Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12430 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12430 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catanzaro il 27/07/1986 avverso l’ordinanza del 24/10/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha con chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, accoglien l’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Ca Tropea in relazione al solo reato di cui agli artt. 582, 585 e 416-bis.1 cod.
Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensor deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto profilo della violazione degli artt. 310 e 568, comma 4, cod. proc. pen. la mancata
declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio requirente. Il Giudice p indagini preliminari aveva accolto originariamente la domanda cautelare limitatamente al solo delitto di lesioni aggravate e il Tribunale del riesame ha annullato tale statuizione per difetto di motivazione.
Parallelamente alla suddetta richiesta di riesame della persona offesa, Pubblico Ministero aveva altresì proposto appello. Tale specifica impugnazione costituisce l’atto di impulso procedimentale rispetto al provvedimento d Tribunale impugnato in questa sede dall’indagato.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
La sequela procedimentale evidenzia un’insuperabile cesura della catena devolutiva.
Con ordinanza del 30 maggio 2024, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il rigetto della richiesta di custodia in carcere per la tentata estor l’applicazione degli arresti domiciliari per le lesioni.
Avverso tale provvedimento, erano state tempestivamente proposte due distinte impugnazioni, da parte del Pubblico Ministero (che, in relazione entrambi i delitti contestati, si doleva del mancato riconoscimento dell’elemento soggettivo dell’estorsione, sia dell’aggravante del metodo mafios e della difesa (che censurava la carenza assoluta di motivazione in merito al medesima circostanza ex art. 416-bis.1 cod. pen., assumendone al contrario l’implicito riconoscimento, quale unico presupposto normativo idoneo a superare i limiti edittali previsti dall’art. 280 cod. proc. pen.).
Le due impugnazioni sono state trattate senza un simultaneus processus.
In data 25 giugno 2024, il Tribunale, pronunciandosi in merito a provvedimento genetico emesso il «5 giugno 2024» (verosimile refuso, stante l’indubitabile individuazione del provvedimento cautelare gravato), sull’atto impulso procedimentale costituito dalla sola istanza di riesame presenta dall’indagato, ha annullato l’ordinanza impugnata, revocando, per l’effetto misura applicata a NOME COGNOME. L’apparato argomentativo a sostegno della pronuncia liberatoria era incentrato sulla completa – e pertanto insanabile – lac motivazionale in tema di «gravità indiziaria per l’aggravante mafiosa», «non [. colmata dagli ulteriori riferimenti presenti nel provvedimento in quanto aspecif v
p/
rispetto all’addebito di lesioni». Risultava, così, assorbente la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alle soglie di pena previste come condizione di applicabilità delle misure coercitive.
Con successiva ordinanza del 24 ottobre 2024 (oggetto del ricorso che qui occupa), il medesimo Tribunale (in composizione parzialmente identica rispetto alla precedente pronuncia), provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. sulla sola impugnazione dell’Ufficio requirente, ha confermato il rigetto della richiesta per il delitto di cui agli artt. 56-629 cod. proc. pen. e applicato – nuovamente, dopo la precedente rimessione in libertà – gli arresti domiciliari per le lesioni, affermando la sussistenza del metodo mafioso.
Il secondo provvedimento non ha, irritualmente, tenuto conto della preclusione endoprocessuale maturata nel frattempo.
3.1. Secondo la consolidata esegesi, il consolidarsi del cosiddetto giudicato cautelare, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, copre tutte le questioni, di fatto e di diritto, dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908-01; Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199-01; Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683-01; Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858-01). Questo effetto preclusivo, preordinato ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di un’effettiva modifica della situazione di riferimento, potrebbe essere superato solo qualora intervenissero elementi di fatto nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, G., Rv. 268634-01; Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, Femia, Rv. 261724; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555).
3.2. Nel caso di specie, era già stata decisa – nel contraddittorio delle parti e con provvedimento non impugnato dalla Parte pubblica – la questione dell’implicito riconoscimento da parte del Giudice per le indagini preliminari della sussistenza del metodo mafioso.
Peraltro, come a suo tempo correttamente rilevato dal Tribunale, il giudice del riesame potrebbe, in astratto, intervenire sul merito cautelare, avvalendosi dei propri poteri di integrazione del percorso giustificativo, sanando le carenze argomentative del provvedimento gravato, ma questo potere-dovere non può operare in caso di motivazione totalmente mancante o meramente apparente (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271925-01; Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 265212-01).
3.3. L’ordinanza impugnata risulta, dunque, avere risolto la questione decis sottoposta alla sua attenzione, in assenza del minimo mutamento della situazio processuale, in violazione del giudicato cautelare formatosi sul punto e ta precluderne un nuovo esame.
L’ordinanza, in conclusione, deve essere annullata senza rinvio, conseguente cessazione di ogni vincolo cautelare in relazione al delitto di l per cui si procede nei confronti di NOME COGNOME di cui deve essere ordi l’immediata rimessione in libertà.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. p
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Dichiara la cessazione della misura cautelare in atto applicata al ricorren ordina l’immediata rimessione in libertà di Tropea Carmine se non detenuto p altra causa.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 20 febbraio 2025.