Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46108 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46108 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a VIBO VALENTIA avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del TRIBUNALE DI CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentiti gli AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME, nonché l’Avvocata NOME COGNOME, che hanno illustrato i motivi di ricorso e hanno insistito per il suo accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite dei propri difensori, impugna l’ordinanza in data 18/04/2023 del Tribunale di Catanzaro che, in sede di appello cautelare, ha confermato l’ordinanza in data 20/10/2022 del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva rigettato l’istanza intesa a ottenere la declaratoria d’inefficacia ai sensi dell’art. 29 comma 3, cod. proc. pen..
Deduce:
Con l’Avvocata NOME COGNOME
“Violazione di cui all’art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p. in rleazione all
297 co’a 3 c.p.p.”.
Il ricorrente premette che il tribunale ha rigettato l’istanza di retrodatazione in ragione della cosiddetta contestazione a catena sul presupposto della natura permanente del reato associativo a contestazione aperta e per la mancanza dei requisiti dell’anteriorità dei fatti e della sua desumibilità sulla base degli att disposizione del giudicante.
Quindi, dopo avere richiamato i principi di diritto fissati in materia, denuncia l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, là dove il tribunale, in maniera apodittica, si ostina a considerare dirimenti le dichiarazioni rese da COGNOME NOME in data 06/11/2019, valorizzando solo una parte del verbale a fronte della totale ostensione dei suoi contenuti da parte della difesa.
Sostiene che, al contrario, le dichiarazioni rese dal Colonnello COGNOME nel corso del dibattimento erano inequivoche nell’indicare che le indagini a carico di COGNOME erano terminate il 24/08/2017.
Con l’AVV_NOTAIO.
Violazione dell’art. 297 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all’art. 416bis cod. pen. e all’art. 606 comma 1 lett. e), cod. proc. pen.. Motivazione apparente, illogica e contraddittoria in relazione alla c.d. contestazione aperta e in relazione alla desumibilità, con travisamento della prova.
In esordio il ricorrente sostiene che il tribunale ha male inteso e male applicato i principi di diritto fissati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 16595 del 2020 (Sez. 2 – , Sentenza n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 01), che vengono illustrati.
In particolare, si assume che il tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto nella parte in cui ha ritenuto che la difesa non avesse indicato elementi da cui ricavare la cessazione della condotta associativa, così dimostrando di non avere considerato le dichiarazioni del Colonnello COGNOME, che aveva riferito che COGNOME era stato tratto in arresto il 24/08/2017 e da quella data non erano più emerse condotte rilevanti ai fini associativi.
Vengono dunque riportati i contenuti delle dichiarazioni rese dal Colonnello COGNOME e da COGNOME COGNOME al fine di far risaltare l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione.
Analoghe considerazioni vengono svolte anche con riguardo al requisito della “desumibilità”, rimarcando -tra l’altro- l’errore in cui è incorso il tribunale relazione alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME con riguardo all’attentato pianificato in Torino in danno della famiglia COGNOME, oltre che i contenuti e la tempistica delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, dell’intercettazione ambientale del 23/12/2016.
Viene sottolineata la sovrapponibilità dei contenuti delle ordinanze emesse a
carico di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Il tribunale ha osservato come fosse già stato investito della medesima questione, che aveva già rigettato con ordinanza in data 15/02/2022, che aveva superato il vaglio della Corte di cassazione.
In effetti, tutti i temi proposti con l’originaria istanza, con l’appello e oggi co il ricorso per cassazione sono i medesimi già affrontati da questa Corte con la sentenza n. 37166 del 08/07/2022, così evidenziandosi l’esistenza di una preclusione in ragione dell’esistenza del c.d. giudicato cautelare sui temi oggi nuovamente prospettati dalle difese e peraltro già precedentemente reietti da altra sentenza di questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 18321 del 20/04/2021), chiamata a pronunciarsi su questione sostanzialmente sovrapponibili.
1.2. A fronte di tale doppia decisione sui medesimi temi oggi nuovamente prospettati, si deve tenere conto dei due interventi delle Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze COGNOME e COGNOME, con le quali è stato chiarito che il principio della preclusione cautelare ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, COGNOME, Rv. 198213).
E’ stato dunque precisato che «la preclusione processuale in materia cautelare opera solo allo stato degli atti ed ai limitati effetti dell’impossibilità esaminare questioni già dedotte, sia implicitamente che esplicitamente, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento; essa, invece, ben può essere superata qualora intervengano elementi di fatto nuovi che alterino il quadro precedentemente definito” (Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, COGNOME, Rv. 261724; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, COGNOME, Rv. 265555; Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, COGNOME, Rv. 265858; Sez. 3, n. 10976 del 19/1/2016, COGNOME, Rv. 266712)»; che «il c.d. giudicato cautelare, che si risolve in una preclusione endoprocessuale (Sez. 6, n. 54045 del 27/9/2017, COGNOME, Rv. 271734) dunque, è costituito dal limite della riproposizione delle stesse questioni all’interno di un procedimento ‘concluso’, perché si sono esauriti i mezzi di impugnazione o sono spirati i termini per impugnare, sulla base dei medesimi elementi già vagliati dal giudice della cautela, cui non è possibile chiedere un nuovo vaglio, mentre un nuovo giudizio non è precluso laddove si fondi su elementi non sottoposti.
1.2. Devesi dunque rilevare come nell’istanza e nell’appello non sono state prospettate circostanze che non fossero già state oggetto di valutazione, tali non potendosi considerare le dichiarazioni del Colonnello COGNOME, atteso che la data di chiusura delle indagini preliminari e lo stato di detenzione di COGNOME erano già note al momento delle precedenti decisioni e comunque inidonee a far ritenere immutato il quadro cautelare a carico del ricorrente.
Da qui l’inammissibilità dei ricorsi, in quanto operante l’enunciata preclusione processuale.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. ter
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 21/09/2023