Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30722 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Carini il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 14 febbraio 2024 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udite le richieste dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo che, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero avverso l’ordinanza
di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata per il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e del divieto di comunicazione, emessa dal Tribunale della stessa città nel corso del dibattimento, ha ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere.
Con un unico motivo di ricorso deduce i vizi cumulativi della motivazione e di violazione degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen.
Si rappresenta, in primo luogo, la peculiarità della vicenda cautelare in esame in quanto: i) il ricorrente è stato inizialmente sottoposto a misura custodiale con ordinanza del 22/9/2022; ii) tale misura è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari con ordinanza del 4/10/22; iii) a seguito dell’impugnazione dell’ordinanza di sostituzione della misura, vicenda cautelare definita con la sentenza della Quinta sezione di questa Corte emessa il 12/1/2024, COGNOME è stato nuovamente sottoposto alla misura custodiale da tale data fino al 23/1/24 allorché il Tribunale di Palermo, dinanzi al quale si sta celebrando il dibattimento, ha nuovamente disposto la misura degli arresti domiciliari.
Ciò premesso, sostiene il ricorrente che il Tribunale, accogliendo l’appello del Pubblico ministero avverso tale ultimo provvedimento, ha, in primo luogo, erroneamente ritenuto che la questione del tempo trascorso dall’applicazione della misura cautelare e del comportamento tenuto dal ricorrente sia coperta dal “giudicato cautelare” che, in tesi difensiva, si è formato esclusivamente sui fatti presi in considerazione dalla prima ordinanza sostitutiva della misura custodiale. Deduce, a tale riguardo, che la sentenza della QuintaSezione n. 4844 del 12/1/2024 solo “labialmente” si è occupata di tale questione, affermando che la correttezza del comportamento tenuto nel corso dell’esecuzione della misura non può assumere una valenza autonoma ai fini dell’attenuazione delle esigenze cautelari.
Rileva, inoltre, il ricorrente che la vicenda in esame è diversa da quella analizzata dalla Corte di cassazione, in quanto la richiesta di sostituzione della misura custodiale, accolta dal Giudice del dibattimento, era fondata, non sul tempo decorso dall’applicazione della misura custodiale, bensì in ragione del proficuo assoggettamento del ricorrente per un rilevante lasso di tempo alla misura meno grave degli arresti domiciliari.
Altro profilo di censura attinto dal ricorso attiene alla valutazione di inidoneità degli elementi considerati dal Tribunale ai fini dell’attenuazione delle esigenze cautelari e del superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata, infatti, ha affermato che tale presunzione può essere
superata solo da «circostanze fattuali esterne al regime cautelare ed obiettivamente significanti l’elisione della presunzione e l’adeguatezza di una misura diversa da quella massima».
Deduce il ricorrente che tale conclusione non trova alcuna giustificazione né nella lettera della legge né tantomeno nella giurisprudenza di legittimità, specificamente richiamata nel corpo del motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L’ordinanza impugnata ha disposto il ripristino della misura custodiale sulla base di una valutazione superficiale degli elementi valorizzati dal Tribunale, escludendo, sostanzialmente, la configurabilità di alcun elemento di novità rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari cristallizzatasi con la definizione dell’incidente cautelare sulla misura genetica.
Osserva, tuttavia, il Collegio che siffatta decisione, ruotando le proprie considerazioni intorno alle preclusioni derivanti dal c.d. giudicato cautelare, ha omesso di considerare criticamente la valenza di taluni significativi elementi considerati dal Tribunale, riportati a pagina 3 dell’ordinanza impugnata, e in particolare: i) il rispetto da parte del ricorrente delle numerose autorizzazioni ad allontanarsi senza scorta dal domicilio, nonché l’assenza di precedenti condanne per evasione, quale fattore idoneo a neutralizzare o attenuare il pericolo di fuga: ii) il completo esaurimento dell’esame dibattimentale dei testi del Pubblico ministero, quale fattore di attenuazione del pericolo di inquinamento probatorio; iii) l’esaurimento della competizione elettorale quale elemento rilevante sulla concorrente esigenza specialpreventiva. Tali elementi, valutati alla luce del tempo trascorso dall’applicazione della misura cautelare, nonché della puntuale osservanza delle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari da parte del ricorrente, sono stati ritenuti idonei ad attenuare le esigenze cautelari e a superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Ritiene il Collegio che tale complessivo ridimensionamento delle esigenze cautelari non è stato contraddetto né superato dall’ordinanza impugnata / che si è limitata ad escludere la rilevanza del mero decorso del tempo e del rispetto degli obblighi della misura degli arresti domiciliari, richiamando, nel resto lle considerazioni già espresse da questa Corte con la sentenza in occasione del precedente incidente cautelare.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 28 maggio 2024
Il AVV_NOTAIO e .:130 01 ·· “
Il Presidente