Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3348 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3348 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglime
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 9 giugno 2025, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, finalizzato alla confisca del profitto ovvero di beni per un valore equivalente all’ammontare dell’imposta evasa, ravvisando il fumus del delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al ricorrente al capo 39 dell’incolpazione provvisoria con riferimento alle annualità di imposta 2014-2018.
Avverso l’indicato provvedimento, l’indagato, nella duplice veste dinanzi indicata, per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale della società, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce il vizio di mancanza della motivazione e/o di motivazione apparente in ordine alle richieste avanzate nell’istanza di riesame.
Rappresenta il difensore che la motivazione sarebbe errata, laddove ha valorizzato la preclusione derivante dal giudicato cautelare formatosi in relazione alla fase del riesame svolta dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, poi dichiaratosi territorialmente incompetente, posto che la nuova istanza di riesame ha ad oggetto due richieste completamente nuove, ossia l’insussistenza del fumus con riguardo alla annualità 2014-2017 e la conseguente riduzione del profitto sequestrabile alla sola annualità del 2018. Aggiunge il difensore che, con riferimento ad altri soggetti indagati nella medesima vicenda, ossia NOME COGNOME della RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale del riesame ha parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo dei beni, il cui valore è stato circoscritto al profitto dell sola annualità 2018; ad avviso del difensore, non vale a differenziare tale posizioni la circostanza che, in quei casi, il giudice tributario ha dato ragione ai ricorrente con riferimento alla violazioni conteste per gli anni 2014-2017, in quanto si tratta di posizioni del tutto identiche e sovrapponibili a quella de COGNOME, posto che gli elementi indiziari si riferiscono unicamente al 2018. Allo stesso modo, quanto alla ce”gura avente ad oggetto l’errato calcolo del profitto derivante dalla mancata sottrazione dall’ammontare complessivo dell’imposta non versata il prezzo per pagare l’indebito vantaggio (ossia il 4% restituito alla RAGIONE_SOCIALE), la motivazione è totalmente assente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, è fondato.
È pacifico che il provvedimento impugnato è stato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli su richiesta del pubblico ministero ai sensi degli artt. 27 e 321 cod. proc. pen., a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere a favore del Tribunale di Napoli con sentenza del 20 maggio 2025.
È altrettanto incontestato che, nei confronti dell’originario decreto di sequestro emesso dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, il COGNOME aveva proposto istanza di riesame, che era stata rigettata con ordinanza resa in data 8 giugno 2022, la quale era stata impugnata con ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza di questa Sezione n. 4361 del 3 dicembre 2021, depositata in data 8 febbraio 2022.
Orbene, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la preclusione del giudicato cautelare, derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame sul disposto sequestro preventivo, concerne le sole questioni dallo stesso trattate, in quanto formalmente dedotte, nonché quelle con queste ultime inscindibilmente connesse, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, sicché può essere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 3, n. 10245 del 15/02/2024, Valbit, Rv. 286040 01).
Si tratta di un principio erroneamente evocato, in quanto, nel caso di specie, non pZr si è in presenza del medesimo procedimento, ma di procedimenti distinti, sicché non può trovare applicazione il principio di preclusione processuale.
Come già affermato da questa Corte di legittimità in materia di misure cautelari personali, il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari che, contestualmente, si dichiari incompetente viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, cioè entro i venti giorni previsti dall’art. 27 cod. proc. pen.; pertanto, la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto l’ordinanza del
giudice incompetente, non presenta alcuna incidenza sullo status libertatis dell’imputato, che trova ormai la propria regolamentazione nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talché alla prima ordinanza non può essere riconosciuta alcuna efficacia di giudicato, sebbene endoprocedimentale (Sez. 4, n. 45819 del 30/03/2004, COGNOME, Rv. 230587 – 01; Sez. 6, n. 45909 del 26/09/2011, COGNOME, Rv. 251180 – 01: Sez. 2, n. 1379 del 11/03/1994, COGNOME, Rv. 197437 – 01).
Un principio del genere trova applicazione, per evidente identità di ratio, anche in riferimento alle misure cautelari reali, non essendovi alcuna giustificazione per limitarne l’applicazione alle sole misure cautelari personali.
Deve perciò ritenersi, in maniera del tutto speculare, che il provvedimento di sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari che, contestualmente, si dichiari incompetente viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinan pronunciata tempestivamente dal giudice competente, cioè entro i venti giorni previsti dall’art. 27 cod. proc. pen.; pertanto, la decisione del tribunale de riesame avente ad oggetto l’ordinanza del giudice incompetente, non presenta alcuna incidenza sul vincolo cautelare, che trova ormai la propria regolamentazione nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talché alla prima ordinanza non può essere riconosciuta alcuna efficacia di giudicato, sebbene endoprocedimentale.
Ciò significa, in altri termini, che il dedotto e il deducibile riguardano provvedimenti emessi dallo stesso ufficio giudiziario, e non – come nella vicenda qui al vaglio – da uffici giudiziari differenti.
Va da sé, che, in un caso del genere, il tribunale del riesame ben può richiamare per relationem la precedente ordinanza cautelare, sul presupposto che le questioni dedotte siano identiche a quelle già valutate e decise con una motivazione che il Tribunale ritiene di condividere; ciò che, invece, il Tribunale non può fare – e che invece ha fatto – è di ritenere sussistente una preclusione processuale derivante dal giudicato cautelare, che lo esime dall’esaminare il merito della richiesta di riesame, preclusione che, nella specie, per i motivi dinanzi indicati, non è dato ravvisare.
Ne segue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio del Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio del Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 04/12/2025.