Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24351 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24351 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Terni il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 09-10-2023 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 ottobre 2023, il Tribunale del riesame di Bologna confermava il provvedimento emesso in data 12 settembre 2023 dal G.I.P. del Tribunale di Bologna, con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. dalla difesa di NOME COGNOME e finalizzata alla sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva, riferendosi il titolo cautelare reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al ricorrente in relazione all’acquisto di almeno un chilogrammo di cocaina da tale NOME COGNOME (capo 3); fatto commesso in Bologna in data antecedente e prossima al 2 dicembre 2021.
Avverso la decisione del Tribunale del riesame felsineo, NOME COGNOME ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 299 cod. proc. pen., rilevandosi che l’ordinanza impugnata sarebbe assolutamente generica e acritica; il Tribunale, infatti, non avrebbe fatto altro che confermare il provvedimento del G.I.P. che, nel dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di revoca e sostituzione della misura cautelare, istanza peraltro adeguatamente specifica, aveva adottato una decisione che non trova alcuna copertura normativa, atteso che l’art. 299 cod. proc. pen. circoscrive i casi di inammissibilità alla sola ipotesi in cui vi sia una persona offesa dal reato e il richiedente abbia omesso la notifica dell’istanza cautelare alla persona offesa o al suo difensore.
Con il secondo motivo, la difesa contesta, sotto il profilo della violazione dell’art. 273, comma 1, cod. proc. pen., il giudizio sulla sussistenza della gravità indiziaria a carico di COGNOME, evidenziando che il coinvolgimento del ricorrente nell’ipotetico acquisto di droga si baserebbe esclusivamente sul fatto che l’autovettura Fiat Punto noleggiata dalla società di grafica pubblicitaria di cui COGNOME è amministratore unico, in una data imprecisata, si sarebbe trovata nei pressi del parcheggio del “RAGIONE_SOCIALE” di Saronno, in orario compatibile con la ritenuta presenza in zona di un’autovettura Kia, a bordo della quale si ipotizza che vi fosse tale NOME COGNOME, personaggio che il ricorrente non ha mai conosciuto, per cui si sarebbe in presenza non di indizi, ma di mere congetture, non essendo noto né chi fosse il conducente della Punto, né quale fosse il contenuto del fantomatico pacchetto scambiato.
Con il terzo motivo, infine, è stata contestata la violazione degli art. 274 comma 1 lett. c) e 275 cod. proc. pen., evidenziandosi che né il G.I.P. né il Tribunale hanno fornito un’adeguata e specifica motivazione in ordine al pericolo di reiterazione dei reati e al criterio di scelta della misura, non essendo state considerate in particolare la condizione di incensurato dell’imputato e soprattutto la notevole distanza temporale tra i fatti a lui attribuiti e il momento di applicazione della misura, che ben poteva essere meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre innanzitutto premettere che l’ordinanza genetica della misura, emessa dal G.I.P. il 17 marzo 2023 e applicativa originariamente della custodia cautelare in carcere, è stata impugnata da COGNOME dinanzi al Tribunale del riesame di Bologna che, con ordinanza del 7 aprile 2023, ha respinto il gravame. Avverso la decisione del Tribunale, COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, che è stato dichiarato inammissibile dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte con la sentenza n. 51048 emessa il 28 settembre 2023 e depositata il 20 dicembre 2023. Con il ricorso per cassazione, la difesa aveva censurato sia la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza, sia il giudizio sulle esigenze cautelari.
Tale premessa risulta necessaria al fine di circoscrivere l’ambito valutativo delle censure sollevate, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte, secondo cui il cd. “giudicato cautelare”, pur avendo evidentemente portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, copre comunque le questioni dedotte esplicitamente nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali, nonché le questioni che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (cfr. ex multis Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 286199 e Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Rv. 272338).
Alla stregua di tale principio, le doglianze articolate nel secondo e nel terzo motivo risultano inammissibili, atteso che con esse il ricorrente ripropone, sia rispetto ai gravi indizi di colpevolezza (secondo motivo), sia in ordine alle esigenze cautelari (terzo motivo), questioni già ampiamente trattate nelle precedenti decisioni de libertate, nelle quali, come si evince dalla sentenza di legittimità n. 51048 del 2023 prima richiamata, è stato già evidenziato, da un lato, che la ricostruzione dell’episodio ascritto all’indagato era scaturita da un’adeguata disamina delle risultanze investigative disponibili, tra loro razionalmente correlate, e, dall’altro, che doveva ritenersi sussistente il pericolo di reiterazione del reato, alla luce dei contatti dell’indagato, privo di fonti lecite di reddito, con ambienti crimina organizzati di indubbio spessore e della quantità di sostanza stupefacenti, essendosi altresì chiarito come, rispetto a tale quadro di riferimento, non assuma valenza decisiva il lasso temporale trascorso tra la commissione del fatto per cui si procede e il momento in cui è stato disposto il titolo cautelare, essendosi altresì sottolineato che la misura meno afflittiva invocata non era adeguata a neutralizzare le ravvisate esigenze cautelari.
Peraltro, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame, pur richiamando le precedenti decisioni cautelari, ha comunque diffusamente ripercorso le ragioni ostative all’accoglimento delle censure difensive, che, anche in questa sede, non hanno apportato sostanziali elementi di novità rispetto quadro indiziario e cautelare già scrutinato.
Alla luce di tali considerazioni, la decisione del G.I.P. di dichiarare inammissibile l’istanza de líbertate di COGNOME è stata legittimamente confermata dal Tribunale del riesame, dovendosi evidenziare che, al di là di ogni approfondimento circa il nomen iuris del provvedimento assunto dai G.I.P., rimane il dato dirimente che la richiesta difensiva non era corredata da profili innovativi rispetto ai presupposti applicativi della misura.
Né può sottacersi che l’originaria misura di massimo rigore era stata affievolita medio tempore dal GRAGIONE_SOCIALEI.P. che, nel giugno 2023, aveva applicato gli arresti domiciliari, misura ritenuta non suscettibile di ulteriori mitigazioni da parte del Tribunale del riesame che, nell’ordinanza impugnata, ha altresì sottolineato, con motivazione non manifestamente illogica e dunque non censurabile in sede di legittimità, l’irrilevanza del tempo trascorso dall’applicazione del regime detentivo, in assenza di elementi concreti rivelatori di un’effettiva risocializzazione dell’indagato o di una rivisitazione delle condotte ascrittegli.
5. Alla stregua delle argomentazioni svolte e in sintonia con le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/02/2024.