Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33715 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33715 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 27/03/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello cautelare proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 20 novembre 2024, che aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella domiciliare, assistita da presidio elettronico.
L’ordinanza del Tribunale dava atto che COGNOME si trovava sottoposto a misura cautelare dal luglio 2020 in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309
-/-
del 1990; che per tali fatti era intervenuta condanna in primo e in secondo grado alla pena di anni 14, mesi 1 e giorni 10 di reclusione.
Nel merito, Il Tribunale riteneva che nessun elemento di novità, rispetto al c.d. giudicato cautelare, fosse stato allegato dalla difesa per la rivalutazione delle esigenze cautelari; che la esecuzione della misura domiciliare in luogo lontano dai fatti delittuosi come anche la disarticolazione del sodalizio conseguente all’arresto di tutti i sodali (peraltro già esaminata in precedenti incidenti cautelari) non fossero in grado di elidere il pericolo di recidiva.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e ai principi di attualità, adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.
La vicenda processuale riguarda fatti risalenti al 2015 iper i quali difetta ogni attualità delle esigenze cautelari.
Egli è detenuto dal 2020 e ha allegato una serie di fatti – e non solo la distanza dei fatti dall’attualità – a dimostrazione del mutamento in melius del quadro cautelare.
L’ordinanza impugnata si è prodotta in affermazioni astratte sulla gravità del fatto e sulla pericolosità del soggetto, senza considerare la giovane età e l’assenza di contatti con la mafia.
Non è stata considerata effettivamente e con riferimento alla vicenda concreta la scelta di un domicilio a Cuneo.
Con pec dell’il. luglio 2025, il difensore ha depositato motivi nuovi ad integrazione del motivo sulle esigenze cautelari.
Ha ribadito che l’ordinanza impugnata difetti di una motivazione concreta sulla attualità del pericolo di recidiva, avendo il Tribunale fatto leva su considerazione., astratte rispetto all’effettiva personalità del ricorrente (un soggetto molto giovane privo di collegamenti con ambienti mafiosi).
La difesa, nel richiamare i principi di diritto in tema di attualità del pericolo d recidiva, ha denunciato il carattere meramente congetturale del giudizio prognostico formulato dal Tribunale sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e pertanto non può essere accolto.
1.1. Il primo dato che il ricorso non considera – e che è stato posto a fondamento della decisione assunta dai giudici di merito – è che sulla sussistenza del pericolo attuale e concreto di recidiva e sulla scelta della misura si era formato il cosiddetto giudicato cautelare.
Secondo un pacifico insegnamento, le ordinanze in materia cautelare, quando sono esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 – 01).
Il Tribunale, nel dare atto che sulla posizione cautelare del ricorrente si era formato il suddetto giudicato, ha correttamente rilevato che la rivisitazione della pericolosità del ricorrente esigeva la allegazione, con l’istanza de liberte, di fatti nuovi rispetto alle questioni già dedotte e decise, ancorché implicitamente, nei precedenti procedimenti di impugnazione in sede cautelare.
Fatti nuovi, che, come dimostra anche il ricorso, il ricorrente non ha esposto nell’istanza, che era volta in larga parte alla mera rivalutazione dei parametri che avevano portato all’applicazione della misura cautelare custodiale e per il resto ad introdurre elementi non incidenti sulla mitigazione delle esigenze cautelari.
1.2. Viepiù, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente era stato cautelato in relazione ad un reato (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) per il quale vige la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che per i fatti oggetto di contestazione cautelare era già intervenuta (a conferma della gravità delle condotte e della proporzione della misura) condanna, in primo e secondo grado, ad anni 14, mesi 1 e giorni 10 di reclusione.
È appena il caso di rammentare che la suddetta doppia presunzione trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura, come si evince dalla clausola di esclusione, prevista dall’art. 299, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che sono da ritenere perduranti, per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835 – 01); e che l’unico tempo che assume rilievo in tal caso, purché in presenza di ulteriori elementi di valutazione, è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della stessa, siccome qualificabile come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 – 01).
1.3. Sotto altro verso, il ricorso pecca di una certa genericità là dove non chiarisce quali fatti abbia allegato il ricorrente nella istanza (oltre quelli indicati d Tribunale) e che non siano stati valutati.
1.4. Stando al tenore del provvedimento impugnato, risulta che il Tribunale ha adeguatamente valutato, oltre al tempo trascorso in vinculis, gli elementi ritenuti “nuovi” dalla difesa rispetto al giudicato cautelare.
In particolare, in ordine 1:21 scelta di un domicilio in Piemonte lontano dai luoghi dei fatti, dove eseguire la misura domiciliare, la decisione del Tribunale non risulta censurabile in questa Sede. Come ha osservato il Tribunale, la allegazione difensiva era comunque recessiva rispetto alla negativa valutazione (già espressa nel precedente incidente cautelare) sulla idoneità della misura domiciliare, anche assistita da presidio elettronico, a tutelare il pericolo di recidiva specifica.
Il Tribunale ha richiamato a tal fine i dati valorizzati a suo tempo della gravità della condotta e della possibilità del ricorrente di riprendere i canali di comunicazione e di riorganizzare l’attività criminale.
Quanto poi alla allegata disarticolazione del sodalizio criminale (a seguito dell’arresto di tutti i compartecipi), il Tribunale, oltre ad evidenziare che si trattava di circostanza già esaminata in precedenza, ha richiamato il pacifico orientamento di legittimità, secondo cui la prognosi di pericolosità in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non si rapporta solo all’operatività della associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Pmt, Rv. 281293 – 01).
Ne consegue che, sia in relazione alla sussistenza delle esigenze, sia in relazione ai profili di scelta della misura, non erano emersi in atti, nemmeno a seguito delle contestazioni difensive, elementi idonei a superare le presunzioni codicistiche.
In conclusione, alcuna violazione di legge rispetto agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. è riscontrabile nella ordinazione impugnata, neppure con riferimento alla omessa o viziata considerazione delle doglianze sollevate con l’appello cautelare.
Le sopra esposte considerazioni determinano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdispatt. cod. proc. pen.
Così deciso, il 14/Q7/2925.