giudicato di Cognizione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il giudicato di cognizione, ovvero la decisione finale e non più modificabile sul merito di una causa, ha un’efficacia preclusiva che impedisce di riesaminare le stesse questioni in altre sedi. In particolare, se il giudice del processo ha esplicitamente escluso l’esistenza di un ‘medesimo disegno criminoso’ tra i reati, il giudice dell’esecuzione non ha il potere di contraddire tale valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano su precedenti giurisprudenziali. I giudici hanno sottolineato che il giudicato formatosi sull’assenza di continuazione non è in alcun modo ‘rivisitabile’ dal giudice dell’esecuzione. Questo principio garantisce la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie.
Inoltre, la Corte ha precisato che l’efficacia preclusiva di tale giudicato si estende non solo ai reati direttamente esaminati nella sentenza, ma anche ad altri reati ad essi connessi per continuazione, per i quali il vincolo sia stato parimenti escluso. In altre parole, una volta che il ‘castello’ della continuazione è stato demolito in sede di cognizione, non può essere ricostruito, pezzo per pezzo, in fase esecutiva. L’appello è stato quindi ritenuto infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui la fase dell’esecuzione penale non è una terza istanza di giudizio dove poter correggere o modificare le valutazioni di merito contenute in una sentenza irrevocabile. Per i condannati, ciò significa che eventuali istanze volte a ottenere benefici, come il riconoscimento della continuazione, devono essere avanzate e provate durante il processo di cognizione. Una volta che la sentenza diventa definitiva, le possibilità di intervento sono limitate alle sole questioni che sorgono dopo il giudicato, e non possono rimettere in discussione quanto già accertato. La stabilità del giudicato prevale, assicurando che le decisioni della magistratura mantengano la loro forza e definitività nel tempo.
È possibile chiedere in fase esecutiva di riconoscere la continuazione tra reati, se un giudice l’aveva già esclusa in una sentenza definitiva?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudicato di cognizione che esclude la continuazione non è in alcun caso rivisitabile dal giudice dell’esecuzione, poiché la decisione sul merito è definitiva.
Cosa significa che il giudicato ha un’efficacia preclusiva?
Significa che una volta che una questione è stata decisa in via definitiva da un giudice, essa non può più essere messa in discussione o riesaminata in un’altra fase del procedimento, come quella esecutiva. Questo garantisce la certezza e la stabilità delle decisioni giudiziarie.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14070 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14070 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4526/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2164/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 17/10/1994
avverso l’ordinanza del 20/12/2024 della Corte d’appello di Lecce
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso è manifestamente infondato, posto che il giudicato di cognizione, ricognitivo dell’assenza di continuazione, non è in alcun caso rivisitabile dal giudice dell’esecuzione ( ex multis , Sez. 1, n. 4097 del 16/10/1992, COGNOME, Rv. 192392-01) e l’efficacia preclusiva di detto giudicato, riguardante due o più reati, si estende ai reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso (Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271550-01);
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME