Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31954 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA NEVE NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 112/2023 RMCP del Tribunale di Taranto del 3 novembre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore general NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilit del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 novembre 2023, il Tribunale di Taranto, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello cautelare proposto da difesa di COGNOME NOME avverso l’ordinanza, datata 11 settembre 2023, con cui il GUP del Tribunale di Taranto – giudice procedente nei confronti dell’appellante per reati in materia di stupefacenti, contro la pubbli amministrazione e l’amministrazione della giustizia, da lui commessi allorché era detenuto nella Casa circondariale di Taranto – ha respinto l’istanza d sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (disposta in data febbraio 2022 dal GIP del Tribunale di Taranto in relazione ai menzionati reati) con quella degli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza di rigetto dell’appello cautelare, ha interposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME, deducendo la violazione degli artt. 273, 274, 276 e 310 cod. proc. pen. in cui il Tribunale di Taranto sarebbe incorso nel fondare il proprio provvedimento sulla avvenuta formazione del giudicato cautelare in virtù della dichiarazione di inammissibilità, in data 22 marzo 2023, del ricorso per cassazione proposto dal prevenuto avverso il primo diniego, disposto dal GIP del Tribunale di Taranto in data 14 ottobre 2022 e confermato in sede di riesame, della sostituzione della misura cautelare carceraria co quella domiciliare; infatti, secondo il ricorrente, il giudice dell’appello cautel avrebbe erroneamente ritenuto che, con la nuova istanza, proposta al GUP procedente, l’appellante avesse rilevato soltanto il decorso di tempo quale novum in grado di imporre una nuova valutazione dell’adeguatezza della misura carceraria; al contrario, la difesa avrebbe segnalato anche l’intervento successivo al primo diniego dell’istanza di sostituzione della misura cautelare, da un lato della sentenza di condanna in primo grado del COGNOME, con la quale questi era stato assolto per il reato di cui al capo 1 di imputazione; dall’al della sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare a favore dei coindagati; con riferimento ad entrambe le circostanze, il Tribunale di Taranto avrebbe omesso di fornire alcuna motivazione, illegittimamente riproponendo il contenuto del provvedimento, su cui si sarebbe formato il giudicato cautelare, di rigetto della richiesta del La COGNOME da parte del Tribunale del Riesame. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto all’incidenza del decorso del tempo sulla consistenza del periculum di reiterazione delle condotte contestate al prevenuto, il ricorrente ha rilev che esso rileverebbe, anche autonomamente, nel senso di rendere necessaria, a motivazione dell’adeguatezza della misura di massima severità, una più stringente argomentazione; erronea risulterebbe quindi l’affermazione da parte
del giudice dell’appello cautelare dell’irrilevanza del decorso del tempo in s considerato; del resto, ha sostenuto la difesa, proprio l’allontanamento dall casa circondariale ove sarebbero stati commessi i delitti contestati e dal circuit criminale locale, attraverso il mutamento della custodia da carceraria in quella domiciliare in Cesate di Milano, consentirebbe di fronteggiare più efficacemente il periculum di cui all’art. 274, comma 1, lett. c).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non ha pregio.
Osserva, infatti, il Collegio che dei due elementi che, in sede di ricorso sono stati indicati, con il primo motivo di impugnazione, come idonei a superare il giudicato cautelare già formatosi a seguito dell’avvenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione presentato dalla difesa del COGNOME avverso il rigetto, disposto in data 14 ottobre 2022, della richiesta sostituzione della misura cautelare in atto, e cioè, da una parte, l’avvenu proscioglimento dello stesso in relazione ad una delle numerose imputazioni per le quali era stata disposta la misura cautelare e, da altra parte, l’avven sostituzione in favore di taluni correi delle misura a suo tempo disposta a carico di costoro, né l’uno né l’altro appaiono idonei a modificare sostanzialmente i complessivo quadro cautelare che aveva giustificato la conferma della misura in atto.
Quanto al primo profilo, infatti, il ricorrente trascura di considerare ch dei numerosi reati che in sede di provvisoria imputazione gli sono stati ascritt tanto che per essi lo stesso è stato dapprima ristretto in custodia cautela carceraria quindi rinviato a giudizio, in sede di giudizio di primo grado egli stato prosciolto solo con riferimento ad uno, mentre in ordine agli altri ( imputazioni a lui complessivamente mosse sono 7), lo stesso in esito a giudizio di fronte all’organo di primo grado è stato riconosciuto colpevole, essendosi in tale modo indubbiamente accentuata la gravità degli indizi di colpevolezza su di lui incombenti riguardo a tali reati, sicchè il complessivo quadro cautelare s di lui incombente, stante anche la non minore gravità della condotte per le quali è intervenuta la sentenza – non definitiva del pari di quella di assoluzione condanna rispetto alla condotta esclusa in sede di giudizio di primo grado, non può ritenersi affievolito.
Quanto al secondo aspetto valorizzato dal ricorrente col primo motivo di impugnazione, cioè il fatto che in favore di altri correi la misura cautelare s stata sostituita da altra meno afflittiva, è sufficiente osservare, onde dimostr
la fallacia dell’assunto del ricorrente, che, secondo la giurisprudenza di quest Corte, qui convíntamente condivisa, non costituisce fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confront di soggetto coindagato, perché l’estensione degli effetti favorevoli dell impugnazione, prevista dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., (peraltro con principale riferimento al giudizio di merito) opera a condizione che l’accoglimento di essa non sia fondato su motivi esclusivamente personali (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 novembre 2020, n. 31241, rv 279887), circostanza quest’ultima, che il ricorrente non ha prospettato, laddove sarebbe stato, invece, suo onere farlo per attribuire solida consistenza all propria doglíanza.
Venendo al successivo motivo di impugnazione legato alla decorrenza del tempo quale fattore incidente sulla attualità e concretezza del pericolo che l’applicazione della misura cautelare è volta a presidiare, va ribadito, co evidenziandosi la manifesta infondatezza della doglianza, che l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare al fine di cui sopra ulteriori elementi di sicu valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 ottobre 2015, n. 43113, rv 265652).
Fattori che, anche in questo caso, non risultano essere stati prospettat dall’attuale ricorrente.
Questi essendo gli unici fattori di novità segnalati dal ricorrente come esposti di fronte al giudice dell’appello cautelare al fine di superare preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare e da tale giudice, secondo l’ipotesi impugnatoria, non adeguatamente valutati, il presente ricorso, manifestatosi come palesemente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Non derivando dalla presente sentenza la rimessione in libertà del ricorrente, della stessa deve essere data notizia alle Autorità di cui all’art comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente