Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40691 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40691 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari del 27/06/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e ha chiesto nell’ordine: in via principale l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; in subordine l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora nel Comune indicato nell’istanza cautelare; in via ulteriormente gradata l’annullamento con rinvio dell’ordinanza; in ultimo l’annullamento della sola misura dell’obbligo di presentazione alla PG.
RITENUTO IN FATTO
A NOME COGNOME Ł stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, all’autoriciclaggio e al trasferimento fraudolento di valori nonchØ per nove episodi di riciclaggio (reati commessi insieme a sua moglie NOME COGNOME, tra la Sardegna e la Germania, dal 2015 sino alla richiesta cautelare).
Dopo alterne vicende processuali, da ultimo, con provvedimento del 25/03/2025 tale misura Ł stata sostituita dal Tribunale del riesame di Cagliari con quella degli arresti domiciliari.
Nell’imminenza della scadenza dei termini di durata della misura custodiale, il Tribunale di Cagliari, su richiesta del PM, con ordinanza del 14/05/2025, ha applicato all’imputato (medio tempore rinviato a giudizio), in sostituzione degli arresti domiciliari, la misura dell’obbligo di dimora nel Comune sopra indicato, con il divieto di allontanarsi dalla sua abitazione tra le 22 e le 6 e con le altre prescrizioni di cui all’art. 283, comma 3, cod. proc. pen.
Con istanza del 27/05/2025 la difesa del COGNOME chiedeva la revoca della misura da ultimo indicata o in subordine la modifica del luogo di esecuzione della stessa (spostandolo nella residenza tedesca dell’imputato a Erfstadt).
Avverso l’ordinanza del 04/06/2025 con la quale tale istanza Ł stata rigettata, il difensore proponeva appello ex art. 310 cod. proc. pen. e il Tribunale del riesame di Cagliari, in
parziale accoglimento del gravame, con ordinanza del 27/06/205, ha sostituito la misura dell’obbligo di dimora con quelle, congiuntamente applicate, del divieto di espatrio e dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria del Comune ove era in esecuzione la precedente misura.
Avverso quest’ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Il difensore rileva che il giudice dell’appello cautelare aveva ritenuto di non prendere neppure in considerazione le deduzioni e le allegazioni difensive con cui si censurava l’ordinanza del 14/05/2025, sul presupposto che quest’ultimo provvedimento non era stato impugnato dall’imputato. Secondo il difensore il giudice dell’appello cautelare aveva in tal modo violato il principio di diritto piø volte ribadito dalla Corte di cassazione, secondo il quale, l’omessa impugnazione di un provvedimento cautelare, non preclude alla parte interessata la possibilità di contestare i presupposti della sua adozione con successiva istanza di revoca. In forza di tale errata applicazione delle norme processuali, il Tribunale del riesame, a detta della difesa, avrebbe quindi omesso di motivare su motivi articolati nell’appello cautelare, e segnatamente: 1) sul fatto che il provvedimento di sostituzione era stato arbitrariamente adottato ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. solo perchØ non sussistevano i presupposti per attivare il diverso meccanismo di cui all’art. 307 cod. proc. pen.; in sostanza si era voluto surrettiziamente prolungare gli effetti di una misura custodiale prossima alla scadenza, eludendo i termini di fase di durata della misura stessa; 2) sul fatto che la misura applicata era eccessiva, sproporzionata e inutilmente afflittiva anche perchØ sradicava l’imputato dal luogo dove era il centro della sua vita, dei suoi interessi e della sua attività (vale a dire il Comune tedesco di Erfstadt); 3) sul fatto che i provvedimenti depositati dalla difesa a sostegno dell’istanza di revoca (relativi al parallelo procedimento penale innanzi all’A.G. di Napoli a carico di COGNOME) non erano stati valutati dal giudice del dibattimento, nonostante gli stessi dimostrassero la cessazione delle esigenze cautelari, posto che i rapporti tra l’imputato e il COGNOME erano da tempo cessati; 4) sul fatto che, nonostante il tempo decorso e la cessazione dell’attività dell’associazione per delinquere oggetto dell’imputazione il Tribunale aveva ritenuto attuali le esigenze cautelari sulla base di considerazioni apodittiche e fatti indimostrati (quali la presunta prosecuzione dell’attività illecita anche dopo l’arresto di COGNOME e addirittura sino al 2023, che era tuttavia smentita proprio dagli esiti del procedimento napoletano).
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale del riesame non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali le esigenze cautelari si dovevano ritenere semplicemente affievolite e non anche del tutto cessate (come sosteneva la difesa nell’istanza di revoca). Il Tribunale del riesame avrebbe fornito una motivazione illogica e sarebbe poi incorso in travisamento della prova. Ed infatti, da un lato aveva affermato che i rapporti illeciti tra COGNOME e COGNOME erano proseguiti sino al 2023 (anche dopo l’arresto del COGNOME nel 2018) e dall’altro aveva poi ritenuto non rilevanti gli atti prodotti dalla difesa relativi al procedimento napoletano a carico del COGNOME (che smentivano la continuazione dell’attività criminosa dei due), sostenendo che si trattava di vicende diverse (seppur analoghe e collegate) a quelle in esame. In sostanza, il riesame avrebbe affermato, in maniera illogica e contraddittoria, che l’attività illecita dell’imputato a favore del COGNOME sarebbe continuata sino a tutto il 2023 (anche dopo l’arresto del COGNOME) non considerando che proprio il Tribunale del riesame di
Napoli aveva ritenuto non penalmente rilevanti le condotte valorizzate dal Tribunale di Cagliari. I giudici dell’appello cautelare avevano quindi ritenuto non rilevanti nØ dirimenti le conclusioni cui erano giunti i giudici partenopei, senza però spiegare le ragioni di tale irrilevanza, tanto piø che, a detta degli stessi giudici cagliaritani, si trattava di vicende processuali strettamente connesse.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione il difensore deduce vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. A detta del difensore, infatti, la richiesta di spostare il luogo di esecuzione dell’obbligo di dimora dal Comune italiano a quello tedesco di Erftstadt, era stata rigettata dal Tribunale del riesame con motivazione illogica e apodittica. Il Tribunale aveva infatti rigettato tale istanza, da un lato, evidenziando che lo spostamento non avrebbe garantito le esigenze cautelari (posto che molti reati erano stati commessi nel Comune tedesco) e, dall’altro, che avendo la famiglia COGNOME subito il sequestro dei beni in Germania non era in condizioni di mantenersi in quel territorio. Il difensore evidenzia che il giudice emittente aveva completamente omesso di considerare che: 1) non vi era pericolo di reiterazione dei reati in Germania tenuto anche conto del fatto (documentato dalla difesa) che la società tedesca usata dai COGNOME per commettere i reati era chiusa per fallimento e i suoi conti sequestrati; 2) che l’imputato aveva documentato di potersi sostenere autonomamente in Germania.
Il 21/10/2025 il difensore ha depositato motivi nuovi.
3.1. Col primo motivo aggiunto il ricorrente ha sostanzialmente ribadito il primo motivo di ricorso relativo alla illegittimità/abnormità dell’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 14/05/2025.
3.2. Col secondo motivo ha sostanzialmente reiterato la denuncia di vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
3.3. Col terzo motivo nuovo ha reiterato le doglianze esposte col terzo motivo principale, deducendo altresì: mancanza, contraddittorietà e illogicità dell’ordinanza del Tribunale del riesame in ordine alla valutazione della proporzionalità delle misure cautelari applicate in sostituzione dell’obbligo di dimora; difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere dei reati oggetto del procedimento; violazione di legge per avere il Tribunale del riesame illegittimamente applicato cumulativamente le misure cautelari dell’obbligo di presentazione e del divieto di espatrio al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le seguenti ragioni.
Il primo motivo difetta di specificità ed Ł comunque manifestamente infondato.
Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale del riesame di Cagliari avrebbe ritenuto inammissibili le censure che il difensore aveva articolato nell’istanza di revoca avverso il provvedimento del Tribunale di Cagliari del 14/05/2025 e avrebbe poi omesso di motivare su tali censure riproposte nei motivi di appello; il tutto ritenendo tale provvedimento non piø censurabile in quanto non era stato appellato nei termini. Tale motivazione, a detta del difensore, sarebbe però in contrasto il principio di diritto, piø volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale, in materia cautelare, l’omessa impugnazione del provvedimento genetico non determina la formazione del giudicato cautelare e non preclude dunque la possibilità di chiederne la revoca.
Questa Corte osserva che, a prescindere dalla correttezza dell’argomento speso dal giudice a quo, in realtà, dalla lettura del provvedimento oggetto del ricorso emerge che il giudice del riesame ha puntualmente vagliato le ragioni dedotte dalla difesa a fondamento dell’istanza di revoca e poi riprodotte nei motivi di appello cautelare; ragioni che si fondavano, in sostanza, da un lato, sulla asserita cessazione delle esigenze cautelari, e, dall’altro, sulla eccessiva
afflittività della misura applicata in sostituzione degli arresti domiciliari. Non si può dunque ragionevolmente sostenere, come fa il ricorrente, che il Tribunale del riesame ha omesso di motivare su tali aspetti che costituivano oggetto motivi di appello: tanto Ł vero che con il secondo e con il terzo motivo di ricorso per cassazione il difensore ha proceduto ad una serrata critica proprio di tale motivazione.
L’unica deduzione difensiva con la quale il giudice dell’appello cautelare non sembra essersi adeguatamente confrontato Ł, a ben vedere, quella relativa alla eccepita abnormità del provvedimento del 14/05/2025; abnormità che, secondo quanto sostenuto dalla difesa, discenderebbe dal fatto che tanto il PM quanto il giudice del dibattimento avrebbero fatto un uso ‘distorto’ (e appunto abnorme) dell’istituto di cui all’art. 299 cod. proc. pen., al soloo fine di eludere il termine di durata degli arresti domiciliari e di procrastinare surrettiziamente una misura custodiale prossima alla scadenza. La prova di tale uso distorto del potere, a detta del ricorrente, risiederebbe: a) nel fatto che la sostituzione con la misura non custodiale Ł stata disposta qualche giorno prima della scadenza dei termini di fase di quella custodiale in atto; b) nel fatto che la misura applicata in sostituzione (obbligo di dimora), per il luogo in cui Ł stata applicata, per le prescrizioni accessorie e per le modalità esecutive cagiona all’imputato un pregiudizio, di fatto, equiparabile agli arresti domiciliari.
Si tratta, tuttavia, deduzioni manifestamente infondate.
In primo luogo, occorre infatti rilevare che l’ordinanza del Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale del 14/05/2025 non Ł certamente un provvedimento abnorme. Al riguardo Ł sufficiente evidenziare che secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte ‘Ł affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchØ l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo’ (Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 (dep. 2000), Magnani, Rv. 215094 – 01). Nel caso in esame il Pubblico Ministero si Ł avvalso di una facoltà quella di chiedere la sostituzione in melius della misura – che gli Ł espressamente riconosciuta dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., e il Tribunale, come suo dovere, non ha fatto altro che pronunciarsi su tale istanza. Peraltro va evidenziato che proprio il citato comma 3 dell’art. 299 prevede che il giudice può provvedere alla revoca o alla sostituzione della misura con altra meno gravosa, anche d’ufficio, quando procede ‘al giudizio’. Ciò significa che il Tribunale di Cagliari (che stava procedendo alla celebrazione del giudizio dibattimentale) ben avrebbe potuto disporre la misura anche a prescindere da qualunque istanza del PM. NØ si può affermare che i suddetti provvedimenti siano stati adottati ‘al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite’, dato che la norma attributiva del potere non prevede alcun tempo o termine per il suo esercizio, esigendo unicamente che la misura cautelare sia vigente ed efficace (cioŁ validamente in essere e non scaduta, come appunto nel caso in esame). Del resto l’ordinanza di Tribunale di Cagliari non era neppure idonea a determinare alcuna stasi processuale (anche limitatamente al sub-procedimento cautelare), posto che il provvedimento Ł comunque impugnabile e revocabile.
A ben vedere, non si può neppure parlare di provvedimento illegittimo. Va detto che quand’anche, per ipotesi, si volessero ritenere provati in capo al PM e al Tribunale
quell’intento ‘malevolo’ e quella ‘riserva mentale’ cui allude il difensore, non si comprende quale sarebbe la conseguenza giuridica e sanzionatoria che se ne potrebbe trarre. Nel processo penale vige infatti il principio di tassatività delle cause di nullità previsto dall’art. 177 cod. proc. pen., in forza del quale un atto del procedimento può essere considerato nullo (o illegittimo) solo se esiste una specifica disposizione del codice che preveda tale sanzione processuale. Ciò detto, non Ł dato comprendere quale sia la norma che sanziona con la nullità il comportamento asseritamente scorretto che, secondo il difensore, il PM e il giudice procedente avrebbero posto in essere nel caso in esame. E’ poi appena il caso di rilevare che nel processo penale non sono applicabili (o trasponibili), neppure in via analogica, istituti del diritto amministrativo, quali l’eccesso di potere o lo sviamento di potere, che sono, a ben vedere, i vizi da cui sarebbe affetta, secondo il difensore, l’ordinanza del 14/05/2025.
L’istanza avanzata al giudice di appello – vale dire dichiarare abnorme l’ordinanza del 14/05/2025 in quanto applicata in forza di un uso distorto del potere attribuito dalla norma era quindi manifestamente infondata. Ciò detto, il difensore non può neppure dolersi del fatto che il Tribunale del riesame non ha motivato su tale istanza utilizzando un argomento (asseritamente) non corretto. Ed infatti questa Suprema Corte ha costantemente ribadito il condivisibile principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, Ł inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ab origine” per manifesta infondatezza, per genericità, difetto di specificità o per altra causa, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto anche conto che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 – 01; nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01).
2. Il secondo motivo di ricorso difetta di specificità.
Secondo quanto piø volte affermato da questa Suprema Corte, il ricorso per cassazione (così come l’appello) ‘Ł inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, Ł direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato’ (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017 ), COGNOME, Rv. 268822-01). Si Ł quindi precisato che Ł inammissibile, per difetto di specificità, tanto il ricorso per cassazione ‘fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’ (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01), quanto il ricorso ‘che si limiti alla critica di una sola delle diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti’ (Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 06/12/2017 (dep. 2018), Bimonte, Rv. 272448
– 01).
Ciò premesso, nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha dato congrua e adeguata risposta ai motivi di gravame con i quali il difensore deduceva in sostanza che le esigenze cautelari erano cessate del tutto. Agli argomenti della difesa, i giudici di appello hanno infatti replicato, evidenziando: a) che sull’esistenza delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. si era formato il cd giudicato cautelare – posto che l’ordinanza genetica era stata confermata
in sede di riesame e poi in cassazione -, con la conseguenza che una rivalutazione di tali esigenze era possibile solo in presenza di elementi nuovi e non in precedenza valutati; b) che la difesa non aveva allegato alcun elemento di novità, posto che, tanto lo stato detentivo del COGNOME (a partire dal 2018) quanto gli atti di indagine e gli esiti del procedimento innanzi all’A.G. partenopea erano già noti e, nell’ambito della presente vicenda cautelare, erano già erano stati vagliati in passato dal Tribunale del riesame, che li aveva reputati inidonei ad escludere il pericolo di recidiva; c) che quanto emerso dalle indagini relative al procedimento innanzi all’A.G. di Cagliari era da solo sufficiente a dimostrare l’esistenza delle esigenze cautelari, atteso che l’imputato si era reso responsabile di fatti estremamente gravi, posti in essere (sino ad epoca relativamente recente) in maniera professionale (e con ramificazioni in Germania) – era infatti emersa un’intensa attività di riciclaggio di ingenti flussi di denaro provenienti dal narcotraffico (praticato ad alto livello dal COGNOME), effettuato con società estere, che aveva anche prodotto ingenti e ulteriori profitti illeciti -; d) che erano emersi dagli atti (anche quelli valutati dal riesame di Napoli) rapporti tra il COGNOME e il COGNOME – pagamenti effettuati nell’interesse del COGNOME per finanziamenti – anche nel corso del 2023, e dunque, non solo in tempi recenti, ma anche dopo l’inizio del processo a carico dei COGNOME e l’arresto del narcotrafficante.
Si tratta di motivazione adeguata e pienamente in linea con i principi di diritto piø volte ribaditi da questa Suprema Corte. Ed invero, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la formazione del c.d. giudicato cautelare, determina una preclusione processuale avente ad oggetto le questioni esplicitamente o implicitamente trattate (e non anche quelle deducibili e non dedotte); preclusione che opera allo stato degli atti ed Ł preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555-01). E’ altresì pacifico che ‘le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endo processuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame’ (Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006 (dep. 2007), COGNOME, Rv. 235908 – 01).
Nel caso in esame, il ricorrente si Ł limitato a reiterare i motivi di appello con i quali sosteneva il carattere asseritamente decisivo degli esiti del parallelo procedimento napoletano, senza confrontarsi con l’affermazione del Tribunale del riesame secondo la quale si trattava di esiti già valutati e di questioni già decise nei precedenti giudizi di impugnazione. Del resto, il ricorrente non contesta tale affermazione ma sembra piuttosto dolersi del fatto che gli atti del diverso procedimento, seppur già noti, non erano mai stati adeguatamente vagliati dai giudici di Cagliari cui erano stati sottoposti in altre fasi del procedimento cautelare. In sostanza Ł lo stesso difensore che invoca, di fatto, una nuova valutazione di questioni già dedotte e decise; nuova decisione che non era però possibile in forza delle preclusioni processuali di cui si Ł detto. Neppure il difensore si confronta con le altre ragioni poste a fondamento della decisione impugnata (ragioni che pure sono da ritenersi da sole sufficienti a sorreggere la decisione); vale a dire: 1) che gli elementi emersi dall’indagine cagliaritana erano già di per sØ sufficienti a dimostrare l’esistenza di un grave quadro cautelare, sul quale non potevano incidere in maniera decisiva le valutazioni di altra autorità giudiziaria (la quale si era occupata di fatti completamente diversi seppur collegati);
che era documentata la protrazione di rapporti economici tra il COGNOME e il COGNOME sino al 2023. Su quest’ultima circostanza, la difesa, pur non negando l’esistenza delle operazioni economiche, si Ł limitata ad affermare che il Tribunale del riesame di Napoli aveva escluso che le stesse fossero penalmente rilevanti; affermazione quest’ultima che Ł però priva di pregio. Ed invero, le operazioni economiche in questione (anche prescindendo dalla loro rilevanza penale) testimoniavano la persistenza di rapporti patrimoniali tra soggetti che si erano resi responsabili in passato di numerose e gravi operazioni di riciclaggio di denaro; era quindi del tutto logico e ragionevole ritenere che l’esistenza stessa di tali rapporti fosse sintomatica di un perdurante pericolo di recidiva, se non altro perchØ attestava la presenza di concrete e attuali occasioni di reiterazione dei reati.
Il terzo motivo di ricorso Ł inammissibile per difetto di interesse. Il motivo ha infatti ad oggetto la proporzionalità e l’adeguatezza delle modalità di esecuzione (in particolare l’individuazione del Comune di soggiorno coatto) di una misura (quella dell’obbligo di dimora) che tuttavia non esiste piø, essendo stata sostituita dal Tribunale del riesame con quelle dell’obbligo di presentazione e del divieto di espatrio; misure queste ultime che, seppur applicate cumulativamente, sono certamente meno gravi e meno afflittive della misura sostituita (che peraltro era applicata anche con l’obbligo di permanenza in casa in orario notturno). Avendo l’imputato ottenuto l’applicazione di una misura cautelare meno grave di quella di cui chiedeva la sola modifica delle modalità esecutive, il ricorrente non ha piø interesse a coltivare il motivo di impugnazione.
Per quanto concerne invece i motivi nuovi, gli stessi sono tutti inammissibili ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., il quale stabilisce che l’inammissibilità dell’impugnazione principale si estende ai motivi nuovi. Nel caso in esame, il ricorso principale, per quanto detto, Ł integralmente inammissibile – contenendo motivi non scrutinabili – e tale inammissibilità non può che travolgere anche i motivi aggiunti – i quali, peraltro, sono in massima parte reiterativi di quelli articolati nel ricorso principale -.
Per tutte le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. A tale declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME