Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16488 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN NOME D’IPPONA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
sentito il difensore AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 7 novembre 2023, respingeva l’appello proposto da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il medesimo tribunale che aveva respinto la richiesta di inefficacia della misura cautelare disposta per i reati di concorso in estorsione, avanza nell’interesse dello stesso in applicazione della disciplina dettata dall’art. 297 comma ter cod.proc.pen..
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: mancanza assoluta di motivazione ed insussistenza della preclusione del giudicato cautelare posto che il precedente provvedimento definitivo aveva valutato un aspetto del tutto differente; ed invero, nel presente procedimento, era stata prospettata la circostanza che l’informativa del
2019 contenesse già tutti gli elementi a carico del COGNOME e che quella successiva e riepilogativ del 2021 non conteneva elementi differenti né erano stattevidenziatédal giudice della cautela circostanze sopravvenute. Si aggiungeva al proposito, che tutte le contestazioni si basavano su intercettazioni del 2018 e 2019, così che, l’informativa del 16 luglio 2019, conteneva tutti elementi valutabili per la predetta posizione, anche in relazione ai fatti di estors successivamente contestati, così che, sussistendo gli elementi della desumibilità e conoscenza effettiva alla data del primo provvedimento, richiamati dagli orientamenti giurisprudenzial doveva affermarsi la retrodatazione automatica dei termini al momento di emissione della prima ordinanza cautelare nell’operazione RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è puramente reiterativo di questioni già devolute e decise anche da questa Corte di legittimità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, il profilo della retrodatazione dei termini di custodia cautelare rispetto all’ordin emessa nel procedimento c.d. RAGIONE_SOCIALE a carico del COGNOME, risulta già affrontato e deciso da questa corte con la pronuncia n. 35791/2023; in tale decisione si assumeva “che il motivo di ricorso non dimostra che fosse stata fornita al Tribunale la prova del fatto che l’informativa luglio 2019 fosse di per sé idonea, per tutti i reati contestati a COGNOME, a dar conto del compen indiziario, poi posto a fondamento della seconda ordinanza custodia/e, e neppure risulta idoneo a dar conto di ciò in questa sede”.
A fronte della reiterazione dei medesimi motivi, riguardanti sempre il rapporto tra il presen procedimento e quello c.d. COGNOMERAGIONE_SOCIALE, ed in particolare aventi ad oggetto la desumibilit dalla informativa del 2019 anche dei fatti successivamente contestati, non può che dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sussistenza del giudicato cautelare.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.
Roma, 10 aprile 2024 ‘ CONSIGLIE T.