Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10677 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG in presona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso .
udito il difensore avvocato COGNOME, del fovo di LECCE, in difesa di COGNOME NOME, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
Ritenuto in fatto e consiiderato in diritto
NOME COGNOME impugna l’ordinanza emessa il 19/12/2023 dal Tribunale del Riesame di Lecce che ha dichiarato inammissibile l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del GIP di Lecce del 22/11/2023 volta ad ottenere la dichiarazione di perdita di efficacia ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. della misura cautelare in atto a suo carico.
La Difesa – come si legge nel provvedimento impugNOME– aveva proposto al Gip la medesima questione di retrodatazione il 14/2/2023, ma iL GIP l’aveva ritenuta infondata. La decisione in questione era stata impugnata e il Tribunale del Riesame aveva rigettato l’appello il 10/3/2023.
Già in quella sede la Difesa aveva richiamato la vicenda cautelare del coimputato COGNOME NOME, imputato degli stessi fatti di reato, che però era stato scarcerato per decorrenza massima dei termini di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 297 co. 3 cod. proc. pen.
Come ricorda il provvedimento impugNOME, il tribunale, in sede di appello, chiariva che «irrilevante, infine, appare il richiamo alla vicenda cautelare del coimputato COGNOME NOME, scarcerato a seguito di annullamento della Corte di Cassazione per ragioni formali, attinenti al vizio della cosiddetta motivazione perplessa».
Avverso la decisione del Tribunale di Lecce, la difesa dell’indagato ebbe a proporre ricorso per Cassazione e questa Corte di legittimità, con la sentenza 38037/23 ha dichiarato inammissibile il ricorso in data 8/9/2023.
Successivamente la Difesa ha riproposto l’istanza di retrodatazione, che il GIP ha nuovamente rigettato e, a fronte del nuovo appello ex art. :310 cod. proc. pen. , con il provvedimento qui impugNOME, il Tribunale salentino ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione perché sulla questione di retrodatazione si è formato il giudicato cautelare e nessun elemento di novità è stato introdotto dalla difesa ribadendo che la diversa decisione della Corte di Cassazione sulla posizione del COGNOME non può assumere alcuna rilevanza nell’ambito del procedimento che riguarda COGNOME.
Con un unico motivo di ricorso la difesa del COGNOME denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione laddove il provvedimento impugNOME ha ritenuto che si sia formato il giudicato cautelare difettando alcun elemento di novità. Parte ricorrente ritiene, invece, che l’elemento di novità sussista e risieda nella decisione che ha accolto l’istanza di retrodatazione con riguardo alla posizione del coimputato COGNOME NOME.
Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugNOME con ogni conseguenza di legge.
La parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe alla camera di consiglio partecipata.
La censura proposta è manifestamente infondata e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero, tanto il giudice di merito quanto quello di legittimità hanno già avuto modo di precisare che non può assumere alcuna rilevanza la statuizione che riguarda il coimputato.
Come ricorda il provvedimento impugNOME questa Corte, nella sentenza 38037/23 ha rilevato come: «2. Il Tribunale, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio per cui “in tema di retrodatazione della dec:orrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore ‘”desumibilità”, dagli atti inerenti al prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determiNOME compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l’informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l’applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza)” (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351- 02)». (così pag. 4 della precedente sentenza di legittimità). E, come ricorda ancora il provvedimento impugNOME, questa Corte ha anche già evidenziato che: «3. Peraltro, la circostanza che all’epoca di emissione della prima misura fosse già cessata l’attività tecnica disposta in relazione all’accertamento dei reati oggetto della seconda misura, non si rivela – in difetto di specifica allegazione – di per sé decisiva a supportare l’esistenza di una acquisita pregressa conoscenza di quei fatti, soprattutto se si considera che l’attività tecnica deve essere elaborata dalla p.g. alla luce degli altri elementi di indagine acquisiti e, in seguito, compendiata in apposita informativa. 4. Esauriente e non censurabile si rivela anche la motivazione resa in ordine all’esclusione del rilievo della posizione del coimputato COGNOME, tenuto conto che, sul punto, la difesa nulla allega». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Correttamente, pertanto, il tribunale salentino ha ritenuto che sulla questione relativa alla contestazione a catena si è formato il giudicato cautelare e nessun elemento di novità è stato introdotto dalla difesa.
Ciò perché anche la questione della diversa sorte toccata al coimputato COGNOME NOME era stata già vagliata nella precedente procedura e nella sentenza 38037/23 la Corte aveva ritenuto incensurabile la motivazione in ordine all’esclusione del suo rilievo offerta dall’ordinanza del 10/3/2023.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Vanno dati gli avvisi di cui all’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2024 Il C nsigliere est sore GLYPH
Il Presidente