Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23879 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23879 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI: 06LJV6U) nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. LIBERTA di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lett le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trieste, Sezione per il riesame, con ordinanza del 26/9/2023, depositata il 3/10/2023, ha accolto l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Trieste, in data 4/9/2023, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trieste con la misura del divieto di dimora nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti di COGNOME NOME in relazione al resto di cui agli artt. 12, commi 1, lett. a) e c) e 3 ter lett. b), D.Lvo 286 del 1998.
Nello specifico il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di novità, sul punto operasse il c.d. giudicato cautelare, ciò anche se l’imputata non aveva richiesto il riesame dell’ordinanza originaria.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione
in relazione all’art. 299 cod. proc. pen. evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale sarebbe errata in quanto in ordine alla posizione della ricorrente, che non aveva proposto richiesta di riesame avverso l’ordinanza che ha applicato la misura, non opererebbe la preclusione del c.d. giudicato cautelare. Sotto altro profilo, poi, la lettera da questa inviata, nella quale s assume la responsabilità dei fatti e mostra pentimento, sarebbe un elemento nuovo idoneo a modificare l’originaria valutazione in merito alla consistenza delle esigenze cautelari.
In data 8 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono e l’annullamento, considerato che allo stato il processo si è concluso e la sentenza è divenuta irrevocabile, deve essere pronunciato senza rinvio.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 299 cod. proc. pen. evidenziando che nel caso di specie nei confronti non della ricorrente non opererebbe la preclusione del c.d. giudicato cautelare in quanto questa non aveva proposto richiesta di riesame avverso l’ordinanza che ha originariamente applicato la misura.
La doglianza è fondata e l’ordinanza deve essere annullata.
Come correttamente evidenziato dalla difesa, infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 01; Sez. U n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, COGNOME, Rv. 235908 – 01; Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, COGNOME, Rv. 198213 – 01; Sez. 6, n. 16480 del 24/3/2021, COGNOME, n.nn.) il “giudicato cautelare” si forma non sulla ordinanza di custodia non impugnata ma solo sul provvedimento emesso a seguito di giudizio di riesame. Una stabilità della decisione, quindi, può essere riconosciuta solo dopo una fase di effettivo contraddittorio e non sul decisum del provvedimento emesso inaudita altera parte.
Dagli atti risulta che in data 29 settembre 2023 è stata pronunciata sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza è stata applicata la pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione oltre alla multa di 24.000,00 euro.
La sentenza è divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023.
In data 26 ottobre 2023 è stato emesso l’ordine di esecuzione per la pena residua di anni 2, mesi 9 ed euro 24.000,00 di multa.
La sopravvenuta irrevocabilità della sentenza e l’intervenuta emissione dell’ordine di esecuzione impone di disporre che l’annullamento sia senza rinvio.
Nella fase dell’esecuzione, infatti, il giudice della cautela e il Tribunale del riesame, chiamati a pronunciarsi in merito alla libertà dell’indagato e/o dell’imputato, non hanno alcuna competenza in ordine allo status detentivo del condannato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso a Roma il 10 marzo 2024.