Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43570 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43570 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2023
gennaio 2022;
letti gli atti ai causa, orainanza impugnata e il ricorso introauttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta aei COGNOME, in persona dei sostituto AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FAI W
Con ordinanza del 17 gennaio 2023, il Tribunale di Campobasso ha rigettato l’appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. dalla difesa di COGNOME NOME. avverso l’ordinanza di ridetto della richiesta di revoca dalla stessa avanzata avverso i due decreti di sequestro preventivo, finalizzati, ne caso del provvedimento emesso 1’8 ottobre 2020, alla confisca diretta del profitto dei reati fiscali contestati alla prevenuta e, nel caso del decr PmPiccn il 70 novPmhrP 7070, P i a cnnficce pPit- PnItiviinntP dPi hPni mnbili P immobili dei quali la stessa avesse la disponibilità per un valor corrispondente ad euri 164.005,69.
Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa deiia morcone, tormulando tre motivi di doglianza.
Il primo di questi ha ad oggetto la violazione di legge ed il vizio della motivazione, che risulterebbe apodittica, in cui, ad avviso della ricorrente, Tribunale di Campobasso sarebbe incorso nel ritenere che. sul tema della sussistenza nel caso concreto delle esigenze cautelari sottostanti alla dispost misura reale, operasse la preclusione del giudicato, formatosi a seguito del riesame proposto dalla ricorrente avverso i due decreti genetici di sequestro.
intatti, sun° specifico punto, la ricorrente difesa na ritenuto cne il giudicato cautelare non si sarebbe formato in quanto la questione attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari non solo non era stata in quella sed dedotta, ma neppure sarebbe stata, in quel momento, deducibile; ciò poiché soitanto in seguito aiia cietinizione dei giudizio di riesame era intervenuta l pronuncia a Sezioni unite della Corte regolatrice (si tratta della sentenza n 36959 del 2021), che avrebbe chiarito come in tutti i casi di sequestro preventivo diversi da quello finalizzato alla confisca di cui all’art. 240, comma 2, n. z cod. pen., e quindi ancne nei caso cielia misura disposta a carico della COGNOME, il provvedimento genetico dovesse contenere la motivazione circa la sussistenza in concreto delle esigenze cautelari.
Con il secondo motivo di ricorso. la COGNOME ha censurato la violazione di legge che, alla luce di quanto stabilito con la richiamata pronuncia a Sezioni unite della Corte di cassazione, emergerebbe sia dal decreto genetico del sequestro preventivo disposto sui propri beni, sia dall’ordinanza di rigett richipictA di rP/nr dik ct-pcQn · di iantn al n rmtvincl impritn npnptirn infatti, la motivazione si sarebbe limitata alla presa d’atto della confiscabil dei beni; quanto al provvedimento di diniego della richiesta revoca, il della
I ribunale di Campobasso avrebbe esplicitamente disatteso l’onentamento adottato dalle Sezioni unite con il menzionato arresto del 2021; così, ad avviso della ricorrente, il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell’appello cautelare, avrebbe dovuto disporre l’annullamento del provvedimento di sequestro, non potendo provvedere ad integrarlo in caso di motivazione assente sul punto della sussistenza delle esigenze cautelari.
Infine, con il terzo motivo di ricorso, è stato dedotto il carattere apparente, e dunque l’inesistenza, della motivazione resa dal giudice dell’appello cautelare, che avrebbe affermato come nel caso di specie sarebbe emersa, ad ogni modo, la ricorrenza del periculum, data l’importanza, in termini di valore, del compendio sequestrato rispetto ai lunghi tempi del prorpcco; ci il plintn, hi ritentito !A rhA !A frlittilocit rip!IA miclirA disposta a carico della COGNOME sarebbe stata di per sé indice della solidità del suo patrimonio immobiliare, peraltro rimasto inalterato dall’intervento del sequestro; inoltre, l’immobile colpito dalla misura risulterebbe gravato da inni ife in inni-rne-urie,
Del resto, la giurisprudenza di legittimità avrebbe precisato, con riferimento alla rilevanza del decorso del tempo dall’applicazione della misura cautelare reale, come i principi di proporzionalità e necessità della stessa debbano essere rispettati non solo ai momento applicativo ma anche durante l’esecuzione della cautela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Lonegio Che il ricorso, per come proposto, sia inammissibile.
Si rileva infatti, tramite l’esame dei motivi di ricorso, che, a fronte della motivazione della ordinanza impugnata, la quale è sostanzialmente sviluppata sulla base del rilievo che ; una volta formatosi il giudicato cautelare. solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere, pertanto, possibile la revoca o la modifica della misura applicata, la ricorrente difesa, la quale non contesta il fatto che avverso le nr,1inAn7p applicativP rIIi mictira GLYPH italari rii già ara ctatn acparitn, Ci: 2 07A successo, il ricorso al Tribunale del riesame, ha rilevato che in tale sede non era stata dedotta la questione avente ad oggetto la necessità della motivazione espressa in sede cautelare in ordine alla sussistenza del pericolo ricarkruni-c, dii GLYPH nenre-111,2r11-n GLYPH e–nnn GLYPH dei GLYPH beni I GLYPH · · i. GLYPH il GLYPH i %. n 41 i s..· GLYPH .1.4 , GLYPH· i è ipoteticamente suscettibili, in esito al giudizio di merito, di essere oggetto di confisca, in quanto la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 36959
del 24 giugno 2021, con la quale tale necessita e stata espressamente consacrata, al momento della presentazione dell’impugnazione dei due citati provvedimenti, ancora non era stata pronunziata.
Ritipnp il Cnilpgin che un tale argomento non sia idonea a qralfirp il principio della “resistenza” del giudicato cautelare.
Come questa Corte ha, infatti, rilevato, sebbene l’ambito di operatività del giudicato cautelare non abbia la medesima estensione del giudicato tormale, esso, per essere scardinato, deve essere attaccato sulla base di fattori che siano dimostrativi del sopravvenire di argomenti nuovi di esame tali da alterare il quadro precedentemente definito (Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2015, n. 49188; idem Sezione V penale, 13 gennaio 2015, n. 1241); nel caso di specie l’unico dato nuovo dedotto dalla ricorrente è offerto dall’avvenuto consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale che, sebbene non esclusivo, era purtuttavia presente in giurisprudenza anche anteriormente alla pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte n. 36959 del 2021.
Infatti, nel senso poi consacrato da tale provvedimento già si era espressa, fra le altre, questa Corte ad esempio, con le sentenze n. 2308 del 2018 della Se7ione V penale e n. 5530 del 2019 della M Sezione penale; di tal che sarebbe stato onere del ricorrente in sede di riesame evidenziare un tale profilo di doglianza da ulteriormente coltivare di fronte a questa Corte ove non fosse stato accolto dalla istanza giudiziaria cautelare di merito.
Ne, si precisa, pub ritenersi costituire fattore di novità, valido ai fini del superamento del “giudicato cautelare”, il semplice consolidarsi, per effetto di sentenze sopravvenute, di un orientamento giurisprudenziale precedentemente non unanime.
In tale senso, infatti, si veda espressamente la giurisprudenza di questa Corte laddove ha precisato che non è fattore idoneo a rimuovere l’effetto preclusivo del “giudicato cautelare” il mero sopravvenire di un orientamento giurisprudenziale diverso da quello seguito nel provvedimento in relazione al quale il detto “giudicato cautelare” si sia formato (cosi, infatti, Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 gennaio 2009, n. 1180; Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 10 aprile 2007, n. 14535).
Gli argnmenti cviliinpati dalla ricorrente volti a gliperare il pr(rliigi tema della opponibilità del “giudicato cautelare” appaiono, pertanto, inidonei
allo scopo cui sono stati preordinati, destinando, pertanto, la present impugnazione alla inammissibilità, cui fa seguito, visto l’art. 616 cod. proc pen., la condanna della COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente