Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45535 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45535 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 30/05/2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per raccoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/05/2023, il Tribunale di Milano – adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod proc. pen. da COGNOME – ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa nei confronti del predetto dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in relazione al delitto di indebita compensazione a lui ascritto in concorso al capo 30) della rubrica, in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta competenza dell’RAGIONE_SOCIALE. Si censura l’ordinanza per aver ravvisato la sussistenza di una connessione tra il reato per cui è causa e quelli oggetto della precedente ordinanza n. 87 del 18/03/2023 (non essendo tra l’altro quello associativo il più grave tra questi ultimi), e ponendo in evidenza che, per l’ulteriore ipotesi di reato concernente l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte della RAGIONE_SOCIALE (sempre relativo all’interessamento di COGNOME NOME al COGNOME e alla indebita compensazione oggetto del capo 30), la stessa A.G. di Napoli aveva trasmesso il fascicolo per competenza a Milano e poi a Lodi (in ragione della sede della RAGIONE_SOCIALE al momento del fatto).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’omessa motivazione sui rilievi compendiati nella memoria depositata in sede di riesame, anche in ordine ai profili attinenti al reato associativo oggetto nella precedente ordinanza ma valorizzati anche nella sede odierna. Il difensore censura l’esplicito rifiuto del Tribunale alla disamina delle doglianze difensive, sia perché nessun giudicato cautelare si era formato – secondo costante giurisprudenza – per il solo fatto che la precedente ordinanza non era stata impugnata, sia per l’intrinseca contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui aveva per un verso valorizzato il quadro probatorio emerso nella precedente ordinanza cautelare, e si era poi sottratto, per altro verso, alla valutazione dei rilievi formulati con apposi memoria depositata all’udienza di riesame (allegata all’odierno ricorso).
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle argomentazioni e alle fonti di prova – dettagliatamente elencate – che erano state offerte per contrastare l’univocità del quadro indiziario sia quanto al reato associativo, sia quanto all’odierna incolpazione ex art. 10-quater.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di indebita compensazione. Si censura il mancato apprezzamento delle argomentazioni svolte in sede di riesame in ordine all’inganno perpetrato dal COGNOME al COGNOME sulla genuinità del credito apparentemente vantato dalla società americana; si lamenta, a tale specifico riguardo, l’omesso apprezzamento dell’intercettazione tra il COGNOME e il COGNOME, in cui il primo aveva esplicitamente descritto al secondo l’inganno in ordine alla effettiva possibilità di utilizzare il credito in questione a fini compensativi. Sotto altro prof si lamenta il mancato apprezzamento della documentazione offerta a supporto della non sovrapponibilità dell’operazione per cui è causa ad altra posta in essere da COGNOME NOME per l’acquisto di altro credito apparentemente vantato dalla società americana.
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2.5. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato con la condotta posta in essere dal COGNOME, attesa la necessità di espletare i passaggi formali di cui all’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972. Si deduce, sul punto, che la condotta contestata poteva al più essere qualificata come tentata truffa ai danni dello Stato.
Con memoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, attesa la manifesta infondatezza dell’eccezione di incompetenza ed il carattere reiterativo ed in parte generico delle residue doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
1.1. Deve invero ritenersi immune da censure l’assunto del Tribunale di Napoli, che – inserendo costantemente i fatti per cui è causa nel più ampio contesto associativo, rubricato sub 1) nel titolo cautelare precedentemente emesso anche nei confronti del COGNOME, e non impugnato da quest’ultimo (cfr. anche in fra, § 2) – ha ritenuto sussistente una connessione ex art. 16 cod. proc. pen. tra detto reato e quello di indebita compensazione contestato al COGNOME nel procedimento cui si riferisce l’odierno incidente cautelare. Del resto, proprio l’esistenza di una connessione qualificata tra i due reati aveva indotto il G.i.p., i sede applicativa della misura, a ritenere applicabile la disposizione di cui all’art 297, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. pag. 28 dell’ordinanza emessa dal G.i.p. per il capo 30).
Il secondo motivo è invece fondato, ed assume rilievo assorbente rispetto alle altre censure prospettate con l’odierno ricorso.
2.1. Come già precedentemente accennato, il Tribunale ha posto in stretta correlazione, sin dalle prime battute del suo percorso motivazionale (pag. 3 segg.), l’indebita compensazione ascritta al ricorrente al capo 30) con la più complessa vicenda emersa all’esito delle investigazioni, che ha dato luogo – nei confronti di una pluralità di soggetti tra cui lo stesso COGNOME – sia alla già ricordata accusa d associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati tributari, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio (capo 1), sia ad altre imputazioni relative a reati-fine (capi dal n. 2 al n. 29): titoli di re relazione ai quali è stato emesso altro titolo cautelare dal G.i.p. del Tribunale d Napoli, in data 18/03/2023, non impugnato dall’odierno ricorrente.
Dopo aver premesso (pag. 3) che nei confronti dei soggetti non impugnanti si era “formato il c.d. giudicato cautelare”, il Tribunale ha diffusamente esposto il contesto associativo, nel quale andava appunto ad inserirsi l’indebita
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compensazione di cui al capo 30), avente ad oggetto l’acquisto di un credito IVA in realtà inesistente, operato dal COGNOME nella qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 4); sono state quindi passate in rassegna le posizioni dei sodali (tra cui COGNOME NOME, COGNOME NOME ed altri: pag. 5 segg.), per poi esaminare le intercettazioni tra costoro, rilevanti per l’operazione oggetto del nuovo titolo cautelare (pag. 6 segg.). All’esito dell’analisi dell risultanze captative e dichiarative, il Tribunale ha ribadito che la condotta di cui al capo 30) costituiva una delle plurime vicende delittuose costituenti esecuzione del programma delittuoso di cui al capo 1) della prima ordinanza, sottolineando che tale dato risultava “di fondamentale importanza per comprendere la portata della consapevolezza del COGNOME della illegittimità della compensazione effettuata e l’infondatezza della sua tesi difensiva, secondo la quale egli sarebbe invece una vittima del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE” (pag. 9). Nel concludere nel senso della sussistenza della gravità indiziaria per l’indebita compensazione di cui al capo 30), il Tribunale ha precisato di “non dover in questa sede fornire alcuna risposta alle doglianze difensive concernenti i capi di incolpazione provvisoria oggetto della O.C.C. n. 87/2023 mai impugnata dalla difesa del COGNOME, in quanto tali capi non sono in alcun modo oggetto dell’ordinanza oggi impugnata e non possono in questa sede essere riesaminati” (pag. 12 dell’ordinanza impugnata).
2.2. Ritiene il Collegio che tale percorso argomentativo sia connotato da una violazione di legge e da una conseguente, insuperabile criticità motivazionale.
2.2.1. Va infatti posta in evidenza, da un lato, l’erroneità dell’affermazione del Tribunale secondo cui, per effetto della mancata impugnazione della prima ordinanza applicativa della misura, si sarebbe formato – nei confronti del COGNOME il giudicato cautelare.
Deve invero condividersi, al riguardo, il rilievo difensivo concernente l’insussistenza di preclusioni a rivisitare i temi trattati nella prima ordinanz essendo tali preclusioni configurabili solo a seguito delle decisioni emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello (in tal senso, cfr. già Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213 – 01; tra le più recenti, v. Sez 2, n. 18735 del 17/03/2023, Gentile; Sez, 2, n. 11976 del 05/10/2022, dep. 2023, Halitaj; Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022, COGNOME).
2.2.2. D’altro lato, l’insussistenza di preclusioni alla rivalutazione critica deg elementi indizianti posti a fondamento dell’imputazione associativa, convalidata nella prima ordinanza cautelare, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad un adeguato confronto con le censure svolte dalla difesa non solo nell’ipotesi (qui non ricorrente) di una richiesta di revoca di quella ordinanza, ma anche – ed a maggior ragione – nella fattispecie oggi in esame, in cui il Tribunale ha costantemente
evidenziato la necessità di inserire le condotte di cui al capo 30) nel più ampio contesto associativo, anche per poter apprezzare la consapevolezza del COGNOME in ordine al carattere fittizio del credito acquistato grazie al COGNOME e successivamente posto in compensazione.
Non è in altri termini possibile, per un verso, definire il contesto associativo “di fondamentale importanza per comprendere la portata della consapevolezza del COGNOME della illegittimità della compensazione effettuata e l’infondatezza della sua tesi difensiva, secondo la quale egli sarebbe invece una vittima del RAGIONE_SOCIALE” (cfr. supra, § 2.1), ed al contempo, per altro verso, rifiutare esplicitamente – come ha fatto il Tribunale – di pronunciarsi sulle censure legittimamente formulate dalla difesa a proposito di quel contesto. Censure che la difesa aveva compendiato in una memoria depositata in vista dell’udienza di riesame, allegata all’odierno ricorso, al fine di sostenere che il COGNOME fosse estraneo al RAGIONE_SOCIALE, ed anzi fosse stato ingannato proprio a proposito del credito acquistato e poi posto in compensazione: censure imperniate, tra l’altro, su una conversazione intercettata in cui il COGNOME, parlando di tale operazione con il COGNOME, lo informa del fatto che la compensazione non l’avrebbe in realtà potuta fare (cfr. pag. 20 della predetta memoria Si tratta di una conversazione richiamata anche a pag. 22 dell’ordinanza genetica: “noi stiamo andando a fare una forzatura e io lo sto, tra virgolette, prendendo per il culo perché gli sto dicendo che lui metterà nel cassetto fiscale quest’IVA che potrà andare a compensare con VIVA che lui ha a debito della dichiarazione IVA dell’anno precedente…nna non è così…”).
2.2.3. E’ appena il caso di evidenziare, conclusivamente, che l’odierna fattispecie si differenzia nettamente da quelle in cui viene lamentata un’omessa pronuncia su una censura ritualmente proposta (in cui viene in rilievo la decisività dell’omissione), o da quelle in cui la deduzione dell’inutilizzabilità di un atto oner il ricorrente dell’espletamento della c.d. “prova di resistenza”.
Nel caso di specie, infatti, si è dinanzi ad un compendio argomentativo costantemente orientato nel senso dell’assoluta necessità di far riferimento anche al fine di ritenere provata la consapevolezza del COGNOME in ordine alla fittizietà del credito, e al conseguente carattere indebito della compensazione – al contesto associativo posto a fondamento del primo titolo cautelare: un siffatto impianto motivazionale, in sé certamente legittimo, non può peraltro all’evidenza coesistere con l’esplicito rifiuto di prendere in considerazione le censure legittimamente veicolate, dalla difesa, a proposito di quel contesto.
Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l’esame delle ulteriori questioni prospettate, ed impongono l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
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Non derivando dall’odierno provvedimento la rimessione in libertà de ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pen.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Presidente