Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25301 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Rende il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro in data 12/12/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO,anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello interposto nell’interesse di COGNOME avverso il provvedimento del Gip che, in dat 5/9/2023, aveva rigettato l’istanza di retrodatazione della custodia in carcere
conseguente declaratoria di inefficacia della misura ai sensi dell’art. 297, comma cod.proc.pen. con riguardo al delitto di tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell’ 416bis.1 cod.pen., ascrittogli in rubrica.
Il collegio cautelare perveniva alla declaratoria d’inammissibilità ritenendo che l’appe al pari dell’istanza disattesa dal AVV_NOTAIO, costituisse mera riproposízione del tema negativamente delibato in sede di riesame dell’ordinanza genetica e coperto da giudicato cautelare.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che con unico atto, hanno dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 310 e 297, comma 3, cod.proc.pen. I difensori lamentano ch il collegio cautelare ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ritenendo che l’impugnaz costituisse mera riproposizione di profili già decisi in sede di riesame senza, tutt considerare che la difesa nell’istanza di retrodatazione formulata al Gip aveva evidenziato c la richiesta di misura cautelare sfociata nella seconda ordinanza risale al 24/1/2022, ovve ben otto mesi prima rispetto all’emissione del prima ordinanza, circostanza che depone per la completezza del compendio investigativo al momento della richiesta di misura per la fattispecie di tentata estorsione e per la piena conoscenza dei fatti contestati nel proc Reset. Secondo il ricorrente tale dato è estraneo al provvedimento reiettivo reso in sede riesame e non è stato valutato dall’ordinanza impugnata. Aggiunge che la successione temporale dei provvedimenti restrittivi attesta la conoscenza in capo al P.m. degli atti seconda ordinanza al momento della richiesta della prima e la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE censure. Il Tribun cautelare è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di retrodataz evidenziando la preclusione discendente dall’avvenuta valutazione della stessa in sede di riesame, con esclusione di profili di connessione qualificata e di concreta desumibilità d atti all’epoca dell’emissione della prima ordinanza degli elementi posti a base del secon titolo cautelare.
1.1 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiv “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006,dep. 2007, Librato, Rv. 235908-01).
Nella specie i difensori deducono quale elemento di novità suscettibile di scardinare ritenuta preclusione la successione cronologica RAGIONE_SOCIALE ordinanze, elemento strutturalmente implicato dalla valutazione circa la desumibilità dagli atti effettuata in sede di rie quindi, inidoneo ad inficiare l’apprezzamento operato dall’ordinanza impugnata. Infatti, poic nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate riguardino fatti tra i quali non suss connessione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., la retrodatazione opera sol se al momento dell’emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misur applicate con le ordinanze successive, valutazione che logicamente presuppone la considerazione della scansione temporale dei provvedimenti.
1.2 La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che l’efficacia precl endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8 del 16/01/2018, Rv. 272338 – 01) e ha, inoltre, rimarcato che per l’anteriore “desumibil dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e pe fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è neces che il quadro legittimante l’adozione della misura cautelare sussista sin dal momento emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall’inizio il loro significato immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Rv. 279291 – 01), principi con quali il ricorrente non si confronta in termini puntuali, attestando la propria confutazi assunti del tutto assertivi.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024
La Consigliera estensore
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