Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3347 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3347 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Napoli, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse RAGIONE_SOCIALE, in persona della legale rappresentante NOME COGNOME, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 9 giugno 2025 finalizzato alla confisca del profitto ovvero di beni per un valore equivalente all’ammontare dell’imposta evasa, ravvisando il fumus del delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 56 dell’incolpazione GLYPH provvisoria GLYPH a GLYPH NOME GLYPH COGNOME, GLYPH precedente GLYPH legale rappresentante della società, con riferimento all’annualità 2018.
Avverso l’indicata ordinanza, la RAGIONE_SOCIALE, per il ministero del procuratore speciale nonché difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi che deducono:
2.1. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 27 cod. proc. pen. in tema di competenza territoriale e connessione, avendo il tribunale erroneamente rigettato la relativa eccezione, in quanto la presunta connessione non coinvolge direttamente la precedente legale rappresentante della società, che non è stata mai indagata per reati associativi o per riciclaggio;
2.2. la nullità dell’ordinanza motivata per relationem, laddove il Tribunale ha fatto proprie le argomentazioni del decreto di sequestro emesso il 18 marzo 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non essendo il provvedimento richiamato più attuale e, quindi, non consente una valutazione aggiornata dei presupposti cautelari;
2.3. la mancata valutazione egli elementi difensivi decisivi e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la difesa non avrebbe introdotto elementi nuovi idonei a superare la preclusione derivante dal “giudicato cautelare”, senza considerare la copiosa documentazione difensiva depositata il 2 luglio 2025, comprendente una consulenza tecnica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo, con assorbimento del secondo.
Il primo motivo – che, involgendo una questione di competenza, riveste carattere preliminare – è inammissibile per genericità.
Premesso che il provvedimento impugnato è stato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli su richiesta del pubblico ministero ai sensi degli artt. 27 e 321 cod. proc. pen., a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere a favore del Tribunale di Napoli con sentenza del 20 maggio 2025, il Tribunale cautelare ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Noia nel cui circondario aveva sede la società – facendo espresso rinvio all’indicata sentenza di incompetenza territoriale (in particolare, si indica f. 16), laddove si evidenzia che le fatture oggetto di contestazione, emesse – secondo l’editto accusatorio – per operazioni inesistenti, costituiva il mezzo attraverso cui la RAGIONE_SOCIALE provvedeva alla sua attività di riciclaggio.
A tal proposito, il Tribunale ha correttamente richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 – 01); nel caso in esame, il Tribunale ha messo in luce che, dalle risultanze delle indagini, è emersa l’esistenza di un accordo criminoso tra tutti gli indagati, diretto all’attuazione di un vasto programma per la commissione di una serie indeterminata di reati tribunati.
Il Tribunale ha ben spiegato il modus operandi truffaldino, incentrato sull’emissione, da parte della RAGIONE_SOCIALE (e di altre società alla stessa di fatto riconducibili), di fatture per operazioni inesistenti a favore società terze compiacenti che, dopo avere effettuato il pagamento tramite bonifico bancario, ritornavano in possesso dell’importo versato, il quale veniva girato su conti correnti postali intestati a prestanome, per poi essere prelevato in contanti, al netto di una percentuale che veniva trattenuta per il servizio reso; in questo contesto investigativo, si inserisce anche l’addebito ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo 56) dell’incolpazione provvisoria a NOME COGNOME, precedente legale rappresentante della società.
Orbene, a fronte delle indicate premesse – in fatto e in diritto – le censure mosse appaiono fuori fuoco, posto che è del tutto irrilevante la circostanza che la COGNOME non sia stata mai indagata per reati associativi o per riciclaggio, in quanto il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 radica la connessione che, in virtù del principio dinanzi richiamato, determina lo spostamento della competenza per territorio.
Il terzo motivo è fondato, con assorbimento del secondo
È pacifico che il provvedimento impugnato è stato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli su richiesta del pubblico ministero ai sensi degli artt. 27 e 321 cod. proc. pen., a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere a favore del Tribunale di Napoli con sentenza del 20 maggio 2025.
È altrettanto incontestato che, nei confronti dell’originario decreto di sequestro emesso dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, la società ricorrente aveva proposto istanza di riesame, che era stata rigettata con ordinanza resa in data 8 giugno 2022.
Orbene, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la preclusione del giudicato cautelare, derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame sul disposto sequestro preventivo, concerne le sole questioni dallo stesso trattate, in quanto formalmente dedotte, nonché quelle con queste ultime inscindibilmente connesse, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, sicché può essere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 3, n. 10245 del 15/02/2024, Valbit, Rv. 286040 01).
Si tratta di un principio erroneamente evocato, in quanto, nel caso di specie, non può si è in presenza del medesimo procedimento, ma di procedimenti distinti, sicché non può trovare applicazione il principio di preclusione processuale.
Come già affermato da questa Corte di legittimità in materia di misure cautelari personali, il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari che, contestualmente, si dichiari incompetente viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, cioè entro i venti giorni previsti dall’art. 27 cod. proc. pen.; pertanto, la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto l’ordinanza del giudice incompetente, non presenta alcuna incidenza sullo status libertatis dell’imputato, che trova ormai la propria regolamentazione nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talché alla prima ordinanza non può essere riconosciuta alcuna efficacia di giudicato, sebbene endoprocedimentale (Sez. 4, n. 45819 del 30/03/2004, COGNOME‘, Rv. 230587 – 01; Sez. 6, n. 45909
del 26/09/2011, COGNOME, Rv. 251180 – 01: Sez. 2, n. 1379 del 11/03/1994, COGNOME, Rv. 197437 – 01).
Un principio del genere trova applicazione, per evidente identità di ratio, anche in riferimento alle misure cautelari reali, non essendovi alcuna giustificazione per limitarne l’applicazione alle sole misure cautelari personali.
Deve perciò ritenersi, in maniera del tutto speculare, che il provvedimento di sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari che, contestualmente, si dichiari incompetente viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinan pronunciata tempestivamente dal giudice competente, cioè entro i venti giorni previsti dall’art. 27 cod. proc. pen.; pertanto, la decisione del tribunale de riesame avente ad oggetto l’ordinanza del giudice incompetente, non presenta alcuna incidenza sul vincolo cautelare, che trova ormai la propria regolamentazione nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talché alla prima ordinanza non può essere riconosciuta alcuna efficacia di giudicato, sebbene endoprocedimentale.
Ciò significa, in altri termini, che il dedotto e il deducibile riguardano provvedimenti emessi dallo stesso ufficio giudiziario, e non – come nella vicenda qui al vaglio – da uffici giudiziari differenti.
Va da sé, che, in un caso del genere, il tribunale del riesame ben può richiamare per relationem la precedente ordinanza cautelare, sul presupposto che le questioni dedotte siano identiche a quelle già valutate e decise con una motivazione che il Tribunale ritiene di condividere; ciò che, invece, il Tribunale non può fare – e che invece ha fatto – è di ritenere sussistente una preclusione processuale derivante dal giudicato cautelare, che lo esime dall’esaminare il merito della richiesta di riesame, preclusione che, nella specie, per i motivi dinanzi indicati, non è dato ravvisare.
Ne segue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio del Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio del Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 04/12/2025.