Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41816 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41816 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 26/8/2025 visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che è stata avanzata richiesta di trattazione orale; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiar arsi l’inammissibilità del ricorso ; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO e dellAVV_NOTAIO che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Napoli, con cui era stata respinta l’istanza diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per l’intervenuta scadenza dei termini di fase.
NOME è stato sottoposto a misura cautelare con ordinanza del 15 giugno 2023 dal GIP del Tribunale di Trapani in relazione a condotte estorsive poste in essere in
danno di NOME COGNOME, aggravate ex art. 416 bis.1 cod. proc. pen. ed il 28 novembre 2024 è stato raggiunto da una successiva ordinanza custodiale resa in relazione al delitto di partecipazione ad un sodalizio di stampo mafioso.
Il ricorrente ritiene che nel caso di specie operi la retrodatazione della misura cautelare alla data del 15 giugno 2023, in forza dell’art. 297 comma 3 cod. proc. pen. con conseguente perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’art. 303 cod. proc. pen. in quanto l’estorsione commessa dall’indagato rientra nel settore controllato dalla associazione cui il predetto risulta essere legato; il vincolo associativo deve ritenersi cessato per effetto dell’esecuzione della prima ordinanza cautelare, sicché i fatti contestati con la seconda ordinanza sono anteriori all’emissione della prima misura; l’informativa di PG del 7 luglio 2023 conteneva tutti gli elementi utili al PM per l’emissione dell’ordinanza cautelare per il reato associativo a carico del COGNOME.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il difensore dell’indagato , deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione degli artt. 297 comma 3, 303 e 306 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della cosiddetta ‘ contestazione a catena ‘, con conseguente retrodatazione dei termini di custodia cautelare.
Il provvedimento impugNOME afferma che la difesa si sarebbe limitata a riproporre la medesima istanza di inefficacia della misura già respinta dal Tribunale in sede di riesame e sulla quale si è formato il cd. giudicato cautelare, per effetto della declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso per Cassazione con sentenza del l’8 /4/2025.
A giudizio del ricorrente ciò non corrisponde al vero, poiché la difesa con il nuovo ricorso ha evidenziato quegli elementi che la Suprema Corte nella suindicata pronunzia aveva ritenuto necessari per valutare la fondatezza della domanda di retrodatazione della misura cautelare.
In particolare la difesa con la nuova istanza ha dedotto che: -i due procedimenti sono stati istruiti dal medesimo ufficio del pubblico ministero;
-i reati della impugnata ordinanza custodiale sono anteriori all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare e comunque la partecipazione del COGNOME al sodalizio si è interrotta per effetto dell’esecuzione dell’ordinanza custodiale. Infatti, pur trovandosi in presenza di una contestazione aperta, secondo il ricorrente la imputazione deve essere valutata in ordine alla singola posizione e non vi sono elementi che consentono di ritenere che la condotta del prevenuto si sia protratta in epoca successiva all ‘ emissione della prima ordinanza cautelare, diversamente da quanto avvenuto per i suoi coimputati;
tra la condotta oggetto della prima ordinanza e quella di cui al procedimento che ci occupa sussiste una connessione qualificata;
-il materiale investigativo in forza del quale è stata adottata la misura cautelare nel presente procedimento era già agli atti dell’ufficio di Procura al momento dell’emissione della richiesta di giudizio immediato;
-l’unico elemento nuovo è rappresentato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che non forniscono elementi idonei ad individuare nuovi fatti di reato. Ne consegue che, sebbene l’informativa sia stata redatta in epoca successiva alla prima ordinanza cautelare, la stessa nulla aggiunge rispetto alla posizione del prevenuto; nessuna indagine è stata effettuata successivamente alla richiesta di giudizio immediato nell’ambito del primo procedimento nei confronti del COGNOME, sicché i fatti a lui addebitati erano tutti ampiamente desumibili dagli atti.
Osserva il ricorrente che il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza dei presupposti necessari all’applicazione della disciplina della retrodatazione, osservando che l’informativa di reato su cui si fonda l’ordinanza custodiale emessa nel presente procedimento è successiva al rinvio a giudizio nell’ambito del primo procedimento, ma si tratta di una giustificazione formale che omette di misurarsi con le puntuali obiezioni difensive, con cui si contestano le dichiarazioni del COGNOME e si esclude che l’informativa abbia evidenziato risultanze investigative diverse rispetto a quelle già acquisite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è generico perché non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale ma, prima ancora, non è consentito, poiché la prima impugnazione proposta dalla difesa avverso il rigetto dell’istanza di retrodatazione è già stata dichiarata inammissibile da questa Corte, con sentenza resa l’8/4/2025 , e nel presente giudizio non sono prospettati elementi di fatto nuovi che possano giustificare la proposizione di una nuova istanza dal tenore analogo.
Giova infatti ricordare che secondo consolidata giurisprudenza le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235908 – 01)
La preclusione, invero, costituisce un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, costruito come serie ordinata di atti normativarnente coordinati tra loro, a comporre un’unica fattispecie complessa a formazione successiva, nella quale ciascuno degli atti è condizioNOME da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo scansioni funzionali predefinite, anche se variabili. Le diverse forme di preclusione costituiscono, di fondo, un impedimento all’esercizio di un potere del
giudice o delle parti in dipendenza dell’inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere ed in quest’ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere.
Va tuttavia, precisato che in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte (ed effettivamente decise), implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, COGNOME, Rv. 265858, che si richiama a Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, COGNOME, Rv. 198213; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235908; vedi anche Sez. 4, n. 32929 del 4/6/2009, COGNOME, Rv. 244976; Sez. U, n. 18339 del 31/3/2004, COGNOME, Rv. 227359).
Si rende pertanto necessario valutare il contenuto della prima sentenza di questa Corte, che ha deciso il ricorso difensivo: la pronunzia ha in estrema sintesi respinto l’invocata retrodatazione osservando che la difesa non aveva evidenziato ‘la presenza di effettivi elementi utili a fondare la misura in atto, alla luce di emergenze indiziarie già conosciute al momento della prima ordinanza applicata al ricorrente, che ebbe a riguardare una estorsione dai contenuti affatto precisati ‘ .
Inoltre la Corte di legittimità ha richiamato la necessità del l’altro requisito della retrodatazione, l ‘ anteriorità dei fatti oggetto dell’odierna ordinanza (quelli inerenti alla intraneità associativa) rispetto alla data di emissione del primo provvedimento, e ha dato atto, che in ragione della contestazione formale cd. aperta formulata nel capo d’imputazione relativa al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, vige una presunzione relativa secondo cui la consumazione del reato deve ritenersi protratta anche in epoca successiva all’emissione della prima ordinanza cautelare, salvo che non emergano elementi di fatto concreti e specifici idonei a palesare la dissoluzione del vincolo associativo e a superare la presunzione operante sul punto, non potendosi valorizzare la restrizione cautelare.
A dispetto di quanto ritenuto dalla difesa, la Corte Suprema ha in sostanza affermato la correttezza teorica del ragionamento del Tribunale, che ha ritenuto il protrarsi della condotta associativa in epoca successiva all ’emissione della prima ordinanza, escludendo in radice la possibilità della retrodatazione, e ha osservato che la difesa non aveva esplicitato circostanze specifiche a sostegno del contrario.
Neppure con questo secondo ricorso la difesa prospetta elementi di novità rispetto alle acquisizioni già conosciute all’epoca del primo ricorso e si limita a contestare in astratto la correttezza della presunzione relativa alla permanenza del reato associativo
in epoca successiva all’esecuzione della prima misura cautelare , sostenendo che non sono emersi elementi specifici a suo sostegno, trascurando di considerare che in presenza di una presunzione, sia pure relativa, di permanenza del vincolo associativo è onere della difesa evidenziare circostanze fattuali concrete da cui desumere il contrario, come affermato implicitamente anche dalla sentenza di questa Corte.
Va, di contro, osservato che con ampia ed esaustiva motivazione il Tribunale ha ripercorso le varie tappe del procedimento cautelare ed esamiNOME tutti i passaggi argomentativi proposti dalla difesa, respingendoli nel merito, e ha infine ribadito che, in relazione alla prima decisione del Tribunale, si è formato il cosiddetto giudicato cautelare e i motivi di appello proposti in sede di riesame non aggiungono nulla a quanto già in quella sede rilevato.
Per le ragioni sin qui esaminate, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un ‘ammenda che si ritiene congruo liquidare in tremila euro in ragione e proporzione del grado di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 -ter disp.att. cod. proc. pen.
Roma così deciso l’11 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME
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